18.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/225 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2016

che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento delegato (UE) 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (2), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento delegato (UE) 2015/1852 ha istituito un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e ha fissato anticipatamente l'importo dell'aiuto.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1852 fissa al 15 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto.

(3)

Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione l'intenzione di continuare ad avvalersi del regime di aiuto all'ammasso privato.

(4)

Dopo il 15 gennaio 2016 è rimasto inutilizzato un quantitativo di 68 123 tonnellate. È pertanto opportuno mettere tale quantitativo a disposizione degli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di avvalersi ulteriormente del regime di aiuto all'ammasso privato e stabilirne la ripartizione per Stato membro, tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016.

(5)

È necessario fissare un nuovo periodo di presentazione delle domande di aiuto.

(6)

Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, per l'attuazione del regime previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i rimanenti quantitativi non utilizzati di formaggi, di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852, è fissato nell'allegato del presente regolamento.

Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Domande di aiuto

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2016.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 271 del 16.10.2015, pag. 15.


ALLEGATO

Stato membro

Quantitativi massimi

(in tonnellate)

Irlanda

4 127

Francia

6 340

Italia

27 025

Lituania

2 616

Paesi Bassi

16 526

Finlandia

694

Svezia

2 126

Regno Unito

8 669

Totale

68 123