2.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/58 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1319 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
che modifica la raccomandazione 2006/576/CE sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone e ocratossina A in prodotti destinati all'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
La raccomandazione 2006/576/CE della Commissione (1) definisce i valori di riferimento per deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2 nei mangimi e nei mangimi composti |
(2) |
L'attuale livello orientativo per il deossinivalenolo nei mangimi per cani è di 5 mg/kg. Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità del deossinivalenolo nei mangimi per cani e del parere dell'EFSA sul deossinivalenolo nei mangimi (2), risulta che l'attuale livello orientativo non offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la salute dei cani e che è pertanto opportuno ridurre il livello orientativo di deossinivalenolo nei mangimi per cani. |
(3) |
Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità dello zearalenone nei mangimi per gatti e cani, in attesa di una valutazione del rischio aggiornata, che sarà effettuata dall'EFSA, sulla possibilità di rischi sanitari per gli animali come conseguenza della presenza di zearalenone nei mangimi, è opportuno definire un livello orientativo per lo zearalenone nei mangimi per gatti e cani che fornisca garanzie per quanto riguarda la salute di tali animali. |
(4) |
Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità dell'ocratossina A nei mangimi per cani e gatti e del parere dell'EFSA sull'ocratossina A nei mangimi (3), è opportuno definire un livello orientativo per l'ocratossina A nei mangimi per gatti e cani che fornisca garanzie per quanto riguarda la salute di tali animali. |
(5) |
Per mantenere la leggibilità delle disposizioni della raccomandazione, è opportuno sostituire l'allegato della raccomandazione con un nuovo allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
L'allegato della raccomandazione 2006/576/CE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) Raccomandazione 2006/576/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali (GU L 229 del 23.8.2006, pag. 7).
(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare emesso su richiesta della Commissione europea e relativo al deossinivalenolo (DON) quale sostanza indesiderabile nei mangimi per gli animali: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare emesso su richiesta della Commissione europea e relativo all'ocratossina A (OTA) quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione degli animali http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101
ALLEGATO
VALORI DI RIFERIMENTO
Micotossina |
Prodotti destinati all'alimentazione degli animali |
Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 % |
|
Desossinivalenolo |
Materie prime per mangimi (*) |
|
|
|
8 |
||
|
12 |
||
Mangimi composti, ad eccezione di |
5 |
||
|
0,9 |
||
|
2 |
||
Zearalenone |
Materie prime per mangimi (*) |
|
|
|
2 |
||
|
3 |
||
Mangimi composti per: |
|
||
|
0,1 |
||
|
0,2 |
||
|
0,25 |
||
|
0,5 |
||
Ocratossina A |
Materie prime per mangimi (*) |
|
|
|
0,25 |
||
Mangimi composti per: |
|
||
|
0,05 |
||
|
0,1 |
||
|
0,01 |
||
Fumonisine B1 + B2 |
Materie prime per mangimi (*) |
|
|
|
60 |
||
Mangimi composti per: |
|
||
|
5 |
||
|
10 |
||
|
20 |
||
|
50 |
||
Tossine T-2 + HT-2 |
Mangimi composti per gatti |
0,05 |
(*) Nel caso dei cereali e prodotti a base di cereali somministrati direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un'esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.
(**) L'espressione «Cereali e prodotti a base di cereali» non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche ad altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.
(***) L'espressione «Granoturco e prodotti derivati» non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, ma anche ad altre materie prime a base di granoturco usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.