28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/659 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di cancellare un'entità dall'elenco. Il Consiglio ha inoltre modificato le voci relative a sei persone dell'elenco. Occorre pertanto aggiornare l'allegato V. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V al regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
il Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
sono sostituite le voci relative alle seguenti persone dell'elenco «C. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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2) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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3) |
è soppressa la voce seguente dell'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
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