|
24.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/442 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato di adesione della Croazia,
visto l'atto di adesione della Croazia (1), in particolare l'articolo 41 e l'articolo 16 in combinato disposto con l'allegato IV, sezione 3, lettera a), punto 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione (2) reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte degli operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre i periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze. |
|
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione (3) ha determinato le eccedenze di zucchero accumulate in Croazia prima dell'adesione e che devono essere eliminate dal mercato dell'Unione a spese della Croazia secondo i termini fissati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1407 (4). |
|
(3) |
Con lettera del 26 gennaio 2016 la Croazia ha informato la Commissione che, pur non mettendo in discussione l'obbligo di provvedere a eliminare le eccedenze di zucchero determinate dalla Commissione, le difficoltà procedurali impreviste nell'attuazione dell'obbligo di costringere gli operatori interessati a eliminare tali eccedenze, che hanno determinato la proroga dei termini di eliminazione, non hanno potuto essere pienamente superate e che quindi è necessario un periodo supplementare. È quindi opportuno prorogare di quattro mesi i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è così modificato:
|
1) |
all'articolo 9, paragrafo 1, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»; |
|
2) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
|
3) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
|
4) |
l'articolo 12 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio in Croazia (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 80).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1407 della Commissione, del 19 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 219 del 20.8.2015, pag. 1).