4.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/143 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2016
recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 non sono stati fissati LMR specifici. Poiché tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il tenore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Per quanto riguarda la sostanza COS-OGA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il cerevisane, l'Autorità ha concluso (3) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
Per quanto riguarda il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, l'Autorità ha concluso (4) che è opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) |
L'idrossido di calcio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione (6), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La sostanza di base «lecitine» è approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione (7), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
La sostanza Salix spp cortex è approvata come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione (8), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
L'aceto è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione (9), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Il fruttosio è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione (10), la Commissione considera opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
La sostanza Verticillium albo-atrum isolato WCS850 è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio in forza della direttiva 2008/113/CE della Commissione (11) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'esposizione naturale al Verticillium albo-atrum isolato WCS850 è molto più elevata rispetto a quella legata all'impiego di tale sostanza come prodotto fitosanitario. L'Autorità ha concluso (12) che il Verticillium albo-atrum isolato WCS850 non è noto per essere patogeno per l'uomo e non produce tossine significative o metaboliti secondari durante il processo di fabbricazione. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2014 della Commissione (13) ha approvato la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747. L'Autorità ha concluso (14) che per quanto riguarda la valutazione del rischio dietetico per i consumatori mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei gestori dei rischi. La relazione di riesame per tale sostanza (15) ha concluso che essa non è patogena per l'uomo e non si prevede che produca tossine che costituiscono un rischio per la salute umana. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: «COS-OGA», «cerevisane», «idrossido di calcio», «lecitine», «Salix spp cortex», «aceto», «fruttosio», «virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906», «Verticillium albo-atrum isolato WCS850» e «Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance COS-OGA (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva COS-OGA come antiparassitario). EFSA Journal 2014; 12(10):3868. [39 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cerevisane (cell walls of Saccharomyces cerevisiae strain LAS117) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva cerevisane (pareti cellulari del lievito Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS117) come antiparassitario]. EFSA Journal 2014; 12(6):3583. [39 pagg.].
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance l Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 come antiparassitario). EFSA Journal 2015; 13(1):3977. [25 pagg.].
(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 6).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1116 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base lecitine a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 26).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1107 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base Salix spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 72).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34).
(11) Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Verticillium albo-atrum (strain WCS850) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Verticillium albo-atrum (ceppo WCS850) come antiparassitario]. EFSA Journal 2013;11(1):3059. [22 pagg.].
(13) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 1).
(14) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio relativa alla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 come antiparassitario). EFSA Journal 2014; 12(4):3624. [29 pagg.].
(15) Rapporto di riesame per la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 [adottato dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nella riunione del 10 ottobre 2014] SANCO/11391/2014 — Rev. 1, 10 ottobre 2014.