22.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/622 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2016
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 marzo 2014 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha pubblicato un parere scientifico sull'idrossido di potassio (2), in cui ha concluso che l'idrossido di potassio è sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima dell'1,5 % p/p. |
(2) |
Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso sicuro di prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire da 0,5 % p/p dipende da una gestione responsabile del rischio, mediante avvertenze e indicazioni dettagliate per l'uso. |
(3) |
A seguito del parere scientifico del CSSC, la Commissione ritiene che l'idrossido di potassio dovrebbe essere considerato sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima di impiego dell'1,5 % p/p. |
(4) |
Alla luce delle conclusioni del CSSC relative alla gestione responsabile del rischio per quanto riguarda i prodotti contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire dallo 0,5 % p/p, la Commissione ritiene che i prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio da impiegare per ammorbidire/rimuovere le callosità dovrebbero recare un'avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l'uso. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf.
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) |
il numero d'ordine 15a è sostituito dal seguente:
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2) |
è inserito il numero d'ordine 15d:
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(*) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15d.
(**) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»
(***) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15a.
(****) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»