18.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/225 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2016
che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento delegato (UE) 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (2), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento delegato (UE) 2015/1852 ha istituito un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e ha fissato anticipatamente l'importo dell'aiuto. |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1852 fissa al 15 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto. |
(3) |
Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione l'intenzione di continuare ad avvalersi del regime di aiuto all'ammasso privato. |
(4) |
Dopo il 15 gennaio 2016 è rimasto inutilizzato un quantitativo di 68 123 tonnellate. È pertanto opportuno mettere tale quantitativo a disposizione degli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di avvalersi ulteriormente del regime di aiuto all'ammasso privato e stabilirne la ripartizione per Stato membro, tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016. |
(5) |
È necessario fissare un nuovo periodo di presentazione delle domande di aiuto. |
(6) |
Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, per l'attuazione del regime previsto dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i rimanenti quantitativi non utilizzati di formaggi, di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852, è fissato nell'allegato del presente regolamento.
Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Domande di aiuto
Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2016.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 271 del 16.10.2015, pag. 15.
ALLEGATO
Stato membro |
Quantitativi massimi (in tonnellate) |
Irlanda |
4 127 |
Francia |
6 340 |
Italia |
27 025 |
Lituania |
2 616 |
Paesi Bassi |
16 526 |
Finlandia |
694 |
Svezia |
2 126 |
Regno Unito |
8 669 |
Totale |
68 123 |