16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/200 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 451, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

I modelli uniformi d'informativa intendono migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria. Le norme applicabili all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria da parte degli enti sottoposti a vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero quindi essere coerenti con le norme internazionali previste dal quadro rivisto di Basilea III del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di coefficiente di leva finanziaria e di requisiti di informativa al pubblico, adattate al quadro normativo dell'UE, con le relative peculiarità, stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

Nello stesso intento di migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria, è opportuno che uno dei modelli per l'informativa al riguardo presenti una ripartizione della relativa misura dell'esposizione complessiva sufficientemente granulare da specificarne le principali componenti così come l'esposizione in bilancio, che di solito rappresenta la parte più consistente della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.

(3)

L'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (3) non impone più di calcolare il coefficiente di leva finanziaria come semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre, bensì di calcolarlo solo alla fine del trimestre. Dovrebbe quindi venire a cadere la necessità di un'autorizzazione delle autorità competenti per calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre prevista all'articolo 499, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, i modelli uniformi d'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovranno più indicare come l'ente applichi l'articolo 499, paragrafo 3.

(4)

Affinché l'onere amministrativo resti proporzionato agli obiettivi perseguiti, le norme relative all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovrebbero obbligare a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria a livello subconsolidato. Detto modello deve essere compilato e pubblicato a livello consolidato e la pubblicazione a livello subconsolidato non apporterebbe alcun valore aggiunto di rilievo, poiché una ripartizione più minuta della misura dell'esposizione complessiva per il livello subconsolidato risulta già dalla compilazione del modello «LRCom». Inoltre, la pubblicazione del modello «LRSpl» potrebbe costituire un notevole onere, perché gli enti non sarebbero in grado di ricavare facilmente i dati da inserirvi dal rispettivo quadro di segnalazione a fini di vigilanza, che non si applica a livello subconsolidato.

(5)

L'ambito di consolidamento e i metodi di valutazione a fini contabili e a fini regolamentari possono presentare divergenze che determinano differenze tra le informazioni utilizzate per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria e le informazioni utilizzate nel bilancio pubblicato. È pertanto necessario pubblicare anche la differenza tra i valori iscritti a bilancio e i valori utilizzati nell'ambito del consolidamento regolamentare relativamente agli elementi del bilancio che intervengono nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria. È pertanto opportuno presentare in un modello la riconciliazione tra i due tipi di valori.

(6)

Per facilitare la raffrontabilità delle informazioni pubblicate è opportuno prevedere anche un modello uniforme e istruzioni particolareggiate per pubblicare e descrivere i processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e i fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

(7)

L'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica dal 1o gennaio 2015. Affinché gli enti assolvano l'obbligo di pubblicare in tutta l'Unione, in modo efficace e in tempi il più possibile brevi, informazioni armonizzate relative al coefficiente di leva finanziaria, è necessario imporre loro di usare i modelli d'informativa a decorrere da una data la più prossima possibile.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione europea.

(9)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Pubblicazione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria e applicazione dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ente pubblica le informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria e all'applicazione dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, compilando e pubblicando le righe 22 e UE-23 del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Modifica della decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare

1.   L'ente che modifica la scelta del coefficiente di leva finanziaria da pubblicare, a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, pubblica la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti pubblicati fino al momento della modifica compilando e pubblicando i modelli «LRSum», «LRCom», «LRSpl» e «LRQua» dell'allegato I per ciascuna delle date di riferimento corrispondenti ai coefficienti pubblicati fino al momento della modifica.

2.   L'ente pubblica le informazioni indicate al paragrafo 1 nella prima pubblicazione successiva alla modifica della scelta del coefficiente di leva finanziaria.

Articolo 3

Ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria

1.   L'ente pubblica la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria prevista all'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 compilando e pubblicando:

a)

le righe da 1 a UE-19b del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II;

b)

le righe da UE-1 a UE-12 del modello «LRSpl» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), non è tenuto a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» dell'allegato I l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare informazioni a livello subconsolidato.

Articolo 4

Riconciliazione tra il coefficiente di leva finanziaria e il bilancio pubblicato

1.   L'ente pubblica la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato, prevista all'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando il modello «LRSum» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

2.   L'ente che non pubblica il bilancio al livello di applicazione indicato nell'allegato II, parte 1, punto 6, non è tenuto a compilare e pubblicare il modello «LRSum» dell'allegato I.

Articolo 5

Pubblicazione dell'importo degli elementi fiduciari eliminati

Se applicabile, l'ente pubblica l'importo degli elementi fiduciari eliminati, come previsto all'articolo 451, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando la riga UE-24 del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

Articolo 6

Pubblicazione di informazioni qualitative sul rischio di leva finanziaria eccessiva e fattori che incidono sul coefficiente di leva finanziaria

L'ente pubblica la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato, come previsto all'articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando il modello «LRQua» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Coefficiente di leva finanziaria (CRR) - Modello d'informativa

Data di riferimento

 

Nome del soggetto

 

Livello di applicazione

 


Modello LRSum - Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

 

 

Importi applicabili

1

Attività totali come da bilancio pubblicato

 

2

Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento regolamentare

 

3

(Rettifica per le attività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013)

 

4

Rettifica per gli strumenti finanziari derivati

 

5

Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

 

6

Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)

 

UE-6a

(Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013)

 

UE-6b

(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013)

 

7

Altre rettifiche

 

8

Misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria

 


Modello LRCom - Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

 

 

Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR)

Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)

1

Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie, ma comprese le garanzie reali)

 

2

(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)

 

3

Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) (somma delle righe 1 e 2)

 

Esposizioni su derivati

4

Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni su derivati (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)

 

5

Maggiorazioni per le potenziali esposizioni future associate a tutte le operazioni su derivati (metodo del valore di mercato)

 

UE-5a

Esposizione calcolata secondo il metodo dell’esposizione originaria

 

6

Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile

 

7

(Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)

 

8

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente)

 

9

Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti

 

10

(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)

 

11

Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10)

 

Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli

12

Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita

 

13

(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)

 

14

Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT

 

UE-14a

Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell’articolo 429ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

15

Esposizioni su operazioni effettuate come agente

 

UE-15a

(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)

 

16

Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma delle righe da 12 a 15a)

 

Altre esposizioni fuori bilancio

17

Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio

 

18

(Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito)

 

19

Totale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18)

 

(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio))

UE-19a

(Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio))

 

UE-19b

(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio))

 

Capitale e misura dell'esposizione complessiva

20

Capitale di classe 1

 

21

Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)

 

Coefficiente di leva finanziaria

22

Coefficiente di leva finanziaria

 

Scelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminati

UE-23

Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale

 

UE-24

Importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013

 


Modello LRSpl - Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)

 

 

Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR)

UE-1

Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui:

 

UE-2

esposizioni nel portafoglio di negoziazione

 

UE-3

esposizioni nel portafoglio bancario, di cui:

 

UE-4

obbligazioni garantite

 

UE-5

esposizioni trattate come emittenti sovrani

 

UE-6

esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani

 

UE-7

enti

 

UE-8

garantite da ipoteche su beni immobili

 

UE-9

esposizioni al dettaglio

 

UE-10

imprese

 

UE-11

esposizioni in stato di default

 

UE-12

altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)

 

Coefficiente di leva finanziaria (CRR) - Modello d'informativa

Modello LRQua - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

 

Colonna

 

Testo libero

Riga

 

1

Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva

 

2

Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato

 


ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DELL'ALLEGATO I

PARTE 1: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Convenzioni e dati di riferimento

1.1.   Convenzioni

1.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema generale di notazione: {modello;riga}.

2.

Nelle istruzioni che rimandano a celle dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione si applica il seguente schema di notazione: {allegato XI SupRep;modello;riga;colonna}.

3.

Ai fini dell'informativa sul coefficiente di leva finanziaria, «di cui» si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore.

4.

Per le righe elencate qui di seguito, gli enti comunicano i valori tra parentesi tonde, come tra parentesi sono i titoli delle righe stesse, perché si tratta di valori che riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria: {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;UE-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;UE-19a} e {LRCom;UE-19b}. Gli enti computano detti valori con segno negativo nelle somme da comunicare nelle righe {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} e {LRCom;21}.

1.2.   Dati di riferimento

5.

Nella cella corrispondente alla «Data di riferimento» gli enti inseriscono la data cui si riferiscono tutte le informazioni comunicate nei modelli LRSum, LRCom e LRSpl. La data è l'ultimo giorno di calendario del terzo mese del rispettivo trimestre.

6.

Nella cella corrispondente al «Nome del soggetto» gli enti indicano il nome del soggetto cui si riferiscono i dati dei modelli LRSum, LRCom, LRSpl e LRQua.

7.

Nella cella corrispondente al «Livello di applicazione» gli enti indicano il livello di applicazione che costituisce la base per i dati forniti nei modelli. La cella è compilata indicando una delle seguenti voci:

consolidato

individuale

subconsolidato.

1.3.   Dati di riferimento

8.

Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:

«CRR» per il regolamento sui requisiti patrimoniali ossia il regolamento (UE) n. 575/2013;

«SFT» per le operazioni di finanziamento tramite titoli ossia le operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini del regolamento (UE) n. 575/2013.

PARTE 2: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI

2.   Modello LRSum — Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria

9.

Gli enti compilano il modello LRSum dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.

 

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga

 

{1}

Attività totali come da bilancio pubblicato

Gli enti indicano le attività totali pubblicate nel bilancio in base alla disciplina contabile applicabile definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013.

{2}

Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento regolamentare

Gli enti indicano la differenza di valore tra l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria indicata in {LRSum;8} e il totale delle attività contabili indicato in {LRSum;1} risultante dalle differenze esistenti tra l'ambito del consolidamento contabile e l'ambito di consolidamento regolamentare.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti indicano un importo negativo.

{3}

(Rettifica per le attività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013)

Gli enti indicano l'importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Poiché la rettifica va a diminuire il totale della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa riga gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un importo negativo).

{4}

Rettifica per gli strumenti finanziari derivati

Per i derivati su crediti e i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti indicano la differenza tra il valore contabile dei derivati iscritti in bilancio come attività e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato in applicazione dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 429, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 429 bis, l'articolo 429, paragrafo11, lettere a) e b), e l'articolo 429, paragrafo 12, dello stesso regolamento.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un importo negativo).

{5}

Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

Per le SFT gli enti indicano la differenza tra il valore contabile delle SFT iscritte in bilancio come attività e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato in applicazione dell'articolo 429, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 429 ter, l'articolo 429, paragrafo 5, lettere c) e d), l'articolo 429, paragrafo 8, e l'articolo 429, paragrafo 11, lettere da c) a f), dello stesso.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti indicano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un importo negativo).

{6}

Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito)

Gli enti indicano la differenza di valore tra l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria indicata in {LRSum;8} e il totale delle attività contabili indicato in {LRSum;1} risultante dall'inclusione degli elementi fuori bilancio nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.

Poiché va a aumentare il totale della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, la rettifica è indicata come importo positivo.

{UE-6a}

(Rettifica per le esposizioni infragruppo esentate escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013)

Articolo 429, paragrafo 7, e articolo113, paragrafo 6,del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano la quota in bilancio delle esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste all'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), del medesimo regolamento e le autorità competenti abbiano dato la propria approvazione.

Poiché la rettifica va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa riga gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un importo negativo).

{UE-6b}

(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013)

Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano la quota in bilancio delle esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte le condizioni in esso previste e le autorità competenti abbiano dato la propria approvazione.

Poiché la rettifica va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa riga gli enti inseriscono i valori tra parentesi tonde (che indicano un importo negativo).

{7}

Altre rettifiche

Gli enti indicano qualsiasi altra differenza di valore tra l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria riportato in {LRSum;8} e il totale delle attività contabili riportato in {LRSum;1} che non è incluso in {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;UE-6a} o {LRSum;UE-6b}. Può trattarsi, ad esempio, degli importi delle attività dedotte dal capitale di classe 1 che, in base a {LRCom;2}, sono quindi sottratti dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria.

Se la rettifica determina un aumento dell'esposizione, gli enti segnalano un importo positivo. Se la rettifica determina una diminuzione dell'esposizione, gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un importo negativo).

{8}

Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria

Gli enti indicano l'importo riportato in {LRCom;21}.

3.   Modello LRCom — Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria

10.

Gli enti compilano il modello LRCom dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

{1}

Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie, ma comprese le garanzie reali)

Articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, dai derivati su crediti, dalle SFT e dalle attività fiduciarie a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del medesimo regolamento. Gli enti effettuano la valutazione di tali attività sulla base dei principi stabiliti nell'articolo 429, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti comprendono in questa cella il contante ricevuto o qualsiasi titolo fornito a una controparte tramite SFT e mantenuto in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione in base alla disciplina contabile applicabile).

{2}

(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)

Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano l'importo delle rettifiche del valore regolamentare apportate agli importi del capitale di classe 1, secondo la scelta operata a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e indicata in {LRCom;UE-23}.

Nello specifico gli enti indicano la somma risultante da tutte le rettifiche relative al valore di un'attività imposte, secondo i casi:

dagli articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013 o

dagli articoli da 36 a 47 del regolamento (UE) n. 575/2013 o

dagli articoli da 56 a 60 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se si è scelto d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe alle deduzioni in questione previste agli articoli 48, 49 e 79 del medesimo regolamento, senza tener conto della deroga di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso. Se si è scelto invece d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe alle deduzioni in questione previste agli articoli 48, 49 e 79 del medesimo regolamento, oltre a tener conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso.

Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo del valore dell'esposizione indicato nelle righe 1, 4 e 12 né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;3}).

{3}

Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) (somma delle righe 1 e 2)

Somma di {LRCom;1} e {LRCom;2}. Gli enti tengono conto del fatto che {LRCom;2} contribuisce negativamente alla somma.

{4}

Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni su derivati (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)

Articoli 274, 295, 296, 297, 298, 429 bis e articolo 429 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano il costo corrente di sostituzione, specificato nell'articolo 274, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei contratti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio. Il costo di sostituzione è al netto del margine di variazione in contante ammissibile a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre non è incluso il margine di variazione in contante ricevuto su una componente CCP esentata a norma dell'articolo 429, paragrafo 11, del medesimo regolamento.

Come stabilito all'articolo 429 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del medesimo regolamento. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del medesimo regolamento.

Gli enti includono tutti i derivati su crediti, non soltanto quelli inclusi nel portafoglio di negoziazione.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti valutati con il metodo dell'esposizione originaria ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del regolamento (UE) n. 575/2013.

{5}

Maggiorazione per le potenziali esposizioni future associate a tutte le operazioni su derivati (metodo del valore di mercato)

Articoli 274, 295, 296, 297, 298, articolo 299, paragrafo 2, e articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano la maggiorazione per l'esposizione potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio, calcolati con il metodo del valore di mercato (articolo 274 di detto regolamento per i contratti elencati nell'allegato II del medesimo e articolo 299, paragrafo 2, di detto regolamento per i derivati su crediti), con l'applicazione delle norme di compensazione conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per determinare il valore dell'esposizione di tali contratti gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del medesimo regolamento.

In conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, per calcolare l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti gli enti applicano i principi stabiliti nell'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento a tutti i loro derivati su crediti, non soltanto a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti valutati con il metodo dell'esposizione originaria ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del regolamento (UE) n. 575/2013.

{UE-5a}

Esposizione calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria

Articolo 429 bis, paragrafo 8, e articolo 275 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolata secondo il metodo dell'esposizione originaria previsto all'articolo 275 del medesimo regolamento.

Gli enti che applicano il metodo dell'esposizione originaria non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti che non applicano il metodo dell'esposizione originaria non compilano questa cella.

Gli enti non includono in questa cella i contratti valutati con il metodo del valore di mercato ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.

{6}

Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile

Articolo 429 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano l'importo delle garanzie reali fornite su derivati se la costituzione di tali garanzie determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività come previsto all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti non comprendono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una controparte centrale qualificata (QCCP) né il margine di variazione in contante ammissibile definito all'articolo 429 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

{7}

(Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati)

Articolo 429 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano i crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati (se in base alla disciplina contabile applicabile l'ente è tenuto a iscrivere tali crediti in bilancio come attività), a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 429 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo indicato è incluso anche in {LRCom;1}.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;11}).

{8}

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente)

Articolo 429, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano le esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

La parte dell'importo associata al costo di sostituzione è indicata al lordo del margine di variazione in contante.

L'importo indicato è incluso anche coerentemente in: {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} e {LRCom;UE-5a}.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;11}).

{9}

Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti

Articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano il valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti (ossia quando l'ente fornisce a una controparte la protezione del credito) di cui all'articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

{10}

(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)

Articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano l'importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l'ente acquista da una controparte la protezione del credito) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall'ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non può quindi essere superiore al valore indicato in {LRCom;9}.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;11}).

{11}

Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10)

Somma di {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;UE-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} e {LRCom;10}. Gli enti tengono conto del fatto che {LRCom;7}, {LRCom;8} e {LRCom;10} contribuiscono negativamente alla somma.

{12}

Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, articolo 206 e articolo 429 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano il valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT che sono coperte o non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile ai sensi dell'articolo 206 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di attenuazione del rischio (cioè il valore contabile di bilancio depurato degli effetti della compensazione contabile o dell'attenuazione del rischio).

Inoltre, quando una SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano tutte le registrazioni contabili relative alla vendita conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né qualsiasi titolo fornito a una controparte tramite le suddette operazioni e mantenuto in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione).

{13}

(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde)

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, articolo 206, articolo 429, paragrafo 5, lettera d), articolo 429, paragrafo 8, e articolo 429 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano l'importo dei debiti in contante derivanti dalle attività SFT lorde compensati a norma dell'articolo 429, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;16}).

{14}

Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT

Articolo 429 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano la maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, determinata, secondo i casi, a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Gli enti indicano detti elementi piuttosto in {LRCom;15}.

{UE-14a}

Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'articolo 429 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 429 bis, paragrafo 4, e articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano la maggiorazione per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, calcolata a norma dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile.

Gli enti includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata con il metodo previsto all'articolo 429 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

{15}

Esposizioni su operazioni effettuate come agente

Articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano il valore dell'esposizione per le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore; tale valore consiste soltanto nella maggiorazione determinata, secondo i casi, a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

{UE-15a}

(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente)

Articolo 429, paragrafo 11, e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano la componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Se si tratta di un titolo, la componente CCP esentata non è inclusa in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013), è riportato al suo intero valore.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;16}).

{16}

Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma delle righe da 12 a 15a)

Gli enti riportano la somma di {LRCom;12}, {LRCom;UE-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} e {LRCom;UE-15a}.

Gli enti tengono conto del fatto che {LRCom;13} e {LRCom;EU-15a} contribuiscono negativamente alla somma.

{17}

Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio

Articolo 429, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano il valore nominale di tutti gli elementi fuori bilancio come stabilito all'articolo 429, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima di qualsiasi rettifica per fattori di conversione.

{18}

(Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito)

Articolo 429, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti includono la differenza di valore tra il valore nominale degli elementi fuori bilancio riportato in {LRCom;17} e il valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio incluso in {LRCom;19}.

Poiché va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, il valore indicato in questa cella contribuisce negativamente alla somma che va riportata in {LRCom;19}.

{19}

Totale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18)

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, e articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano i valori dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria per gli elementi fuori bilancio determinati conformemente all'articolo 429, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 tenendo conto dei fattori di conversione applicabili.

Gli enti tengono conto del fatto che {LRCom;18} contribuisce negativamente alla somma.

{UE-19a}

(Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)]

Articolo 429, paragrafo 7, e articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano le esposizioni non consolidate al livello di consolidamento applicabile che possono rientrare nel trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste all'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), del medesimo regolamento e le autorità competenti abbiano dato la propria approvazione.

L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;21}).

{UE-19b}

(Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)]

Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano le esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte le condizioni in esso previste e le autorità competenti abbiano dato la propria approvazione.

L'importo indicato deve essere inserito anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

Poiché l'importo va a diminuire la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, in questa cella gli enti inseriscono il valore tra parentesi tonde (che indicano un contributo negativo alla somma che va riportata in {LRCom;21}).

{20}

Capitale di classe 1

Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano l'importo del capitale di classe 1 calcolato secondo la scelta operata dall'ente a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e indicata in {LRCom;UE-23}.

Nello specifico, se ha scelto d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente riporta il relativo importo calcolato a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento senza tener conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso.

Se ha scelto invece d'indicare il capitale di classe 1 a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente riporta il relativo importo calcolato a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento tenendo conto delle deroghe di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, dello stesso.

{21}

Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b)

Gli enti riportano la somma di{LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;UE-19a} e {LRCom;UE-19b}.

Gli enti tengono conto del fatto che {LRCom;UE-19a} e {LRCom;UE-19b} contribuiscono negativamente alla somma.

{22}

Coefficiente di leva finanziaria

Gli enti indicano {LRCom;20} diviso per {LRCom;21} esprimendolo in percentuale.

{UE-23}

Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale

Articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano le disposizioni transitorie sul capitale scelte ai fini degli obblighi di informativa inserendo una delle due etichette seguenti:

«a regime» se l'ente decide d'indicare il coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

«disposizione transitoria» se l'ente decide d'indicare il coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

{UE-24}

Importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti indicano l'importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Modello LRSpl — Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)

11.

Gli enti compilano il modello LRSpl dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.

 

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga

 

{UE-1}

Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT), di cui:

Gli enti riportano la somma di {LRSpl;UE-2} e {LRSpl;UE-3}.

{UE-2}

esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Gli enti indicano le esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voce {LR4;070;010}, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività comprese nel portafoglio di negoziazione, esclusi i derivati e le SFT.

{UE-3}

esposizioni nel portafoglio bancario, di cui:

Gli enti riportano la somma di {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;UE-5}, {LRSpl;UE-6}, {LRSpl;UE-7}, {LRSpl;UE-8}, {LRSpl;UE-9}, {LRSpl; UE-10}, {LRSpl;UE-11} e {LRSpl;UE-12}.

{UE-4}

obbligazioni garantite

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;080;010} e {LR4;080;020}, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività sotto forma di obbligazioni garantite.

{UE-5}

esposizioni trattate come emittenti sovrani

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;090;010} e {LR4;090;020}, ossia il valore dell'esposizione complessiva verso soggetti trattati come emittenti sovrani ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

{UE-6}

esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;140;010} e {LR4;140;020}, ossia il valore dell'esposizione complessiva verso amministrazioni regionali e autorità locali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

{UE-7}

enti

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;180;010} e {LR4;180;020}, ossia il valore di esposizione delle esposizioni verso enti.

{UE-8}

garantite da ipoteche su beni immobili

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;190;010} e {LR4;190;020}, ossia il valore di esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili.

{UE-9}

esposizioni al dettaglio

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;210;010} e {LR4;210;020}, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio.

{UE-10}

imprese

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;230;010} e {LR4;230;020}, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese (finanziarie e non finanziarie).

{UE-11}

esposizioni in stato di default

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;280;010} e {LR4;280;020}, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle attività che sono in stato di default.

{UE-12}

altre esposizioni (ad esempio in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti)

Gli enti indicano la somma delle esposizioni definite nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, voci {LR4;290;010} e {LR4;290;020}, ossia il valore dell'esposizione complessiva delle altre esposizioni che non sono comprese nel portafoglio di negoziazione (ad esempio in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti) ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti includono le attività che sono dedotte nella determinazione del capitale di classe 1 e quindi riportate in {LRCom;2}, a meno che sia comprese nelle voci da {LRSpl;UE-2} a {LRSpl;UE-12}.

5.   Modello LRQua — Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

12.

Gli enti compilano il modello LRQua dell'allegato I tenendo presente quanto segue.

 

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga

 

{1}

Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva

Articolo 451, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013

La voce «descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva» comprende tutte le informazioni utili su:

a)

procedure e risorse utilizzate per valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva;

b)

eventuali strumenti quantitativi utilizzati per valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva, comprese informazioni sui possibili obiettivi interni e comunicazione dell'eventuale uso di indicatori diversi dal coefficiente di leva finanziaria del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modalità con cui è tenuto conto dei disallineamenti di durata e delle attività vincolate nella gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva;

d)

processi di risposta alle variazioni del coefficiente di leva finanziaria, compresi processi e tempi del possibile aumento del capitale di classe 1 per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva, o processi e tempi della rettifica del denominatore del coefficiente (misura dell'esposizione complessiva) per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva.

{2}

Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato

Articolo 451, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013

La voce «descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato» comprende tutte le informazioni utili su:

a)

quantificazione della variazione del coefficiente di leva finanziaria dalla precedente data di riferimento per l'informativa;

b)

i principali fattori che hanno influito sul coefficiente di leva finanziaria dalla precedente data di riferimento per l'informativa, con note esplicative su:

(1)

natura della variazione, indicando se riguardi il numeratore del coefficiente, il denominatore o entrambi;

(2)

indicazione se la variazione sia il risultato di una decisione strategica interna e, in caso affermativo, se tale decisione riguardasse direttamente il coefficiente di leva finanziaria o se invece abbia inciso solo indirettamente su di esso;

(3)

i più rilevanti fattori esterni collegati ai contesti economici e finanziari che hanno inciso sul coefficiente di leva finanziaria.