31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/458 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2016

che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (1) fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/72 fissa i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili solo dal 22 febbraio, mentre la campagna di pesca inizia ad aprile. I limiti di cattura per tale specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Secondo il CIEM, il monitoraggio in tempo reale è scientificamente adeguato per determinare l'abbondanza di cicerello nella zona di gestione 1 e se ne potrebbero utilizzare i risultati per riesaminare tale parere scientifico e stabilire un TAC ad anno in corso. Tuttavia, ciò richiede che i dati (catture e campioni biologici) siano sufficienti. Il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 dovrebbe quindi essere fissato a un livello che consenta di raccogliere dati sufficienti sull'abbondanza dello stock.

(3)

Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture di razza dagli occhi piccoli nelle divisioni CIEM VIId e VIIe-k e di razza a coda corta nella sottozona CIEM IV dovrebbero essere ridotte. Di conseguenza, si dovrebbero elaborare misure di gestione locali per limitare le catture e fornire migliori informazioni scientifiche. Il CIEM ha consigliato che, nelle divisioni VIIf e VIIg, le catture di razza dagli occhi piccoli siano limitate a un massimo di 188 tonnellate. È pertanto opportuno modificare le corrispondenti tabelle sulle possibilità di pesca in modo da consentire tali catture e tali sbarchi e adeguare le disposizioni in materia di comunicazione.

(4)

Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture totali di suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IVa, della sottozona VI, delle divisioni VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle sottozone XII e XIV dovrebbero essere fissate a 108 868 tonnellate. È pertanto opportuno correggere il TAC iniziale nella tabella sulle possibilità di pesca in modo da consentire un maggior livello delle catture corrispondente al parere scientifico del CIEM.

(5)

L'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 stabilisce che la tabella sulle possibilità di pesca per le catture accessorie nelle acque groenlandesi debba essere corretta in modo da consentire un'adeguata comunicazione di tali catture accessorie.

(6)

Alla luce delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno assegnare a tale Paese 25 000 tonnellate di melù in cambio di merluzzo artico e eglefino, molva e alcune altre specie.

(7)

La ripartizione dei contingenti di merluzzo bianco nella sottozona CIEM I e nella divisione IIb stabilita nell'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 dovrebbe essere corretta per rispettare la ripartizione dei contingenti fissata nella decisione 87/277/CEE del Consiglio (2).

(8)

È necessario includere un codice di dichiarazione nell'allegato IF del regolamento (UE) 2016/72 per le catture accessorie di pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1.

(9)

Nella quarta riunione annuale del 2016, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(10)

È necessario correggere un errore nell'allegato IIa, appendice I, del regolamento (UE) 2016/72 in relazione allo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni per i Paesi Bassi nel Mare del Nord, per l'attrezzo regolamentato BT1.

(11)

Il numero di autorizzazioni di pesca che devono essere concesse al Venezuela per i pescherecci adibiti alla pesca dei lutiani nelle acque della Guyana francese e il numero massimo di pescherecci che possono essere presenti in ogni momento devono essere fissati nell'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/72.

(12)

I limiti di cattura stabiliti nel regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva fa salvi i principi di certezza del diritto e protezione del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state esaurite.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2016/72 gli allegati IA, IB, IF, IJ e VIII sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(2)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).


ALLEGATO

1.

L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

a)

la tabella sulle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

Danimarca

82 273  (2)

 

 

Regno Unito

1 799  (2)

 

 

Germania

126 (2)

 

 

Svezia

3 021  (2)

 

 

Unione

87 219

 

 

TAC

87 219

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

b)

la tabella sulle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

31 704  (5)

 

 

Germania

12 327  (5)

 

 

Spagna

26 878  (4)  (5)

 

 

Francia

22 063  (5)

 

 

Irlanda

24 550  (5)

 

 

Paesi Bassi

38 659  (5)

 

 

Portogallo

2 497  (4)  (5)

 

 

Svezia

7 842  (5)

 

 

Regno Unito

41 137  (5)

 

 

Unione

207 657  (3)  (5)

 

 

Norvegia

75 000

 

 

Isole Færøer

9 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

c)

la tabella sulle possibilità di pesca per la molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

9

 

 

Danimarca

1 164

 

 

Germania

33

 

 

Francia

13

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Regno Unito

104

 

 

Unione

1 325

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

d)

la tabella sulle possibilità di pesca per «altre specie» nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

46

 

 

Danimarca

4 250

 

 

Germania

479

 

 

Francia

197

 

 

Paesi Bassi

340

 

 

Svezia

Non pertinente (6)

 

 

Regno Unito

3 188

 

 

Unione

8 500  (7)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

e)

la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SRX/2AC4-C)

Belgio

221 (8)  (9)  (10)

 

 

Danimarca

9 (8)  (9)  (10)

 

 

Germania

11 (8)  (9)  (10)

 

 

Francia

35 (8)  (9)  (10)

 

 

Paesi Bassi

188 (8)  (9)  (10)

 

 

Regno Unito

849 (8)  (9)  (10)

 

 

Unione

1 313  (8)  (10)

 

 

TAC

1 313  (10)

 

TAC precauzionale

f)

la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

725 (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Estonia

4 (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Francia

3 255  (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Germania

10 (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Irlanda

1 048  (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Lituania

17 (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Paesi Bassi

3 (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Portogallo

18 (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Spagna

876 (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Regno Unito

2 076  (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

Unione

8 032  (11)  (12)  (13)  (14)

 

 

TAC

8 032  (13)  (14)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

g)

la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione della zona VIId è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

87 (15)  (16)  (17)

 

 

Francia

729 (15)  (16)  (17)

 

 

Paesi Bassi

5 (15)  (16)  (17)

 

 

Regno Unito

145 (15)  (16)  (17)

 

 

Unione

966 (15)  (16)  (17)

 

 

TAC

966 (17)

 

TAC precauzionale

h)

la tabella sulle possibilità di pesca per i suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2A-14)

Danimarca

10 629  (18)  (20)

 

 

Germania

8 294  (18)  (19)  (20)

 

 

Spagna

11 312  (20)  (22)

 

 

Francia

4 269  (18)  (19)  (20)  (22)

 

 

Irlanda

27 621  (18)  (20)

 

 

Paesi Bassi

33 276  (18)  (19)  (20)

 

 

Portogallo

1 090  (20)  (22)

 

 

Svezia

675 (18)  (20)

 

 

Regno Unito

10 002  (18)  (19)  (20)

 

 

Unione

107 168

 

 

Isole Færøer

1 700  (21)

 

 

TAC

108 868

 

TAC analitico

2.

L'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

a)

la tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 405

 

 

Grecia

298

 

 

Spagna

2 682

 

 

Irlanda

298

 

 

Francia

2 207

 

 

Portogallo

2 682

 

 

Regno Unito

9 328

 

 

Unione

19 900

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

b)

la tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

6 593  (25)

 

 

Spagna

13 192  (25)

 

 

Francia

3 122  (25)

 

 

Polonia

2 728  (25)

 

 

Portogallo

2 643  (25)

 

 

Regno Unito

4 403  (25)

 

 

Altri Stati membri

495 (23)  (25)

 

 

Unione

33 176  (24)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

c)

la tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

267

 

 

Francia

160

 

 

Regno Unito

820

 

 

Unione

1 247

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

d)

la tabella sulle possibilità di pesca per altre specie (catture accessorie) nelle acque groenlandesi è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Catture accessorie (26)

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

1 126

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

3.

Nell'allegato IF del regolamento (UE) 2016/72, la tabella sulle possibilità di pesca per il pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1 è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (27)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (28)

 

TAC precauzionale

4.

Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2016/72, la tabella sulle possibilità di pesca per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente tabella:

«Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

7 067,15

 

 

Paesi Bassi

7 660,06

 

 

Lituania

4 917,5

 

 

Polonia

8 455,29

 

 

Unione

28 100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.».

5.

Nell'allegato IIA, appendice 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/72, lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni, per i Paesi Bassi per l'attrezzo regolamentato BT1 è sostituito da «999 808».

6.

L'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/72 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Færøer

Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

14

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

da fissare

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (29)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45


(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danimarca

12 263

4 717

59 428

5 659

0

206

0

Regno Unito

268

103

1 299

124

0

5

0

Germania

19

7

91

9

0

0

0

Svezia

450

173

2 182

208

0

8

0

Unione

13 000

5 000

63 000

6 000

0

219

0

Totale

13 000

5 000

63 000

6 000

0

219

0»;

(3)  Condizione speciale: dai contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/* NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 149 506

(4)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(5)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %»;

(6)  Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(7)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.»;

(8)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(9)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.»;

(11)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(12)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.) fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(13)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg

(RJE/7FG.)

Belgio

17

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

76

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

25

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

21

 

 

Regno Unito

49

 

 

Unione

188

 

 

TAC

188

 

TAC precauzionale

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(14)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIIe

(RJU/67AKXD)

Belgio

9

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

41

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

13

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

11

 

 

Regno Unito

26

 

 

Unione

100

 

 

TAC

100

 

TAC precauzionale

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;

(15)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(16)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(17)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:;

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(RJU/07D.)

Belgio

1

 

 

Francia

9

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

2

 

 

Unione

12

 

 

TAC

12

 

TAC precauzionale

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;

(18)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2016 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

(19)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(20)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*2A-14) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(21)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

(22)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).».

(23)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(24)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(25)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»;

(26)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)».

(27)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(28)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).».

(29)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»