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5.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/146 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2016
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2016. |
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(2) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'iscrizione della lambda-cialotrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). |
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(3) |
I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(4) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha presentata il 28 febbraio 2013 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare. |
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(6) |
L'11 marzo 2015 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione la versione riveduta delle sue conclusioni del 23 aprile 2014 (5) sulla possibilità che la lambda-cialotrina soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 28 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per la lambda-cialotrina al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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(7) |
È stato accertato, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. |
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(8) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione della lambda-cialotrina si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti lambda-cialotrina possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come insetticida. |
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(9) |
La Commissione ritiene tuttavia che la lambda-cialotrina sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) è significativamente inferiore a quello della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito del gruppo degli insetticidi. La lambda-cialotrina è inoltre una sostanza bioaccumulabile e tossica in conformità dell'allegato II, punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in quanto il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 2 000 e la concentrazione, senza effetti osservati a lungo termine, negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. La lambda-cialotrina soddisfa pertanto le condizioni di cui all'allegato II, punto 4, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(10) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche occorre introdurre determinate condizioni. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
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(11) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione. |
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(12) |
Conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
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(13) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1855 della Commissione (6) ha prorogato la scadenza per la lambda-cialotrina al 30 giugno 2016 per consentire il completamento del processo di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o aprile 2016. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione
L'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(4) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(5) The EFSA Journal 2014; 12(5):3677. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463 |
Miscela (nel rapporto 1:1) di: (R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil])-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato o (R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato |
900 g/kg |
1o aprile 2016 |
31 marzo 2023 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla lambda-cialotrina, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. I richiedenti devono presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:
I richiedenti devono presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 1o aprile 2018. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
nella parte A la voce 12 relativa alla lambda-cialotrina è soppressa; |
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2) |
nella parte E è aggiunta la voce seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.