9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/17


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione del 10 febbraio 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 del 10 marzo 2016 )

Pagina 2, punti 1 e 2 dell'articolo 1:

anziché:

«1)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

a)

gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;

b)

tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2.   Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

2)

sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;»

leggasi:

«1)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

a)

gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXIV conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXV con frequenza mensile;

b)

tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2.   Le informazioni di cui agli allegati XII e XXIV tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

2)

sono aggiunti gli allegati XXIV e XXV riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;».

Pagina 4, titolo dell'allegato I:

anziché:

«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXII”»

leggasi:

«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXIV”».

Pagina 19, allegato I che introduce l'allegato XXIV, tabella, modello «C 73.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI», le righe da 1140 a 1280 sono sostituite dal testo seguente:

 

Importo/Valore di mercato

Valore di mercato delle garanzie reali concesse

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Deflusso

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

VOCI PER MEMORIA

«1140

2

Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni

 

 

 

 

 

 

1150

3

Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi

 

 

 

 

 

 

1160

4

Depositi al dettaglio non valutati

 

 

 

 

 

 

1170

5

Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati

 

 

 

 

 

 

 

6

Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

 

 

 

 

 

 

1180

6.1

forniti da enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1190

6.2

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1200

6.3

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

1210

6.4

forniti da altri clienti

 

 

 

 

 

 

 

7

Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti

 

 

 

 

 

 

1220

7.1

forniti da enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1230

7.2

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1240

7.3

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

1250

7.4

forniti da altri clienti

 

 

 

 

 

 

1260

8

Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari

 

 

 

 

 

 

1270

9

Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

 

 

 

 

 

 

1280

10

Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

11

Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela»

 

 

 

 

 

 

Pagina 56, titolo dell'allegato II:

anziché:

«ALLEGATO II

“ALLEGATO XXIII”»

leggasi:

«ALLEGATO II

“ALLEGATO XXV”».