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27.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/651 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2016
recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 160,
considerando quanto segue:
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(1) |
Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) sono stati rilevati due errori. |
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(2) |
Il primo errore riguarda la presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all'articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per alcuni tipi di merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato. Tale presunzione era intesa a coprire gli stessi tipi di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) attualmente d'applicazione, vale a dire palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto, gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, il materiale medico-chirurgico e di laboratorio, i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione e gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. Al momento di finalizzare il regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'ordine delle merci riportate all'articolo 136 è stato modificato, ma per errore i riferimenti a quelle stesse merci nell'articolo 139 del medesimo regolamento delegato non stati aggiornati. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti. |
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(3) |
Il secondo errore riguarda l'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. L'articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 attualmente d'applicazione prevede la possibilità, in un numero limitati di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione. Per errore, tale disposizione non è stata inclusa nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e risulta pertanto impossibile la dichiarazione di talune merci mediante l'atto di varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione. Con l'adozione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non si intendeva apportare alcuna modifica della disposizione relativa ai tipi di atto che possono essere considerati una dichiarazione in dogana. Occorre pertanto rettificare l'articolo 141, paragrafo 1. |
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(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza. |
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(5) |
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
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1) |
l'articolo 139 è sostituito dal seguente: «Articolo 139 1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141. 2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.»; |
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2) |
all'articolo 141, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).