29.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/670 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2016

che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

(1)

a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede inoltre la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono.

(2)

Il 16 marzo 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che descrive le possibilità per superare le recenti sfide incontrate dai produttori di acciaio europei (3).

(3)

Le importazioni di prodotti siderurgici nell'UE sono aumentate in generale del 32 % tra il 2012 e il 2015, passando da 41,8 milioni di tonnellate a 55,0 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni di acciaio in generale sono diminuiti del 17 %. Le esportazioni di prodotti siderurgici dell'Unione sono invece diminuite in media di quasi il 20 %, passando da 62,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 50,7 milioni di tonnellate nel 2015 (4).

(4)

Le tendenze sono ancora più marcate per i prodotti siderurgici soggetti a vigilanza unionale preventiva fino al 2012 (5). Le importazioni di questi prodotti sono aumentate del 53 % nello stesso periodo, passando da 13,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 20,2 milioni di tonnellate nel 2015, e i corrispondenti prezzi all'importazione sono diminuiti in media del 22 % (6).

(5)

Dall'inizio degli anni 2000 la capacità di produzione dell'acciaio a livello mondiale è aumentata rapidamente e la maggior parte della nuova capacità deriva della Repubblica popolare cinese («Cina»). Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») nel 2014 la capacità nominale di produzione di acciaio avrebbe raggiunto a livello mondiale i 2 243 milioni di tonnellate, più del doppio rispetto alla capacità di 1 060 milioni di tonnellate registrata nel 2000.

(6)

Allo stesso tempo le esportazioni totali sono aumentate enormemente, principalmente dalla Cina, a causa della flessione generale dell'economia e del calo della domanda interna. Ciò ha depresso i prezzi dell'acciaio a livello mondiale. La Cina è oggi il primo produttore mondiale di acciaio, con una produzione di 822,7 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nel 2014 (7), pari a quasi la metà della produzione mondiale di acciaio. La sovraccapacità cinese è stimata a circa 350 milioni di tonnellate (8). Questa cifra rappresenta circa il 40 % della produzione cinese e quasi il doppio della produzione di acciaio annuale totale dell'Unione.

(7)

Già nel 2015 raggiungeva l'Unione il 10 % delle esportazioni cinesi, pari a oltre il 30 % delle importazioni totali nell'UE. Il modesto aumento della domanda interna dell'Unione era quindi interamente coperto dalle importazioni. Tenuto conto del fatto che l'Unione costituisce un importante mercato per l'acciaio in termini di dimensioni e prezzi, è più che probabile che le eventuali eccedenze di capacità di produzione dell'acciaio continueranno a essere reindirizzate verso l'Unione.

(8)

L'accesso ai mercati dei paesi terzi si è invece ridotto in misura significativa negli ultimi anni. I governi fanno sempre più ricorso a iniziative di politica commerciale in risposta alla crisi dell'industria siderurgica mondiale e molte economie che in precedenza non utilizzavano tali misure ora le adottano. Queste misure hanno assunto varie forme di barriera commerciale, fra cui aumenti dei dazi, misure antidumping e antisovvenzioni, e riguardano mercati che rappresentano una quota significativa dei consumi mondiali (9). Ciò aumenta ulteriormente le possibilità di deviazione del traffico dell'acciaio nell'Unione.

(9)

L'industria siderurgica dell'Unione resta uno dei leader mondiali nel segmento dei prodotti altamente specializzati sul piano tecnologico. Da qualche anno a questa parte la posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell'Unione sul mercato mondiale dell'acciaio si è tuttavia deteriorata e i risultati finanziari dell'industria siderurgica dell'Unione sono peggiorati rapidamente negli ultimi anni. La redditività operativa media è inferiore ai livelli sostenibili, gli investimenti hanno subito un rallentamento, i livelli di occupazione sono diminuiti e non vi è praticamente alcun margine di espansione. L'industria dell'Unione deve far fronte a costi dell'energia elevati e alla dipendenza dall'importazione di materie prime.

(10)

Inoltre, benché la produzione di acciaio grezzo nell'Unione sia rimasta relativamente stabile nel periodo 2013-2015 a circa 166-169 milioni di tonnellate l'anno, durante il secondo semestre del 2015 vi è stata una contrazione significativa, pari a circa il 10 % rispetto al primo semestre.

(11)

Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, dell'attuale vulnerabilità dell'industria dell'Unione, della persistente debolezza della domanda sul mercato dell'UE e della probabilità che le capacità in eccesso attuali e future vengano reindirizzate verso l'Unione in caso di ripresa della domanda, si ritiene che esista un rischio di pregiudizio nei confronti dei produttori dell'Unione.

(12)

È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale preventiva le importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell'UE. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato europeo dell'acciaio di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali. Ciò risulta tanto più importante nel quadro dell'attuale crisi, caratterizzata da incertezze circa la possibilità di una ripresa strutturale della domanda di cui l'industria dell'UE possa effettivamente beneficiare.

(13)

Alla luce dei cambiamenti sul mercato di determinati prodotti siderurgici, è opportuno che il campo di applicazione della vigilanza preventiva comprenda i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

(14)

Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che gli importatori nell'Unione devono espletare siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.

(15)

Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a questo regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l'immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l'Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere la documentazione necessaria.

(16)

Tale documento dovrebbe essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento dovrebbe quindi essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.

(17)

I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza unionale preventiva dovrebbero essere validi in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

(18)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale preventiva.

(19)

Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello dell'Unione, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.

(20)

Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, le importazioni il cui peso netto non supera 2 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento,

(21)

L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente al regolamento (UE) 2015/478 e al regolamento (UE) 2015/755. Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi.

2.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata a norma dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (10).

3.   I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ne sono dispensati.

Articolo 2

1.   L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2.   Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

4.   Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.

5.   Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I di detto regolamento.

6.   La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;

b)

all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di porta elettronica);

c)

una descrizione delle merci, che specifichi:

1)

la denominazione commerciale;

2)

il codice TARIC;

3)

l'origine e la provenienza;

d)

i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);

e)

il valore delle merci, in euro, cif frontiera dell'Unione;

f)

la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione».

L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

7.   Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

a)

il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;

b)

i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

8.   Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

9.   Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1.   Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2.   Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.

2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 15 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)   Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe (pag. 2). http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947.

(4)   Fonte: Eurostat.

(5)  Regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che proroga e aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 54).

(6)   Fonte: Eurostat.

(7)   Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/World-crude-steel-output-increases-by-1.2--in-2014.html.

(8)   Fonte: Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe (pag. 2). http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947.

(9)   Fonte: OMC: Overview of Developments in the International Trading Environment https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trdev_09dec15_e.htm.

(10)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva

7207 11 14

7304

7208

7305

7209

7306

7210

7307 19 10

7211

7307 23

7212

7307 91 00

7213

7307 93 11

7214

7307 93 19

7215

7307 99 80

7216

7318 12 90

7217

7318 14 91

7219

7318 14 99

7220

7318 15 41

7221

7318 15 59

7222

7318 15 69

7223

7318 15 81

7225

7318 15 89

7226

7318 15 90

7227

7318 16 91

7228

7318 16 99

7301

7318 19 00

7302

7318 21 00

7303

7318 22 00


ALLEGATO II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Οδός Κορνάρου 1

GR 105 63 Αθήνα

Τηλ..: +30 210 3286041-43

Φαξ: +30 210 3286094

Email: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad

Secretaría de Estado de Comercio

Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

(+34) 91 349 36 70

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7-8,

10000 Zagreb

Tel. (385) 1 6444626

Fax (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 26 36

E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

Fakss: +371-67 828 121

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Investicijų ir eksporto departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370 706 64 762

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle

A- 1011 Wien, Stubenring 1

POST.C29@bmwfw.gv.at

Fax 01/71100/8366

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Autoridade Tributária e Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei, nr. 152, sector 1,

București 010096

Tel. +40 40 10 504

Fax +40 40 10 594

e-mail: dgre@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

E-mail: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69