15.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/21 |
INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 marzo 2016
che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 2 aprile 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) (1), che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 (2) per rispecchiare il fatto che le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniscono servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in TARGET2-Securities (T2S). |
(2) |
L'esperienza nell'applicazione dell'Indirizzo BCE/2012/27 ha messo in luce una serie di questioni da chiarire, in particolare riguardo ai servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale forniti dalle BCN. |
(3) |
Il Consiglio direttivo, esercitando poteri di livello 1, possiede TARGET2 e può istituire organismi consultivi di supporto nell'esercizio dei propri compiti relativi alla gestione e nell'operatività di TARGET2. |
(4) |
Inoltre, i compiti inerenti alla gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2 dovrebbero essere affidati a un organismo istituito dal Consiglio direttivo. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:
1. |
è aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Operazioni di TARGET2 Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano i conti TARGET2 per le seguenti operazioni:
(*) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3) (Indirizzo sulle caratteristiche generali).»;" |
2. |
all'articolo 2, il punto 25 è sostituito dal seguente:
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3. |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Livelli di governance 1. Fatto salvo l'articolo 8 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo “statuto del SEBC”), la gestione di TARGET2 è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I. 2. Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo. Il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del SEBC assiste il livello 1 in tutte le materie relative a TARGET2. 3. Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 cui le BC dell'Eurosistema affidano determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2. 4. Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi. 5. Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. 6. Le BCN fornitrici della SSP concludono un contratto con le BC dell'Eurosistema per la disciplina dei servizi che le prime forniscono a queste ultime. Tale contratto comprende inoltre, ove appropriato, le BCN connesse. 7. L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»; |
4. |
l'articolo 8 è modificato come segue:
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5. |
all'articolo 9, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono soppresse; |
6. |
gli Allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V sono modificati conformemente all'Allegato al presente Indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 15 aprile 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 1o aprile 2016.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2016.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).
(2) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V della Decisione BCE/2012/27 sono modificati come segue:
1. |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET 2
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2. |
l'allegato II è modificato come segue:
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3. |
l'allegato II bis è modificato come segue:
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4. |
L'allegato III è modificato come segue:
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5. |
l'allegato III bis è modificato come segue:
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6. |
il paragrafo 18, numero 1) dell'allegato IV è sostituito dal seguente: «18. Schema tariffario e fatturazione
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7. |
nell'allegato V, il paragrafo 3 dell'appendice IIA è sostituito dal seguente:
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