23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/18


DECISIONE (UE) 2016/2371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e il Regno hascemita di Giordania («Giordania») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 24 novembre 1997 la Giordania ha firmato un accordo di associazione (2) con l'Unione che è entrato in vigore il 1o maggio 2002. Nell'ambito di tale accordo, l'Unione e la Giordania hanno istituito gradualmente una zona di libero scambio nell'arco di un periodo transitorio di 12 anni. Nel 2007 è inoltre entrato in vigore un accordo relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli (3). Nel 2010 l'UE e la Giordania hanno concluso un partenariato a status avanzato che amplia i settori di cooperazione. Il 1o luglio 2011 è entrato in vigore un protocollo che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile nel quadro degli scambi tra l'Unione e la Giordania, siglato nel dicembre 2009. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppati ulteriormente nell'ambito dell'accordo di associazione e del quadro di sostegno unico adottato per il periodo 2014-2017.

(2)

Dal 2011 la Giordania ha intrapreso una serie di riforme politiche per rafforzare la democrazia parlamentare e lo stato di diritto. Sono state create una Corte costituzionale e una commissione elettorale indipendente e il parlamento giordano ha approvato una serie di leggi fondamentali, tra cui la legge elettorale, la legge sui partiti politici e le leggi sul decentramento e sui comuni.

(3)

L'economia giordana ha fortemente risentito delle turbolenze in corso nella regione, in particolare nei vicini Iraq e Siria. In una congiuntura internazionale debole, queste turbolenze a livello regionale hanno inciso pesantemente sulle entrate esterne della Giordania, mettendo a dura prova le finanze pubbliche. Questo ha comportato ripercussioni negative sul turismo e sull'afflusso di investimenti esteri diretti, il blocco delle rotte commerciali e interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto. L'economia giordana ha inoltre risentito del massiccio afflusso di rifugiati siriani, che ha aumentato la pressione sulla posizione di bilancio, sui servizi pubblici e sulle infrastrutture del paese.

(4)

Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011 l'Unione si è impegnata esplicitamente ad aiutare la Giordania ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana, in particolare la presenza di un gran numero di rifugiati siriani sul territorio giordano, e ha aumentato il sostegno finanziario al paese, rafforzando la cooperazione in molti settori, fra cui la società civile, il sistema elettorale, la sicurezza, lo sviluppo regionale e le riforme sociali ed economiche. Inoltre, l'Unione ha offerto alla Giordania la possibilità di concludere un accordo su una zona di libero scambio globale e approfondita.

(5)

In questo difficile contesto economico e finanziario, nell'agosto 2012 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno concordato un primo programma di aggiustamento economico sostenuto da un accordo stand-by per 2 000 milioni di USD. Tale programma, completato con successo nell'agosto 2015, ha permesso alla Giordania di compiere notevoli progressi per quanto riguarda il risanamento di bilancio, favorito anche dal calo dei prezzi petroliferi, e un certo numero di riforme strutturali.

(6)

Nel dicembre 2012 la Giordania ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare. In risposta a questa richiesta, nel dicembre 2013 è stata adottata una decisione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria pari a 180 milioni di EUR sotto forma di prestiti (AMF-I) (4). Il protocollo d'intesa che definisce le condizioni relative all'AMF-I è entrato in vigore il 18 marzo 2014. A seguito dell'attuazione delle misure di politica concordate, la prima e la seconda rata dell'AMF-I sono state erogate rispettivamente il 10 febbraio 2015 e il 15 ottobre 2015.

(7)

Dall'inizio della crisi siriana l'Unione ha stanziato a favore della Giordania quasi 1 130 milioni di EUR, che comprendono, oltre ai 180 milioni di EUR della prima operazione di assistenza finanziaria, 500 milioni di EUR nell'ambito del normale programma di cooperazione bilaterale per la Giordania finanziato dallo strumento europeo di vicinato, circa 250 milioni di EUR dal bilancio umanitario e oltre 30 milioni di EUR dallo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace. Inoltre, dal 2011 la Banca europea per gli investimenti ha messo a disposizione prestiti per un importo di 264 milioni di EUR.

(8)

Nel 2015 l'acuirsi della crisi siriana, che ha inciso su commercio, turismo e fiducia degli investitori, ha avuto gravi ripercussioni negative per la Giordania. La Giordania ha risentito altresì della diminuzione del sostegno finanziario fornito dai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo a causa del declino dei prezzi petroliferi. Questo ha determinato un ulteriore rallentamento della crescita economica, l'aumento della disoccupazione e l'emergere di nuove necessità in termini di bilancio e di finanziamenti esterni.

(9)

In questo difficile contesto, l'Unione ha ribadito l'impegno di aiutare la Giordania ad affrontare i problemi economici e sociali e ad attuare le necessarie riforme. In particolare, tale impegno è stato espresso alla conferenza «Supporting Syria and the Region» sul sostegno alla Siria e alla regione, svoltasi a Londra il 4 febbraio 2016, durante la quale l'Unione ha promesso di erogare tra il 2016 e il 2017 un sostegno finanziario pari a 2 390 milioni di EUR per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, compresa la Giordania. Il sostegno politico ed economico dell'Unione al processo di riforme della Giordania è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.

(10)

A seguito del deterioramento della situazione economica e finanziaria del paese, l'FMI e la Giordania hanno inoltre avviato discussioni in vista di un nuovo accordo, che potrebbe assumere la forma di un meccanismo di finanziamento esteso («programma dell'FMI») e coprirebbe probabilmente un periodo di tre anni a partire dal secondo semestre del 2016. Il nuovo programma dell'FMI consentirebbe di alleviare le difficoltà a breve termine della Giordania a livello della bilancia dei pagamenti, incoraggiando allo stesso tempo l'attuazione di vigorose misure di risanamento.

(11)

Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nel marzo 2016 la Giordania ha chiesto all'Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare.

(12)

In quanto paese coperto dalla PEV, la Giordania dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(13)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

(14)

Dato che la bilancia dei pagamenti giordana presenta ancora un ingente fabbisogno di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria che l'Unione fornirebbe alla Giordania è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(15)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, favorendo così il suo sviluppo economico e sociale.

(16)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Giordania e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(17)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle diverse aree dell'azione esterna nonché con le misure adottate in tali aree, e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(18)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Giordania. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(19)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Giordania nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(20)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Il rispetto delle precondizioni e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna.

(21)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(22)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.

(23)

Gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(24)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(25)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(26)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Giordania un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 200 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania indicato nel programma dell'FMI in vigore.

2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Giordania in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso enti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Giordania, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Giordania, nel quadro di sostegno unico per il periodo 2014-2017 e nelle future priorità del partenariato. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

1.   La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della precondizione di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità giordane, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell'FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista, ove necessario, una dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la precondizione di cui all'articolo 2;

b)

il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI;

c)

l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non deve essere effettuato prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al primo comma del paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenza a carico dell'Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Giordania.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (9).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   L'accordo di prestito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contiene disposizioni:

a)

che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (10), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e

e)

che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Giordania è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2016.

(2)  Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

(3)  Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3).

(4)  Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(7)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


Dichiarazione della Commissione sul riesame delle emissioni di metano

La Commissione ritiene che sia essenziale, per la qualità dell'aria, seguire l'evoluzione delle emissioni di metano negli Stati membri per ridurre le concentrazioni di ozono nell'UE e promuovere la riduzione delle emissioni di metano a livello internazionale. La Commissione conferma che, sulla base delle emissioni nazionali dichiarate, intende procedere a un'ulteriore valutazione dell'impatto delle stesse sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva NEC, che considererà misure volte a ridurre tali emissioni e che, ove opportuno, presenterà una proposta legislativa in tal senso. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di una serie di studi attualmente in corso in questo settore, che dovrebbero essere completati nel 2017, oltre che degli altri sviluppi internazionali nell''ambito in questione.