1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/465 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), adottata conformemente al capitolo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, che ha abrogato e sostituito la decisione 2010/800/PESC.

(2)

Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/475 (3), che inserisce la Korea National Insurance Corporation (KNIC) nell'elenco e prevede esenzioni per consentire a persone e a entità dell'UE di ottenere dalla KNIC assicurazioni per attività da svolgere nella Corea del Nord. Il Consiglio ha altresì deciso che a persone ed entità dell'UE dovrebbe essere permesso di ricevere pagamenti dalla KNIC derivanti da tali assicurazioni o per quanto riguarda i danni causati nel territorio dell'Unione. Inoltre, la decisione (PESC) 2016/475 permette lo sblocco dei fondi congelati della KNIC necessari per i pagamenti di KNIC in base a un precedente contratto.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenzail regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 329/2007 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare la messa a disposizione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di determinati fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario per il pagamento di premi in base a un contratto di assicurazione con un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, a condizione che tale pagamento:

a)

sia destinato esclusivamente ad attività non vietate dal presente regolamento dasvolgere nella Corea del Nord da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro,

b)

il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona, da un'entità o da un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis, fatta eccezione per la KNIC.

2.   Un cittadino di uno Stato membro e persone giuridiche, entità o organismi costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro possono ricevere pagamenti da parte della KNIC previa autorizzazione da patre delle competenti autorità degli Stati membri come indicate sui siti web elencanti nell'allegato II. Una tale autorizzazione può essere concessa a condizione che il pagamento:

a)

sia dovuto conformemente ad un contratto per servizi assicurativi menzionati all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), o conformemente ad un contratto per servizi di assicurazione forniti dalla KNIK riguardo ai danni causati nel territorio dell'Unione da una parte di tale contratto;

b)

non vada a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis;

c)

non contribuisca a un'attività vietata a norma del presente regolamento; e

d)

non comporti lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC che si trovano al di fuori della Corea del Nord.

3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono richieste qualora il pagamento a favore della KNIC o da questa effettuato sia necessario per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella Corea del Nord.

4.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, come indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sbloccco di taluni fondi o risorse economiche di KNIC congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo avere determinato che:

a)

i fondi o le risorse economiche sono utilizzati esclusivamente per un pagamento da parte della KNIC dovuto in base a un contratto concluso anteriormente al 1o aprile 2016;

b)

il contratto non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate dal presente regolamento;

c)

il pagamento non vada a beneficio direttamente o indirettamente di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV, V o V bis

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale).