14.1.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/27 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'allegato III, capitolo B, di tale regolamento, ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei loro territori, e la Commissione presenta una sintesi di tali informazioni al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(3)

In seguito a un accordo tra la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'elaborazione e la pubblicazione della relazione di sintesi annuale dell'Unione sulla sorveglianza e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili saranno trasferite dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È quindi opportuno modificare l'allegato III, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 affinché rifletta queste nuove modalità.

(4)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione a certi animali d'allevamento di proteine animali trasformate, in particolare quelle derivate da non ruminanti.

(5)

A norma dell'allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001, la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti, compresi gli animali d'acquacoltura.

(6)

L'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che le proteine animali trasformate sfuse ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine siano trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Poiché la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce sono autorizzati per l'uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d'allevamento non ruminanti, questa disposizione non dovrebbe applicarsi alla farina di pesce e ai mangimi composti contenenti farine di pesce. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di escludere la farina di pesce.

(7)

L'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e di prodotti che le contengono è autorizzata unicamente se sono destinati ad usi non vietati da tale regolamento e se prima dell'esportazione è concluso un accordo scritto tra l'autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione, e l'autorità competente del paese terzo d'importazione, che contiene l'impegno da parte del paese terzo di importazione a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dal regolamento (CE) n. 999/2001.

(8)

Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e il continente europeo era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Da allora la situazione della BSE nell'Unione è tuttavia notevolmente migliorata. Nell'Unione sono stati segnalati sette casi di BSE nel 2013 e undici casi nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 ne erano stati segnalati rispettivamente 2 166 e 2 124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della versione modificata della decisione 2007/453/CE della Commissione (2).

(9)

La disposizione di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce l'obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, e di prodotti contenenti tali proteine, e il divieto di utilizzare questi prodotti in paesi terzi per l'alimentazione di animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura, dovrebbe pertanto essere soppressa.

(10)

L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le condizioni per la produzione e l'uso di proteine animali trasformate ottenute da non ruminanti destinate ad essere utilizzate nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura e nei mangimi composti contenenti tali proteine, che richiedono la separazione completa tra materiali derivati da ruminanti e materiali derivati da non ruminanti in ciascuna fase della catena di produzione e richiedono prelievi e analisi regolari per verificare l'assenza di contaminazioni incrociate. Tali condizioni dovrebbero essere richieste anche per le proteine animali trasformate ottenute da non ruminanti e i mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'esportazione, in modo da garantire che le proteine animali trasformate e i mangimi composti contenenti tali proteine esportati forniscano lo stesso livello di sicurezza di quelli utilizzati sul territorio dell'Unione.

(11)

Poiché gli alimenti per animali da compagnia e le farine di pesce sono prodotti in impianti di trasformazione esclusivamente adibiti rispettivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia e alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini, la disposizione che stabilisce che le esportazioni sono consentite solo da stabilimenti in cui vengono rispettate le disposizioni di cui all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001, non dovrebbe applicarsi agli alimenti per animali da compagnia o alle farina di pesce.

(12)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, il capitolo B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO B

NORME DI RENDICONTAZIONE E REGISTRAZIONE

I.   NORME PER GLI STATI MEMBRI

A.   Informazioni che gli Stati membri devono presentare nelle rispettive relazioni annuali in base all'articolo 6, paragrafo 4

1.

Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti a limitazioni ufficiali di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

2.

Numero di casi sospetti per specie animale sottoposti ad analisi di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, compresi i risultati dei test rapidi e di conferma (numero di esiti positivi e negativi) e, per i bovini, distribuzione in base all'età di tutti gli animali controllati. La distribuzione in base all'età dovrebbe essere indicata come segue: “sotto i 24 mesi”, distribuzione per 12 mesi tra i 24 e i 155 mesi, e “sopra i 155 mesi” d'età.

3.

Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

4.

Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte I, punti 2.1, 2.2, 3.1 e 5. Occorre indicare il metodo seguito per la scelta del campione, i risultati dei test rapidi e di conferma e la distribuzione in base all'età degli animali controllati come stabilito al punto 2.

5.

Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, parte II, punti 2, 3, 5 e 6, nonché metodo di scelta del campione e risultati dei test rapidi e di conferma.

6.

Distribuzione geografica, compreso il paese d'origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Per ogni caso di TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini deve essere indicato l'anno e, se possibile, il mese di nascita. Vanno indicati i casi di TSE ritenuti atipici. Per i casi di scrapie vanno riportati i risultati dell'analisi molecolare iniziale e secondaria di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), se del caso.

7.

Negli animali diversi da bovini, ovini e caprini il numero di campioni e di casi confermati di TSE per specie.

8.

Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE e sottoposto a campionamento in conformità del capitolo A, parte II, punto 8.1, o sottoposto a campionamento in conformità del capitolo A, parte II, punto 8.2.

B.   Periodi di riferimento

La compilazione delle relazioni contenenti le informazioni di cui alla sezione A e presentate alla Commissione (che le invia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare) mensilmente nel formato elettronico concordato tra gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o, per quanto riguarda le informazioni di cui al punto 8, trimestralmente, può equivalere alla relazione annuale prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, purché le informazioni siano aggiornate ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni.

II.   INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA RELAZIONE DI SINTESI DELL'UNIONE

La sintesi dell'Unione viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla parte I.A.

A partire dal 1o gennaio 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare analizza le informazioni di cui alla parte I e pubblica entro la fine di novembre una relazione di sintesi sulle tendenze e le fonti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'Unione.

III.   DOCUMENTAZIONE

1.

L'autorità competente conserva, per sette anni, la documentazione relativa alle informazioni di cui alla parte I.A.

2.

Il laboratorio di analisi conserva per sette anni la documentazione completa degli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei Western blot.»

Articolo 2

Nell'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le proteine animali trasformate sfuse, diverse dalle farine di pesce, ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine animali trasformate sono trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.»

Articolo 3

Nell'allegato IV, capitolo V, del regolamento (CE) n. 999/2001, la sezione E è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE E

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine

1.

L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti, sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione.

2.

L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti provengono da impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale ottenuti da non ruminanti provenienti dai macelli e dai laboratori di sezionamento di cui al capitolo IV, sezione D, lettera a), o provenienti da impianti di trasformazione autorizzati che figurano negli elenchi disponibili al pubblico di cui al capitolo V, sezione A, lettera d);

b)

i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti provengono da stabilimenti autorizzati che figurano negli elenchi disponibili al pubblico di cui al capitolo V, sezione A, lettera e), e sono imballati ed etichettati in conformità con la legislazione dell'Unione.

3.

Le condizioni stabilite al punto 2 non si applicano:

a)

agli alimenti per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione;

b)

alla farina di pesce e ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalla farina di pesce.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).