2.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/59 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/2109 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, punto A,
considerando quanto segue:
(1) |
La specie Lolium x boucheanum Kunth figura all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), della direttiva 66/401/CEE. L'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi ha recentemente modificato la denominazione botanica della specie Lolium × boucheanum Kunth in Lolium × hybridum Hausskn. È pertanto opportuno modificare il nome di tale specie nella direttiva 66/401/CEE. |
(2) |
La decisione 2009/109/CE della Commissione (2) prevede l'organizzazione di un esperimento temporaneo per valutare se alcune specie non contemplate dalla direttiva 66/401/CEE possano essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi. Dall'esperienza acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è emerso che le specie Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum e Vicia benghalensis contribuiscono a creare nuovi miscugli di sementi di piante foraggere che offrono soluzioni per culture foraggere e pascoli persistenti, produttivi e caratterizzati da biodiversità. Tali specie dovrebbero pertanto essere incluse nell'elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b), della direttiva 66/401/CEE. |
(3) |
In base all'esperienza tecnica acquisita nel corso di tale esperimento temporaneo è opportuno, per ciascuna di tali specie, stabilire requisiti riguardanti la facoltà germinativa minima, la purezza specifica minima, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante in un campione del peso e il contrassegno. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/401/CEE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 66/401/CEE
La direttiva 66/401/CEE è così modificata:
1) |
l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, è così modificato:
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2) |
all'articolo 3, paragrafo 1, i termini «Lolium × boucheanum Kunth» sono sostituiti dai termini «Lolium × hybridum Hausskn»; |
3) |
gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 26).
ALLEGATO
Gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
l'allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI
Il peso massimo di un lotto non può essere superato più del 5 %.». |