11.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2016
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, è tenuto a redigere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») e a tenerlo aggiornato secondo un formato preciso. |
(2) |
L'adozione di un formato preciso, comprensivo dell'uso di modelli uniformi, dovrebbe favorire l'applicazione omogenea dell'obbligo di redigere e aggiornare l'elenco imposto dal regolamento (UE) n. 596/2014. Dovrebbe parimenti assicurare che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni loro necessarie per assolvere il compito di tutelare l'integrità dei mercati finanziari e di indagare sugli eventuali abusi di mercato. |
(3) |
Poiché presso un soggetto possono coesistere contemporaneamente varie informazioni privilegiate, è opportuno precisare nell'elenco le specifiche informazioni privilegiate alle quali ha avuto accesso la persona che lavora per l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta o il sorvegliante d'asta (indicando tra l'altro se si tratta di contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese). A tal fine l'elenco dovrebbe essere suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. Ciascuna sezione dovrebbe elencare tutte le persone che hanno accesso alla stessa informazione privilegiata specificamente indicata. |
(4) |
Per non dover inserire più volte la stessa persona in sezioni diverse dell'elenco, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, può decidere di aggiungere e tenere aggiornata una sezione supplementare dell'elenco, detta sezione degli accessi permanenti, di diversa natura rispetto alle altre perché non creata in funzione dell'esistenza di una specifica informazione privilegiata. In tal caso la sezione degli accessi permanenti dovrebbe comprendere soltanto le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate presenti presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta o il sorvegliante d'asta. |
(5) |
In linea di massima l'elenco dovrebbe riportare i dati personali che agevolano l'identificazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, tra cui la data di nascita, l'indirizzo privato e, se applicabile, il numero di identificazione nazionale. |
(6) |
L'elenco dovrebbe riportare dati utili per aiutare l'autorità competente nelle indagini permettendole di analizzare rapidamente la condotta di negoziazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici. A questo scopo è essenziale il numero di telefono, che permette all'autorità competente di intervenire rapidamente chiedendo, se necessario, i tabulati del traffico di dati. Tali dati utili dovrebbero essere disponibili fin dall'inizio, per evitare di compromettere l'integrità dell'indagine obbligando l'autorità competente a chiedere, a indagine avviata, ulteriori informazioni all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta, al sorvegliante d'asta o alla stessa persona avente accesso a informazioni privilegiate. |
(7) |
Affinché l'elenco possa essere messo a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta, in tempi il più possibile brevi e per non compromettere l'indagine obbligando a chiedere informazioni alle persone elencate stesse, l'elenco dovrebbe essere redatto in formato elettronico e sempre aggiornato prontamente al verificarsi di una delle circostanze in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 ne prevede l'aggiornamento. |
(8) |
La presentazione dell'elenco nello specifico formato elettronico stabilito dall'autorità competente dovrebbe alleviare l'onere amministrativo per la stessa autorità competente, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto. Il formato elettronico dovrebbe permettere di salvaguardare la riservatezza delle informazioni contenute nell'elenco e di rispettare la normativa dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali e relativo trasferimento. |
(9) |
Poiché l'emittente su un mercato di crescita per le PMI, essendo esentato dalla stesura e dall'aggiornamento dell'elenco, può produrre e conservare le informazioni in questione in un formato diverso dal formato elettronico imposto agli altri dal presente regolamento, a tale emittente non dovrebbe essere imposto l'obbligo di usare un formato elettronico per trasmettere l'elenco all'autorità competente. È parimenti opportuno non esigere dall'emittente su un mercato di crescita per le PMI la trasmissione di determinati dati personali dei quali non ha la disponibilità al momento in cui è richiesto l'elenco. L'elenco dovrebbe essere comunque trasmesso in modo tale da preservare la completezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni. |
(10) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. |
(11) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(12) |
Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
Articolo 2
Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.
2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).
I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.
Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.
4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:
a) |
la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; |
b) |
l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco; |
c) |
l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco. |
5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Articolo 3
Emittenti su mercati di crescita per le PMI
Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmette all'autorità competente, su sua richiesta, un elenco conforme al modello dell'allegato II in un formato che assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
MODELLO 1
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
Nome del titolare dell'accesso |
Cognome del titolare dell'accesso |
Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) |
Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) |
Nome e indirizzo dell'impresa |
Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate |
Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate) |
Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate) |
Data di nascita |
Numero di identificazione nazionale (se applicabile) |
Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) |
Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
||||||||
[testo] |
[testo] |
[testo] |
[numeri (senza spazi)] |
[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] |
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] |
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] |
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] |
[aaaa-mm-gg] |
[numero e/o testo] |
[numeri (senza spazi)] |
[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso
|
MODELLO 2
Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
Nome del titolare dell'accesso |
Cognome del titolare dell'accesso |
Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) |
Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) |
Nome e indirizzo dell'impresa |
Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate |
Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti) |
Data di nascita |
Numero di identificazione nazionale (se applicabile) |
Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) |
Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
||||||||
[testo] |
[testo] |
[testo] |
[numeri (senza spazi)] |
[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] |
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] |
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] |
[aaaa-mm-gg] |
[numero e/o testo] |
[numeri (senza spazi)] |
[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso
|
ALLEGATO II
Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che devono trasmettere gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su mercati di crescita per le PMI
Data e ora (di creazione): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]
Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]
Nome del titolare dell'accesso |
Cognome del titolare dell'accesso |
Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) |
Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) |
Nome e indirizzo dell'impresa |
Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate |
Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate) |
Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate) |
Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita |
Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente) |
Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) (se disponibili al momento della richiesta dell'autorità competente) |
||||||||
[testo] |
[testo] |
[testo] |
[numeri (senza spazi)] |
[indirizzo dell'emittente o del terzo del titolare dell'accesso] |
[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] |
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] |
[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] |
[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita] |
[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso
|
[numeri (senza spazi)] |