3.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/137 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo composto da un pezzo rettangolare di materiale tessile trasparente di tessuto a maglia serrata di fibre sintetiche, una guida di plastica, un meccanismo di avvolgimento di plastica e metallo.

A un'estremità, il materiale tessile è fissato al meccanismo di avvolgimento inteso a essere fissato in via permanente all'interno del pannello della portiera di uno specifico modello di autoveicolo. All'altra estremità, il materiale tessile è fissato alla guida di plastica provvista di un meccanismo di fissaggio che ne consente l'aggancio al telaio del finestrino dell'autoveicolo quando il materiale tessile è svolto al fine di offrire protezione solare. L'articolo non copre interamente il vetro del finestrino.

(Cfr. l'illustrazione) (1)

6303 12 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6303, 6303 12 e 6303 12 00.

Si esclude la classificazione nel codice NC 8708 29 90 come parte o accessorio della carrozzeria di un autoveicolo della voce 8703, poiché l'articolo non è indispensabile per il funzionamento dell'autoveicolo né rende l'autoveicolo atto a un particolare lavoro, o conferisce possibilità supplementari o ancora lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (cfr. il caso C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29 e 36).

Poiché l'articolo è progettato per essere fissato in modo permanente all'interno del pannello della portiera di uno specifico autoveicolo (sul pannello della portiera è presente una fessura) e non può essere rimosso e fissato su un qualsiasi altro finestrino, si tratta di una tendina per interni della voce 6303. Inoltre, articoli simili come le tendine per interni destinate ai finestrini di vagoni ferroviari sono disciplinati anch'essi dalla voce 6303 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 6303, primo paragrafo, punto 2)].

L'articolo è una tendina di materiale tessile della sezione XI e non una tenda di materie plastiche della sottovoce 3925 30 00, in quanto tali materie fungono solo da aggancio.

L'articolo è assemblato a partire da elementi di materiale tessile, plastica e metallo. Si tratta quindi un articolo confezionato.

Di conseguenza l'articolo deve essere classificato al codice NC 6303 12 00 come tendina a maglia di fibre sintetiche per interni.


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(1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.