24.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/442 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia,

visto l'atto di adesione della Croazia (1), in particolare l'articolo 41 e l'articolo 16 in combinato disposto con l'allegato IV, sezione 3, lettera a), punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione (2) reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte degli operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre i periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione (3) ha determinato le eccedenze di zucchero accumulate in Croazia prima dell'adesione e che devono essere eliminate dal mercato dell'Unione a spese della Croazia secondo i termini fissati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1407 (4).

(3)

Con lettera del 26 gennaio 2016 la Croazia ha informato la Commissione che, pur non mettendo in discussione l'obbligo di provvedere a eliminare le eccedenze di zucchero determinate dalla Commissione, le difficoltà procedurali impreviste nell'attuazione dell'obbligo di costringere gli operatori interessati a eliminare tali eccedenze, che hanno determinato la proroga dei termini di eliminazione, non hanno potuto essere pienamente superate e che quindi è necessario un periodo supplementare. È quindi opportuno prorogare di quattro mesi i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 9, paragrafo 1, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;

2)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;

b)

la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»;

3)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 ottobre 2016»;

b)

al paragrafo 2, quarto comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;

4)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data «31 luglio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;

ii)

al secondo comma, la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»;

iii)

al terzo comma, la data «30 settembre 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2017».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio in Croazia (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 80).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1407 della Commissione, del 19 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 219 del 20.8.2015, pag. 1).