27.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina sono state originariamente istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) (il «regolamento originale») ed estese da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).

(2)

Le misure in vigore assumono la forma di un dazio ad valorem a livello del 51,8 %.

1.2.   Domanda di riesame

(3)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» («il richiedente»), un produttore esportatore dell'Ucraina.

(4)

La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

(5)

Nella domanda, il richiedente forniva elementi di prova prima facie a dimostrazione del carattere duraturo dei mutamenti della sua attuale struttura, nata dalla fusione, tra gli altri, di due produttori esportatori indipendenti in Ucraina (dei quali solo uno è stato esaminato individualmente in precedenza).

(6)

Il richiedente affermava inoltre che il suo margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello attuale delle misure, calcolando tale margine di dumping in base ai prezzi sul mercato interno del richiedente o in base al suo valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] anziché in base al valore usato in precedenza, vale a dire il valore normale del paese di riferimento.

(7)

Secondo il richiedente, pertanto, il mantenimento delle misure al livello attuale non era più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole come a suo tempo stabilito.

1.3.   Apertura di un riesame

(8)

Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale e ha annunciato, con un avviso pubblicato il 18 novembre 2014 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitata all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(9)

Il prodotto oggetto dell'attuale riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale e dell'ultima inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, ovvero cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell'Ucraina (il «prodotto in esame» o «CFA»), attualmente classificati con i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

(10)

Il prodotto fabbricato e venduto in Ucraina, oltre che in paesi terzi, e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali, e sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(11)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, l'associazione nota dell'industria dell'Unione e le autorità ucraine dell'apertura del riesame intermedio. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(12)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. La verifica è stata effettuata presso la sede del richiedente a Odessa, Ucraina.

1.6.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(13)

L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2013 e il 30 settembre 2014.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Dumping

2.1.1.   Valore normale

(14)

Il volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato limitato a due sole operazioni di vendita e, come spiegato al considerando 26, le operazioni in questione non sono state considerate rappresentative. Come menzionato al considerando 26, il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito sulla base delle vendite all'esportazione del richiedente verso paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il volume delle vendite verso i mercati dei paesi terzi è stato utilizzato per valutare la rappresentatività delle vendite sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(15)

Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile da parte del richiedente ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo in rapporto al volume totale delle sue esportazioni verso paesi terzi. In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è accertato che le vendite sul mercato interno erano rappresentative, in quanto il volume complessivo delle vendite sul mercato interno era pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso paesi terzi nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(16)

Per ciascun tipo di prodotto venduto dal richiedente sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nei paesi terzi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrispondeva almeno al 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato in paesi terzi nel corso dello stesso periodo.

(17)

Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo è stata determinata la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto esportato verso i paesi terzi interessati durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(18)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo di prodotto in questione sul mercato interno.

(19)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite o quando il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(20)

Quando, per determinare il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto venduto dal richiedente sul mercato interno, il valore normale è stato costruito come disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(21)

Nel costruire il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del richiedente.

(22)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha affermato che le sue vendite sul mercato interno a imprese di Stato (IdS) dovrebbero essere escluse dalla determinazione del valore normale. Il richiedente ha sostenuto che i prezzi praticati nei confronti delle IdS sono stati sistematicamente più elevati rispetto ai prezzi applicati ad altri acquirenti sul mercato interno, in considerazione del rischio più elevato di mancato pagamento o di ritardo significativo nei pagamenti, fatto che trovava riflesso anche nella politica dei prezzi per il mercato interno della società. Si è sostenuto che i prezzi più elevati non fossero dunque collegati alle caratteristiche del prodotto in esame. In secondo luogo, il richiedente ha sostenuto che, nel costruire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dovrebbero essere utilizzate solo le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute per le vendite sul mercato interno a distributori indipendenti al fine di garantire la comparabilità con le vendite all'esportazione effettuate esclusivamente verso lo stesso tipo di clienti.

(23)

Per quanto riguarda la richiesta del richiedente di escludere le vendite sul mercato interno a IdS dalla determinazione del valore normale, gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta hanno confermato che i prezzi di vendita per le IdS, per tipo di prodotto, sono stati in media costantemente più elevati rispetto a quelli applicati a ogni altro tipo di clienti sul mercato interno. Tale costante differenza di prezzo era il risultato di una combinazione di fattori specifici che riguardano esclusivamente detto tipo di cliente sul mercato interno: i) il fatto che il richiedente consideri le vendite a IdS a rischio elevato di mancato pagamento o di ritardo significativo nei pagamenti; ii) il fatto che tale politica sia effettivamente applicata concedendo periodi di credito considerevolmente più lunghi alle IdS (compresa la possibilità di differire ulteriormente il pagamento come da contratto); iii) l'esistenza di prove che documentano ritardi nei pagamenti; iv) il fatto che il diritto ucraino esenti le IdS dal pagamento dei crediti dei creditori in caso di fallimento; v) il fatto che le vendite a IdS siano effettuate tramite procedure di appalto complesse, con condizioni contrattuali non negoziabili e un contratto standard predefinito, e infine vi) il fatto che alle IdS non sia consentito per legge di effettuare pagamenti anticipati per l'acquisto di beni. Sulla base di tali circostanze specifiche, è stata pertanto accolta la domanda del richiedente.

(24)

Per quanto riguarda la richiesta di utilizzare esclusivamente le SGAV sostenute per le vendite a distributori indipendenti nel costruire il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi delle SGAV dovrebbero basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del richiedente. In conformità a tale articolo, sono stati utilizzati i dati del richiedente attinenti a tutte le vendite (escludendo le vendite alle IdS) sul mercato interno. Poiché i prezzi di vendita agli utilizzatori finali sul mercato interno sono stati adeguati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base (come spiegato ai considerando 30 e 31 di seguito), essi sono stati posti a un livello comparabile alle vendite sul mercato interno a distributori indipendenti. Tale richiesta è stata pertanto respinta.

(25)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che, nel costruire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dovrebbe essere utilizzato un equo margine di profitto del 5 %. È stato fatto riferimento a una precedente inchiesta relativa ai CFA nella quale tale margine di profitto è stato considerato equo. Il richiedente ha altresì sostenuto che, in alternativa, il livello del profitto non dovrebbe superare il livello del profitto realizzato per le vendite a distributori indipendenti, dal momento che il livello di tali vendite è paragonabile al livello delle vendite all'esportazione. L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base prevede tuttavia che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti siano basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del richiedente. Poiché tali dati erano disponibili, essi sono stati utilizzati in conformità a detto articolo. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.1.2.   Prezzo all'esportazione

(26)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state effettuate soltanto due operazioni di vendita verso l'Unione. Esse non sono state considerate rappresentative per il loro volume limitato e per il fatto di aver riguardato un solo acquirente con specifiche di prodotto particolari. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che consente di costruire il prezzo all'esportazione su qualsiasi altra base equa. In questo caso, le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente verso paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state utilizzate come base per il calcolo del prezzo all'esportazione. Le vendite a paesi terzi sono state infatti caratterizzate da un volume significativo verso un gran numero di acquirenti e l'inchiesta non ha rivelato distorsioni dei prezzi o altri fattori nei mercati dei paesi terzi che suggerissero di non utilizzare le vendite del richiedente in questi mercati per stabilire il prezzo all'esportazione.

2.1.3.   Confronto

(27)

Il valore normale medio e il prezzo medio all'esportazione sono stati confrontati su base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, applicando gli opportuni adeguamenti, della differenza dei costi relativi al trasporto e al credito in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(28)

Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento del valore normale per la differenza di stadio commerciale, sottolineando il fatto che le sue vendite sul mercato interno a rivenditori e utilizzatori finali attraverso i centri regionali di vendita non erano comparabili con le vendite a distributori indipendenti. Il richiedente ha inoltre affermato che tutte le vendite all'esportazione erano state effettuate a distributori indipendenti ed erano quindi comparabili soltanto con le vendite sul mercato interno a distributori indipendenti. Secondo il richiedente, una media ponderata della differenza di prezzo tra le vendite ai due stadi commerciali sul mercato interno rappresenterebbe una base per il calcolo dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base.

(29)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha mantenuto la richiesta di un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale. Il richiedente ha inoltre sostenuto che la determinazione dell'adeguamento relativo allo stadio commerciale dovrebbe essere effettuata su base trimestrale al fine di eliminare l'impatto della svalutazione della valuta ucraina contro valute estere, che ha avuto ripercussioni sui prezzi delle materie prime e sull'inflazione elevata nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(30)

Dall'inchiesta è emerso che le vendite ai rivenditori (attraverso i centri regionali di vendita) sono state in effetti realizzate a uno stadio commerciale diverso rispetto alle vendite all'esportazione e che tale differenza ha trovato riflesso nei prezzi di vendita. I prezzi di vendita sul mercato interno applicati agli utilizzatori finali attraverso i centri regionali di vendita sono stati costantemente più elevati e i quantitativi sono stati costantemente inferiori rispetto alle vendite a distributori indipendenti. Gli utilizzatori finali hanno inoltre beneficiato di servizi aggiuntivi offerti dai centri regionali di vendita. È stato pertanto concesso un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base.

(31)

Il richiedente ha basato il calcolo dell'adeguamento richiesto sulla media complessiva della differenza di prezzo tra i due stadi commerciali, ponderata sulla base dei volumi venduti a distributori indipendenti. I volumi venduti a distributori indipendenti non dovrebbero tuttavia avere un effetto sul livello dell'adeguamento. La Commissione ha pertanto calcolato l'adeguamento sulla base della media ponderata della differenza di prezzo per tonnellata e per tipo di prodotto applicata al volume delle vendite effettuate esclusivamente agli utilizzatori finali.

(32)

Infine, l'adeguamento non è stato calcolato su base trimestrale, come proposto dal richiedente, in quanto si è stabilito che ciò non neutralizzerebbe l'impatto delle distorsioni di cui al considerando 29.

2.1.4.   Margine di dumping

(33)

Come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione verso paesi terzi del tipo corrispondente del prodotto simile. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

(34)

Il margine di dumping del richiedente espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è stato constatato al 10,5 %.

2.2.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze

(35)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse ragionevolmente essere ritenuto di carattere duraturo.

(36)

Il dazio antidumping attualmente applicabile era stato stabilito durante l'inchiesta iniziale. Nel periodo dell'inchiesta iniziale l'Ucraina era stata considerata un'economia in fase di transizione e il valore normale era stato dunque stabilito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Di conseguenza, il valore normale era stato stabilito sulla base dei prezzi pagati sul mercato di un paese di riferimento che fosse un'economia di mercato, vale a dire la Polonia.

(37)

Nel 2005 all'Ucraina è stato riconosciuto lo status di economia di mercato, pertanto l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base non è più applicabile. Il margine di dumping del richiedente durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato dunque basato sui dati verificati del richiedente stesso.

(38)

Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno confermato i mutamenti dell'attuale struttura aziendale, basata sulla fusione di due ex produttori esportatori indipendenti e una terza entità responsabile delle vendite e della commercializzazione. La fusione ha avuto luogo nel 2010. Il mutamento è considerato di carattere duraturo dal momento che i compiti precedentemente svolti dalle entità separate sono stati effettivamente trasferiti al richiedente. Non sono stati riscontrati elementi che indichino la possibilità di futuri mutamenti.

(39)

In considerazione di quanto finora esposto, si ritiene che le circostanze che hanno portato all'apertura del presente riesame non dovrebbero, in un futuro prossimo, evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell'attuale riesame. Si conclude pertanto che i mutamenti sono da considerarsi di carattere duraturo e che l'applicazione delle misure al livello attuale non è più giustificata.

(40)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) ha sostenuto che, a causa delle operazioni militari in corso nella regione dell'Ucraina in cui è ubicato uno dei due stabilimenti di produzione del richiedente, non è possibile concludere che il mutamento di cui al considerando 38 sia di carattere duraturo. A questo proposito, va anzitutto osservato che la conclusione relativa al carattere duraturo del mutamento delle circostanze relative al dumping era basata su due elementi di cui ai considerando 37 e 38, soltanto uno dei quali è contestato dall'EWRIS. In secondo luogo, l'inchiesta ha accertato che lo stabilimento di produzione del richiedente nella regione di Donetsk non è operativo dall'estate del 2014, e la capacità di produzione del richiedente è dunque limitata. Tale decisione del richiedente, motivata da questioni di sicurezza, non contraddice la conclusione che la fusione dei precedenti due produttori di CFA è effettiva dal 2010 e costituisce un mutamento strutturale di carattere duraturo delle attività delle due società. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.   MISURE ANTIDUMPING

(41)

Alla luce dei risultati della presente inchiesta di riesame, si considera opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina con l'introduzione di un dazio applicabile alla PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» al livello del 10,5 %.

(42)

Le misure in vigore a livello nazionale non sono interessate da questa conclusione.

4.   DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

(43)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Tali osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti. Dato che tali osservazioni hanno portato a modifiche sostanziali delle conclusioni della Commissione riguardo al margine di dumping, l'8 dicembre 2015 ha avuto luogo una seconda comunicazione alle parti interessate. Le osservazioni formulate in seguito alla seconda comunicazione sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

(44)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 è sostituito dal seguente:

«3.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario dell'Ucraina, è la seguente:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

PJSC “PA”“Stalkanat-Silur”

10,5

C052

Tutte le altre società

51,8

C999

L'applicazione delle aliquote individuali specificate per la società menzionata nella tabella di cui sopra è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di cavi d'acciaio venduto per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Ucraina. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”. Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a “tutte le altre società”.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(4)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di funi e cavi d'acciaio originari dell'Ucraina (GU C 410 del 18.11.2014, pag. 15).