20.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/53 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2016
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il dietofencarb e il metosulam i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il mesotrione e il pirimifos-metile gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
Per il dietofencarb l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pere, uva da vino, pomodori e melanzane alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per cetrioli, zucchine, bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene) e latte bovino, ovino e caprino, l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Poiché non erano disponibili dati per fissare gli LMR per i prodotti di origine animale, anche l'LMR per le mele, che sono utilizzate come alimento per animali, dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. |
(3) |
Per il mesotrione l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e raccomandato di ridurre gli LMR per mais dolce, semi di lino, semi di papavero, semi di colza e mais. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la canna da zucchero alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per le alghe marine non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. |
(4) |
Per il metosulam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, mais, avena, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per pomacee, drupacee, uva da tavola, uva da vino, fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, patate e mais dolce alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per il pirimifos-metile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (5). Essa ha individuato un rischio a lungo termine per i consumatori per tutti gli LMR. È pertanto opportuno ridurre gli LMR per grano saraceno, mais, riso e segale. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo, miglio, avena, sorgo, frumento, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte bovino, ovino e caprino e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mandorle, nocciole, pistacchi, noci comuni, legumi da granella (secchi) e noci di palmisti non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa e semi di ricino non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che sussiste un rischio di contaminazione incrociata, gli LMR per tali prodotti e quelli per grano saraceno, mais, riso e segale dovrebbero essere fissati al livello indicato dall'Autorità. |
(6) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(8) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza. |
(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(12) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 9 agosto 2016.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del dietofencarb vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(2):4030.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del mesotrione vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3976.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del metosulam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3983.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del pirimifos-metile vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2015); 13(1):3974.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
l'allegato II è modificato come segue:
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2) |
l'allegato III è modificato come segue:
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Mesotrione
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di mesotrione e del suo metabolite AMBA (libero e coniugato). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Pirimifos-metile (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai dati tossicologici sui metaboliti dell'idrossipirimidina e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti dell'idrossipirimidina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Ovini1020030 Caprini1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Mesotrione
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di mesotrione e del suo metabolite AMBA (libero e coniugato). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Pirimifos-metile (F)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai dati tossicologici sui metaboliti dell'idrossipirimidina e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione e la sterilizzazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti dell'idrossipirimidina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Ovini1020030 Caprini1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Dietofencarb
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Metosulam
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e ai parametri BPA. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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