13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/200


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )

Pagina 9, articolo 18, paragrafo 1:

anziché:

«Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti per concedere un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.»,

leggasi:

«Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali che partecipano all'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.».

Pagina13, articolo 31, paragrafo 1, lettera b:

anziché:

«quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro a nome della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.»,

leggasi:

«quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro per conto della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.».

Pagina39, l'allegato 2, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 2

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Pagina42, l'allegato 3, come rettificato alla pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 3

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Pagina47, l'allegato 4, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 4

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Pagina51, l'allegato 5, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 5

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Pagina151, l'allegato 9, appendice C1, titolo II, lettera A, casella 50, primo comma:

anziché:

«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare del regime.».

leggasi:

«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per conto del titolare del regime.».