15.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/31 DEL CONSIGLIO
del 14 gennaio 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1337 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC per prorogare fino al 14 gennaio 2016 la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 14, relativa agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nella misura necessaria all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
(3) |
Il 14 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/36 (4) che proroga ulteriormente la suddetta deroga fino al 28 gennaio 2016. |
(4) |
Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 28 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012, le parole «fino al 14 gennaio 2016» sono sostituite da «fino al 28 gennaio 2016».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2015/1337 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 68).
(4) Decisione (PESC) 2016/36 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).