16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/200 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2016
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 451, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
I modelli uniformi d'informativa intendono migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria. Le norme applicabili all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria da parte degli enti sottoposti a vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero quindi essere coerenti con le norme internazionali previste dal quadro rivisto di Basilea III del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di coefficiente di leva finanziaria e di requisiti di informativa al pubblico, adattate al quadro normativo dell'UE, con le relative peculiarità, stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
(2) |
Nello stesso intento di migliorare la trasparenza e la raffrontabilità dei dati sul coefficiente di leva finanziaria, è opportuno che uno dei modelli per l'informativa al riguardo presenti una ripartizione della relativa misura dell'esposizione complessiva sufficientemente granulare da specificarne le principali componenti così come l'esposizione in bilancio, che di solito rappresenta la parte più consistente della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria. |
(3) |
L'articolo 429, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (3) non impone più di calcolare il coefficiente di leva finanziaria come semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre, bensì di calcolarlo solo alla fine del trimestre. Dovrebbe quindi venire a cadere la necessità di un'autorizzazione delle autorità competenti per calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre prevista all'articolo 499, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, i modelli uniformi d'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovranno più indicare come l'ente applichi l'articolo 499, paragrafo 3. |
(4) |
Affinché l'onere amministrativo resti proporzionato agli obiettivi perseguiti, le norme relative all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria non dovrebbero obbligare a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria a livello subconsolidato. Detto modello deve essere compilato e pubblicato a livello consolidato e la pubblicazione a livello subconsolidato non apporterebbe alcun valore aggiunto di rilievo, poiché una ripartizione più minuta della misura dell'esposizione complessiva per il livello subconsolidato risulta già dalla compilazione del modello «LRCom». Inoltre, la pubblicazione del modello «LRSpl» potrebbe costituire un notevole onere, perché gli enti non sarebbero in grado di ricavare facilmente i dati da inserirvi dal rispettivo quadro di segnalazione a fini di vigilanza, che non si applica a livello subconsolidato. |
(5) |
L'ambito di consolidamento e i metodi di valutazione a fini contabili e a fini regolamentari possono presentare divergenze che determinano differenze tra le informazioni utilizzate per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria e le informazioni utilizzate nel bilancio pubblicato. È pertanto necessario pubblicare anche la differenza tra i valori iscritti a bilancio e i valori utilizzati nell'ambito del consolidamento regolamentare relativamente agli elementi del bilancio che intervengono nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria. È pertanto opportuno presentare in un modello la riconciliazione tra i due tipi di valori. |
(6) |
Per facilitare la raffrontabilità delle informazioni pubblicate è opportuno prevedere anche un modello uniforme e istruzioni particolareggiate per pubblicare e descrivere i processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e i fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato. |
(7) |
L'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica dal 1o gennaio 2015. Affinché gli enti assolvano l'obbligo di pubblicare in tutta l'Unione, in modo efficace e in tempi il più possibile brevi, informazioni armonizzate relative al coefficiente di leva finanziaria, è necessario imporre loro di usare i modelli d'informativa a decorrere da una data la più prossima possibile. |
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione europea. |
(9) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Pubblicazione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria e applicazione dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
L'ente pubblica le informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria e all'applicazione dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, compilando e pubblicando le righe 22 e UE-23 del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
Articolo 2
Modifica della decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare
1. L'ente che modifica la scelta del coefficiente di leva finanziaria da pubblicare, a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, pubblica la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti pubblicati fino al momento della modifica compilando e pubblicando i modelli «LRSum», «LRCom», «LRSpl» e «LRQua» dell'allegato I per ciascuna delle date di riferimento corrispondenti ai coefficienti pubblicati fino al momento della modifica.
2. L'ente pubblica le informazioni indicate al paragrafo 1 nella prima pubblicazione successiva alla modifica della scelta del coefficiente di leva finanziaria.
Articolo 3
Ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria
1. L'ente pubblica la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria prevista all'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 compilando e pubblicando:
a) |
le righe da 1 a UE-19b del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II; |
b) |
le righe da UE-1 a UE-12 del modello «LRSpl» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), non è tenuto a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» dell'allegato I l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare informazioni a livello subconsolidato.
Articolo 4
Riconciliazione tra il coefficiente di leva finanziaria e il bilancio pubblicato
1. L'ente pubblica la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato, prevista all'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando il modello «LRSum» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
2. L'ente che non pubblica il bilancio al livello di applicazione indicato nell'allegato II, parte 1, punto 6, non è tenuto a compilare e pubblicare il modello «LRSum» dell'allegato I.
Articolo 5
Pubblicazione dell'importo degli elementi fiduciari eliminati
Se applicabile, l'ente pubblica l'importo degli elementi fiduciari eliminati, come previsto all'articolo 451, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando la riga UE-24 del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
Articolo 6
Pubblicazione di informazioni qualitative sul rischio di leva finanziaria eccessiva e fattori che incidono sul coefficiente di leva finanziaria
L'ente pubblica la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato, come previsto all'articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, compilando e pubblicando il modello «LRQua» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
Coefficiente di leva finanziaria (CRR) - Modello d'informativa
Data di riferimento |
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Nome del soggetto |
|
Livello di applicazione |
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Modello LRSum - Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria
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Importi applicabili |
1 |
Attività totali come da bilancio pubblicato |
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2 |
Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento regolamentare |
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3 |
(Rettifica per le attività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013) |
|
4 |
Rettifica per gli strumenti finanziari derivati |
|
5 |
Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) |
|
6 |
Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni fuori bilancio in importi equivalenti di credito) |
|
UE-6a |
(Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013) |
|
UE-6b |
(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013) |
|
7 |
Altre rettifiche |
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8 |
Misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria |
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Modello LRCom - Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria
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Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |
Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT) |
||
1 |
Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie, ma comprese le garanzie reali) |
|
2 |
(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1) |
|
3 |
Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) (somma delle righe 1 e 2) |
|
Esposizioni su derivati |
||
4 |
Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni su derivati (al netto del margine di variazione in contante ammissibile) |
|
5 |
Maggiorazioni per le potenziali esposizioni future associate a tutte le operazioni su derivati (metodo del valore di mercato) |
|
UE-5a |
Esposizione calcolata secondo il metodo dell’esposizione originaria |
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6 |
Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile |
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7 |
(Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati) |
|
8 |
(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente) |
|
9 |
Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti |
|
10 |
(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti) |
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11 |
Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10) |
|
Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli |
||
12 |
Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita |
|
13 |
(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde) |
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14 |
Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT |
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UE-14a |
Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell’articolo 429ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
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15 |
Esposizioni su operazioni effettuate come agente |
|
UE-15a |
(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente) |
|
16 |
Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma delle righe da 12 a 15a) |
|
Altre esposizioni fuori bilancio |
||
17 |
Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio |
|
18 |
(Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito) |
|
19 |
Totale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18) |
|
(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)) |
||
UE-19a |
(Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)) |
|
UE-19b |
(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)) |
|
Capitale e misura dell'esposizione complessiva |
||
20 |
Capitale di classe 1 |
|
21 |
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria (somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b) |
|
Coefficiente di leva finanziaria |
||
22 |
Coefficiente di leva finanziaria |
|
Scelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminati |
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UE-23 |
Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale |
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UE-24 |
Importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
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Modello LRSpl - Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate)
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|
Esposizione del coefficiente di leva finanziaria (CRR) |
UE-1 |
Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esentate), di cui: |
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UE-2 |
esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
|
UE-3 |
esposizioni nel portafoglio bancario, di cui: |
|
UE-4 |
obbligazioni garantite |
|
UE-5 |
esposizioni trattate come emittenti sovrani |
|
UE-6 |
esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani |
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UE-7 |
enti |
|
UE-8 |
garantite da ipoteche su beni immobili |
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UE-9 |
esposizioni al dettaglio |
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UE-10 |
imprese |
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UE-11 |
esposizioni in stato di default |
|
UE-12 |
altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività diverse da crediti) |
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Coefficiente di leva finanziaria (CRR) - Modello d'informativa
Modello LRQua - Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
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Colonna |
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Testo libero |
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Riga |
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1 |
Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva |
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2 |
Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato |
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ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DELL'ALLEGATO I
PARTE 1: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Convenzioni e dati di riferimento
1.1. Convenzioni
1. |
Nelle istruzioni si applica il seguente schema generale di notazione: {modello;riga}. |
2. |
Nelle istruzioni che rimandano a celle dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione si applica il seguente schema di notazione: {allegato XI SupRep;modello;riga;colonna}. |
3. |
Ai fini dell'informativa sul coefficiente di leva finanziaria, «di cui» si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore. |
4. |
Per le righe elencate qui di seguito, gli enti comunicano i valori tra parentesi tonde, come tra parentesi sono i titoli delle righe stesse, perché si tratta di valori che riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria: {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;UE-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;UE-19a} e {LRCom;UE-19b}. Gli enti computano detti valori con segno negativo nelle somme da comunicare nelle righe {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} e {LRCom;21}. |
1.2. Dati di riferimento
5. |
Nella cella corrispondente alla «Data di riferimento» gli enti inseriscono la data cui si riferiscono tutte le informazioni comunicate nei modelli LRSum, LRCom e LRSpl. La data è l'ultimo giorno di calendario del terzo mese del rispettivo trimestre. |
6. |
Nella cella corrispondente al «Nome del soggetto» gli enti indicano il nome del soggetto cui si riferiscono i dati dei modelli LRSum, LRCom, LRSpl e LRQua. |
7. |
Nella cella corrispondente al «Livello di applicazione» gli enti indicano il livello di applicazione che costituisce la base per i dati forniti nei modelli. La cella è compilata indicando una delle seguenti voci:
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1.3. Dati di riferimento
8. |
Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:
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PARTE 2: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI
2. Modello LRSum — Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coefficiente di leva finanziaria
9. |
Gli enti compilano il modello LRSum dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.
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3. Modello LRCom — Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria
10. |
Gli enti compilano il modello LRCom dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.
|
4. Modello LRSpl — Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)
11. |
Gli enti compilano il modello LRSpl dell'allegato I attenendosi alle istruzioni contenute nella presente sezione.
|
5. Modello LRQua — Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
12. |
Gli enti compilano il modello LRQua dell'allegato I tenendo presente quanto segue.
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