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21.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/95 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/805 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2016
che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e terpenoid blend QRD 460 non sono stati fissati LMR specifici. Dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di base 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Il decanoato di metile (CAS 110-42-9) e l'ottanoato di metile (CAS 111-11-5) appartengono al gruppo di acidi grassi C7-C20 che è compreso nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
Per quanto riguarda la sostanza FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserirla nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
Per quanto riguarda la sostanza terpenoid blend QRD 460, l'Autorità ha concluso (3) che è opportuno inserirla nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(4) |
Per quanto riguarda la sostanza Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis) (4), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è menzionata nel rapporto di riesame (5), in cui si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. È quindi opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(5) |
Per quanto riguarda la sostanza Candida oleophila di ceppo O (6), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è menzionata nel rapporto di riesame (7), in cui si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. È quindi opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(6) |
Il decanoato di metile (CAS 110-42-9) è stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (8) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (9) ed è considerato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio (10). Non sono state individuate impurezze rilevanti per tale sostanza. Inoltre, l'esposizione naturale al decanoato di metile è molto più elevata di quella legata all'impiego di tale sostanza come prodotto fitosanitario. È quindi opportuno mantenere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 separatamente dal gruppo di acidi grassi C7-C20, al fine di assicurare la trasparenza. |
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(7) |
L'ottanoato di metile (CAS 111-11-5) è stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e dalla direttiva 2008/127/CE ed è considerato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non sono state individuate impurezze rilevanti per tale sostanza. Inoltre, l'esposizione naturale all'ottanoato di metile è molto più elevata di quella legata all'impiego di tale sostanza come prodotto fitosanitario. È quindi opportuno mantenere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 separatamente dal gruppo di acidi grassi C7-C20, al fine di assicurare la trasparenza. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite, in ordine alfabetico, le seguenti voci: «Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis)», «Candida oleophila di ceppo O», «FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere)», « Decanoato di metile (CAS 110-42-9)», «Ottanoato di metile (CAS 111-11-5)» e «Terpenoid blend QRD 460».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenugreek seed powder (FEN 560) [Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere)]. EFSA Journal 2010; 8(3):1448, 50 pagg.
(3) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance terpenoid blend QRD-460. (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva terpenoid blend QRD 460). EFSA Journal 2014;12(10):3816, 41 pagg.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis) [Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis)]. EFSA Journal 2013;11(1):3061, 40 pagg.
(5) Rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis) nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione dell'11 luglio 2008, in vista dell'inclusione della sostanza Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. SANCO/1865/08 — rev. 5, 11 luglio 2014.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Candida oleophila strain O (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O), EFSA Journal 2012;10(11):2944, 27 pagg.
(7) Rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione del 15 marzo 2013, in vista dell'approvazione della sostanza Candida oleophila di ceppo O come sostanza attiva, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. SANCO/10395/2013 rev 1, 15 marzo 2014.
(8) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230del 19/8/1991, pag. 1).
(9) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(10) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, 24.11.2009, p. 1).