2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/58


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1319 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

che modifica la raccomandazione 2006/576/CE sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone e ocratossina A in prodotti destinati all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La raccomandazione 2006/576/CE della Commissione (1) definisce i valori di riferimento per deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2 nei mangimi e nei mangimi composti

(2)

L'attuale livello orientativo per il deossinivalenolo nei mangimi per cani è di 5 mg/kg. Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità del deossinivalenolo nei mangimi per cani e del parere dell'EFSA sul deossinivalenolo nei mangimi (2), risulta che l'attuale livello orientativo non offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la salute dei cani e che è pertanto opportuno ridurre il livello orientativo di deossinivalenolo nei mangimi per cani.

(3)

Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità dello zearalenone nei mangimi per gatti e cani, in attesa di una valutazione del rischio aggiornata, che sarà effettuata dall'EFSA, sulla possibilità di rischi sanitari per gli animali come conseguenza della presenza di zearalenone nei mangimi, è opportuno definire un livello orientativo per lo zearalenone nei mangimi per gatti e cani che fornisca garanzie per quanto riguarda la salute di tali animali.

(4)

Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità dell'ocratossina A nei mangimi per cani e gatti e del parere dell'EFSA sull'ocratossina A nei mangimi (3), è opportuno definire un livello orientativo per l'ocratossina A nei mangimi per gatti e cani che fornisca garanzie per quanto riguarda la salute di tali animali.

(5)

Per mantenere la leggibilità delle disposizioni della raccomandazione, è opportuno sostituire l'allegato della raccomandazione con un nuovo allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

L'allegato della raccomandazione 2006/576/CE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Raccomandazione 2006/576/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali (GU L 229 del 23.8.2006, pag. 7).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare emesso su richiesta della Commissione europea e relativo al deossinivalenolo (DON) quale sostanza indesiderabile nei mangimi per gli animali: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare emesso su richiesta della Commissione europea e relativo all'ocratossina A (OTA) quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione degli animali http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101


ALLEGATO

VALORI DI RIFERIMENTO

Micotossina

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

Desossinivalenolo

Materie prime per mangimi (*)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (**) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco

8

Sottoprodotti del granoturco

12

Mangimi composti, ad eccezione di

5

mangimi composti per suini

0,9

mangimi composti per vitelli (< 4 mesi), agnelli, capretti e cani

2

Zearalenone

Materie prime per mangimi (*)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (**) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco

2

Sottoprodotti del granoturco

3

Mangimi composti per:

 

suinetti, scrofette (giovani scrofe), cuccioli di cani, cuccioli di gatti, cani e gatti da riproduzione

0,1

cani e gatti adulti diversi da quelli da riproduzione

0,2

scrofe e suini da ingrasso

0,25

vitelli, bovini da latte, ovini (inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti)

0,5

Ocratossina A

Materie prime per mangimi (*)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (**)

0,25

Mangimi composti per:

 

suini

0,05

pollame

0,1

cani e gatti

0,01

Fumonisine B1 + B2

Materie prime per mangimi (*)

 

Granoturco e prodotti derivati (***)

60

Mangimi composti per:

 

suini, equini (Equidi), conigli e animali da compagnia,

5

pesci,

10

pollame, vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti,

20

ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni

50

Tossine T-2 + HT-2

Mangimi composti per gatti

0,05


(*)  Nel caso dei cereali e prodotti a base di cereali somministrati direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un'esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.

(**)  L'espressione «Cereali e prodotti a base di cereali» non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche ad altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.

(***)  L'espressione «Granoturco e prodotti derivati» non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, ma anche ad altre materie prime a base di granoturco usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.