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5.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/312 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2016
che rettifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione è stata informata del fatto che nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione (3) per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina», il residuo marcatore «Tilvalosina» è stato erroneamente indicato come residuo marcatore per i suini. |
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(2) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 andrebbe rettificato al fine di indicare che il residuo marcatore per i suini e per pelle e grasso e fegato di pollame è «Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina» e che il residuo marcatore «Tilvalosina» si applica solo alle uova di pollame. |
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(3) |
Il presente regolamento dovrebbe essere applicato con effetto retroattivo a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1492 in quanto il residuo marcatore per i suini è stato indicato erroneamente e andrebbe pertanto rettificato. È pertanto opportuno che esso entri in vigore con urgenza. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «tilvalosina» è sostituita dalla seguente:
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«Tilvalosina |
Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina |
Suini |
50 μg/kg |
Muscolo |
NESSUNA |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |
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50 μg/kg |
Pelle e grasso |
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50 μg/kg |
Fegato |
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50 μg/kg |
Rene |
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Pollame |
50 μg/kg |
Pelle e grasso |
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50 μg/kg |
Fegato |
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Tilvalosina |
Pollame |
200 μg/kg |
Uova |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina» (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 10).