5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/312 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2016

che rettifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è stata informata del fatto che nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione (3) per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina», il residuo marcatore «Tilvalosina» è stato erroneamente indicato come residuo marcatore per i suini.

(2)

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 andrebbe rettificato al fine di indicare che il residuo marcatore per i suini e per pelle e grasso e fegato di pollame è «Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina» e che il residuo marcatore «Tilvalosina» si applica solo alle uova di pollame.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato con effetto retroattivo a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1492 in quanto il residuo marcatore per i suini è stato indicato erroneamente e andrebbe pertanto rettificato. È pertanto opportuno che esso entri in vigore con urgenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «tilvalosina» è sostituita dalla seguente:

«Tilvalosina

Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina

Suini

50 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antinfettivi/Antibiotici»

50 μg/kg

Pelle e grasso

50 μg/kg

Fegato

50 μg/kg

Rene

Pollame

50 μg/kg

Pelle e grasso

50 μg/kg

Fegato

Tilvalosina

Pollame

200 μg/kg

Uova

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina» (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 10).