1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/472 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 72/2010 per quanto riguarda la definizione del termine «ispettore della Commissione»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (2), in particolare l'allegato XIII, dispone che gli Stati membri SEE che appartengono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) attuino le norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione e che l'Autorità di vigilanza EFTA effettui ispezioni in tali Stati membri. Per accrescere ulteriormente l'armonizzazione nell'attuazione delle norme fondamentali comuni, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di inserire esperti qualificati dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli Stati membri dell'EFTA nei gruppi d'ispezione per la sicurezza dell'aviazione.

(2)

Il segretariato della Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC) coordina gli audit in materia di sicurezza dell'aviazione negli Stati membri della CEAC al fine di garantire la conformità alle norme sulla sicurezza dell'aviazione. Al fine di rafforzare lo scambio di migliori prassi tra il segretariato e la Commissione europea nel settore della sicurezza dell'aviazione, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di inserire esperti qualificati del segretariato della CEAC nei suoi gruppi d'ispezione per la sicurezza dell'aviazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione (3) è sostituito dal seguente:

«3.

“ispettore della Commissione”, persona scelta dalla Commissione per partecipare alle ispezioni della Commissione, che è cittadina dell'Unione o di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio e dipendente di una delle seguenti entità:

la Commissione;

uno Stato membro dell'Unione, come auditor nazionale;

uno Stato membro dell'EFTA, come persona incaricata di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome di tale Stato membro;

l'Autorità di vigilanza EFTA;

il segretariato della Conferenza europea dell'aviazione civile.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1).