4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/306 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)

Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea sono state istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio (2) («l'inchiesta iniziale» e «le misure iniziali»).

(2)

Nell'ottobre 2008 queste misure sono state prorogate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio (3), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

Nel dicembre 2014 tali misure sono state ulteriormente prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione (4) in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («le misure in vigore»).

(4)

Il dazio antidumping attualmente applicabile alle esportazioni provenienti da tutte le società della Repubblica di Corea è del 44 %, calcolato sulla base del margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(5)

Nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda si limita all'esame del dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, ed è stata presentata dal produttore esportatore stesso. Il produttore esportatore ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo. Il produttore esportatore ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3.   Apertura del riesame intermedio parziale

(6)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il produttore esportatore, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato il 18 febbraio 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping riguardante il produttore esportatore.

(7)

La Commissione ha formalmente informato il produttore esportatore, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

1.4.   Inchiesta

(8)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al produttore esportatore e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Una visita di verifica è stato effettuato presso la sede del produttore esportatore.

1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(10)

L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

(11)

In aggiunta a tali dati, il produttore esportatore ha inoltre fornito dati relativi ai costi e alle vendite per il 2013 e ha proposto di estendere il periodo dell'inchiesta di riesame all'anno 2013, così da aumentare la rappresentatività del suo volume di vendite nell'Unione. La Commissione ha tuttavia accertato che l'aggiunta delle vendite nell'Unione effettuate nel 2013 non avrebbe aumentato la rappresentatività in termini di volume (rispetto al volume totale delle vendite o di produzione) o tipi di vendite (cfr. considerando 29). Di conseguenza, la Commissione non aveva motivo sufficiente per discostarsi dal normale periodo di 12 mesi dell'inchiesta di riesame per poter giungere ad una conclusione rappresentativa in merito al dumping.

(12)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito la richiesta di inclusione dell'anno 2013 nel periodo dell'inchiesta di riesame per aumentarne la rappresentatività in termini di tipi di prodotto supplementari, volume di vendite e fatturato, sostenendo che i confronti con fattori quali il volume totale di produzione non fossero pertinenti.

(13)

Il regolamento di base non stabilisce con precisione come si dovrebbe misurare la rappresentatività del periodo dell'inchiesta di riesame. In questo caso i volumi che il produttore esportatore sostiene di aver venduto sul mercato dell'Unione nel 2013 erano pari a meno della metà di quelli che sarebbero stati venduti sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre le vendite totali e i volumi totali di produzione erano dello stesso ordine per entrambi gli anni. È pertanto chiaro nella fattispecie che, in termini relativi, l'aggiunta del 2013 diminuirebbe la rappresentatività delle vendite del produttore esportatore nell'Unione, mentre in termini assoluti porterebbe soltanto a un leggero miglioramento.

(14)

Per questo motivo la Commissione conferma che non vi è alcuna valida giustificazione per estendere la durata del periodo dell'inchiesta di riesame oltre quella consueta di un anno.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).

2.2.   Prodotto simile

(16)

L'inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto fabbricato dal produttore esportatore, venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione e in altri mercati di esportazione ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base dei prodotti venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(17)

La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

a)   Valore normale

(18)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno del produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte del produttore esportatore sono risultate rappresentative.

(19)

In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione.

(20)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha constatato che la maggior parte dei tipi di prodotto era rappresentativa.

(21)

La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(22)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, a prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto sia pari o superiore al costo unitario di produzione.

(23)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(24)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenti l'80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, oppure

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto sia inferiore al costo unitario di produzione.

(25)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che gran parte di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(26)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(27)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore. durante il periodo dell'inchiesta di riesame i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame; nonché

b)

la media ponderata del margine di profitto ottenuto dal produttore esportatore sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(28)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno è stata aggiunta la media delle spese generali, amministrative e di vendita e degli utili relativi alle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno è stata aggiunta la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita e degli utili relativi a tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

b)   Prezzo all'esportazione

(29)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame solo volumi trascurabili del prodotto in esame, che rappresentano tra lo 0,1 % e lo 0,3 % del volume di produzione, sono stati venduti dal produttore esportatore nell'Unione (il ricorso a un intervallo di valori è dovuto a ragioni di riservatezza). Il produttore esportatore non ha inoltre potuto dimostrare in maniera convincente che il dazio antidumping fosse stato effettivamente pagato per un certo numero di transazioni, il che mette in dubbio che le merci fossero state immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione. Oltre a ciò, tali vendite sono state tutte effettuate a tre clienti per progetti specifici, ognuno con le proprie specifiche per accessori. In aggiunta, le vendite sono state effettuate come parte di un «pacchetto» che includeva altri accessori e prodotti diversi dal prodotto in esame. In questo contesto il rischio di compensazione incrociata è stato ritenuto sostanziale. Per i motivi di cui sopra non è stato possibile effettuare un'analisi valida del dumping basata sulle vendite nell'Unione del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(30)

In mancanza di sufficienti volumi di esportazione nell'Unione, per la determinazione del prezzo all'esportazione si sono prese in considerazione le esportazioni in paesi terzi. È emerso che il produttore esportatore ha quattro principali mercati di esportazione, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame coprivano insieme più del 50 % delle sue vendite all'esportazione verso i paesi terzi. La parte restante consiste di altre 39 destinazioni di esportazione, che rappresentano ciascuna tra lo 0,1 % e il 5 % delle vendite all'esportazione del produttore esportatore. I prezzi all'esportazione verso tali paesi variano considerevolmente e riflettono il carattere disorganico di ciascun mercato. Molti di questi fattori disorganici (quali le condizioni di concorrenza su ciascun mercato) non sono noti. Si è quindi ulteriormente esaminato se una delle maggiori destinazioni di esportazione del produttore esportatore potesse essere usata in sostituzione del mercato dell'Unione.

(31)

Gli Emirati arabi uniti («EAU») sono il principale mercato di esportazione per il produttore esportatore e durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentavano il 15-18 % del peso e il 15-18 % del valore delle sue vendite all'esportazione. Negli EAU non operano tuttavia produttori nazionali del prodotto in esame. Si è pertanto ritenuto che tale mercato fosse piuttosto diverso dal mercato dell'Unione in termini di struttura economica.

(32)

Come per il riesame in previsione della scadenza che ha dato luogo al regolamento (UE) n. 1283/2014, si è ritenuto opportuno analizzare le vendite del produttore esportatore negli Stati Uniti d'America («USA»), che erano la seconda maggiore destinazione delle esportazioni del produttore esportatore nel periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta ha confermato che il mercato statunitense ha dimensioni simili a quello dell'Unione, con molti produttori nazionali ma anche con una quota notevole di importazioni. Ha altresì confermato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il mercato statunitense presentava bassi dazi all'importazione e nessun dazio antidumping applicabile alle importazioni dalla Corea, il che lo rendeva un mercato estremamente competitivo. Gli USA costituiscono inoltre un'importante destinazione per le esportazioni della Corea in generale, e del produttore esportatore interessato in particolare. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresentavano infatti tra il 7 % e il 12 % del suo volume di produzione e tra l'11 % e il 14 % delle sue vendite all'esportazione.

(33)

Sulla base dei meriti e delle specificità di questo caso, si è pertanto ritenuto che in questa particolare inchiesta gli USA avrebbero costituito un riferimento ragionevole per determinare un prezzo all'esportazione in assenza di un volume sufficiente di esportazioni verso l'Unione. Il prezzo all'esportazione verificato del produttore esportatore negli USA è stato quindi utilizzato per determinare un prezzo all'esportazione, adeguato al livello franco fabbrica tenendo conto, se del caso, delle spese, tra l'altro, per trasporti, dazi e imposte.

(34)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha contestato il fatto che le sue vendite nell'Unione non potessero essere utilizzate per determinare un prezzo all'esportazione rappresentativo, per motivi giuridici e di fatto.

(35)

In primo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo all'esportazione può essere considerato inattendibile dalla Commissione solo nel caso in cui, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, si sia accertata l'esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra il produttore esportatore e l'importatore o una terza parte. In tutti gli altri casi la Commissione dovrebbe basare il calcolo del dumping sul prezzo all'esportazione nell'Unione. Se non lo facesse violerebbe l'articolo 2.3 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(36)

A tale riguardo, la Commissione non concorda con l'interpretazione restrittiva dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che non è suffragata dalla giurisprudenza. Non vi è infatti nulla nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che prescriva a un'autorità incaricata di un'inchiesta di basarsi su volumi non rappresentativi di vendite all'esportazione il cui livello dei prezzi non potrebbe essere in ogni caso considerato significativo date le circostanze illustrate al considerando 29 e ulteriormente elaborate in questa sezione. Le contestazioni del produttore esportatore dovrebbero pertanto essere respinte.

(37)

In secondo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, di fatto, le sue vendite sul mercato dell'Unione non sono trascurabili, indicando il numero di operazioni, tipi di prodotto e Stati membri che sarebbero stati coinvolti in tali presunte vendite nel 2013 e nel 2014. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il produttore esportatore ha tuttavia emesso soltanto 14 fatture per vendite nell'Unione. Il tonnellaggio molto basso rappresentato da queste vendite, come indicato nel considerando 29, non è stato contestato dal produttore esportatore.

(38)

In terzo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, in concreto, il fatto che le sue vendite all'esportazione nell'Unione fossero destinate a progetti specifici ognuno con le proprie specifiche, non fosse rilevante, e che fossero state fornite prove positive dell'assenza di qualsiasi compensazione incrociata. A tale riguardo è bene sottolineare che nelle conclusioni si affermava come la natura delle vendite sul mercato dell'Unione implicasse un rischio di compensazione incrociata con altri prodotti, ma si riconosce che non è stato possibile provare o smentire che tale compensazione incrociata si sia effettivamente verificata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tenendo presente che la questione della compensazione incrociata è stata sollevata nelle conclusioni a titolo di mero rischio, si tratta soltanto di uno dei fattori che la Commissione ha preso in considerazione per determinare la rappresentatività delle vendite nell'Unione (cfr. considerando 29).

(39)

In quarto luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che, di fatto, la Commissione aveva ricevuto le prove che tutte le merci erano state immesse in libera pratica sul mercato dell'Unione e che i dazi antidumping erano stati pagati o erano esigibili.

(40)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni il produttore esportatore ha risposto alla richiesta della Commissione di chiarire la sua posizione su tale questione in relazione ai documenti di partenza in possesso della Commissione. I documenti hanno confermato che per operazioni relative a circa la metà del volume delle vendite nell'Unione si erano verificate inspiegabili irregolarità nel pagamento dei dazi. In particolare, le operazioni per cui non è stato possibile provare il pagamento del dazio antidumping del 44 % rendono i prezzi di vendita nell'Unione evidentemente inattendibili, dato che tali vendite, con ogni probabilità, sono state compiute partendo dal falso presupposto che i dazi antidumping non siano esigibili.

(41)

In quinto luogo, la TK Corporation ha sostenuto che, dato che il riesame intermedio è stato avviato utilizzando elementi di prova prima facie relativi a vendite all'esportazione nell'Unione che indicavano un margine di dumping inferiore, allora sarebbe dovuto essere possibile, per la determinazione definitiva del dumping, calcolare il margine di dumping sulla base delle vendite nell'Unione. Quest'argomentazione è stata respinta. In primo luogo, gli elementi di prova necessari per l'apertura di un riesame intermedio sono, per loro natura, sostanzialmente diversi da quelli su cui l'autorità incaricata dell'inchiesta ha basato le proprie conclusioni definitive. In secondo luogo, l'inchiesta ha stabilito che le vendite in questione non potevano essere validamente utilizzate per i motivi discussi in questa sezione. Va inoltre osservato che la semplice possibilità di calcolare un margine di dumping non rende tale margine conforme alle relative disposizioni del regolamento di base.

(42)

Tenendo conto del fatto che il volume delle vendite nell'Unione era di modesta quantità in termini assoluti e comparabili e che vi erano legittimi motivi per dubitare dell'attendibilità di una quota significativa di tali vendite per ragioni indipendenti dal volume, l'asserzione secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ignorato le vendite all'esportazione nell'Unione per la determinazione del prezzo all'esportazione è pertanto respinta.

(43)

L'analisi e le conclusioni di cui ai considerando 32 e 33, che non sono state contestate dal produttore esportatore, dimostrano infine chiaramente che si è prestata la necessaria attenzione alla costruzione del prezzo all'esportazione e che gli Stati Uniti possono essere considerati una base ragionevole per determinare il prezzo all'esportazione in assenza di prezzi attendibili nell'Unione.

c)   Confronto

(44)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(45)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati alcuni adeguamenti per il trasporto marittimo e interno, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori.

d)   Margine di dumping

(46)

Per il produttore esportatore la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(47)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono del 32,4 %.

4.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(48)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se il mutamento delle circostanze potesse essere ragionevolmente considerato duraturo.

(49)

A questo proposito l'inchiesta ha rivelato che la TK Corporation ha effettivamente subito modifiche strutturali che hanno determinato la riduzione dei costi e l'incremento dell'efficienza. In particolare la società ha aggiunto un secondo stabilimento nel 2010 e un terzo nel 2012. A seguito del considerevole aumento di capacità, le linee di produzione e i magazzini sono stati riorganizzati in modo più efficiente e i costi notevolmente ridotti. Tale riduzione dei costi ha un effetto diretto sul margine di dumping. È improbabile che le circostanze qui descritte possano, in un futuro prossimo, cambiare in modo tale da inficiare tali conclusioni.

(50)

Questo mutamento di circostanze può quindi essere considerato di carattere duraturo e l'applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.

(51)

Il Comitato di difesa dell'industria UE degli accessori per la saldatura testa a testa ha osservato che, nonostante i cambiamenti strutturali con cui la TK Corporation avrebbe ridotto i costi e aumentato l'efficienza, la redditività complessiva della società non è migliorata nel periodo 2012-2014. Il Comitato ha pertanto espresso dubbi sul carattere duraturo del mutamento di circostanze e sul conseguente impatto sul margine di dumping.

(52)

La Commissione ha analizzato questa argomentazione. In primo luogo, va rilevato che il carattere duraturo del mutamento di circostanze è valutato con riferimento all'inchiesta iniziale del 2002. In secondo luogo, la redditività di una società e la sua evoluzione sono determinate da una serie di fattori, e l'efficienza ne rappresenta solo uno. In terzo luogo, la riduzione dei costi indicata al considerando 49 si riferisce solo ai costi che possono essere associati ai cambiamenti strutturali di cui allo stesso considerando. Ad esempio, l'andamento del costo medio delle materie prime, del costo del lavoro e di quello energetico non è direttamente associabile al miglioramento dell'efficienza determinato dalla costruzione dei due nuovi stabilimenti. Il Comitato di difesa dell'industria UE degli accessori per la saldatura testa a testa ha infine giustificato la sua argomentazione facendo riferimento alle cifre di redditività generale della TK Corporation e non a quelle specificamente connesse al prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

5.   MISURE ANTIDUMPING

(53)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell'aliquota del dazio applicabile al produttore esportatore ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni.

(54)

In seguito all'inchiesta di riesame il margine di dumping e l'aliquota del dazio antidumping riveduti e proposti, applicabili alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla TK Corporation, ammontano al 32,4 %.

(55)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1283/2014 è modificata mediante l'aggiunta del seguente testo:

Paese

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

TK Corporation, 1499-1, Songjeong-Dong, Gangseo-Gu, Busan

32,4

C066

Tutte le altre società

44,0

C999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1.

(3)   GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 1).

(4)   GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17.

(5)   GU C 58 del 18.2.2015, pag. 9.