16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2278 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati arabi uniti assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti degli Emirati arabi uniti per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dai regolamenti (in appresso «i regolamenti») emanati dalla UAE Securities and Commodities Authority (SCA). I regolamenti stabiliscono i requisiti che le controparti centrali devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione negli Emirati arabi uniti. Questi comprendono la decisione n. 157\R del 2005, che definisce un organismo di compensazione, e la decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015, che stabilisce requisiti per le controparti centrali. Le controparti centrali stabilite negli Emirati arabi uniti devono essere autorizzate dalla SCA.

(6)

La SCA ha emanato un regolamento (decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015) che vincola le controparti centrali autorizzate negli Emirati arabi uniti al rispetto dei «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari).

(7)

Conformemente ai regolamenti, le controparti centrali devono adottare regole e procedure interne che garantiscano il rispetto di tutti i requisiti pertinenti e che contemplino tutti gli aspetti pertinenti connessi alle loro funzioni, comprese le garanzie per la gestione del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio operativo. Le regole e le procedure interne devono essere approvate dalla SCA, e non possono essere modificate nel caso in cui la SCA contesti le modifiche proposte. Inoltre le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie e gli scenari delle prove di stress utilizzati dalla controparte centrale sono soggetti all'approvazione della SCA.

(8)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate negli Emirati arabi uniti presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali contenuti nei regolamenti, in particolare la decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015, fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione negli Emirati arabi uniti. Detti regolamenti costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti negli Emirati arabi uniti. Le regole e le procedure interne della controparte centrale costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti negli Emirati Arabi Uniti. La SCA valuta la conformità della controparte centrale ai regolamenti e ai PFMI. Una volta approvate dalla SCA, le regole e le procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per la controparte centrale.

(9)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite negli Emirati Arabi Uniti dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(10)

Il mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate negli Emirati Arabi Uniti ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali stabilite negli Emirati Arabi Uniti espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(11)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite negli Emirati Arabi Uniti possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. I regolamenti applicabili alle controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente negli Emirati Arabi Uniti e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

La vigilanza delle controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti è effettuata dalla SCA. La SCA esercita un potere di controllo costante per quanto concerne il rispetto da parte delle controparti centrali dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili. In tal senso, la SCA può richiedere informazioni alle controparti centrali, effettuare ispezioni in loco, impartire istruzioni per ovviare a violazioni o potenziali violazioni dei requisiti prudenziali o a pratiche contrarie al buon funzionamento dei mercati finanziari e imporre alle controparti centrali di istituire misure di controllo interno e misure di controllo del rischio. La SCA può altresì destituire i dirigenti, alcuni membri di specifici comitati e altro personale della controparte centrale. Inoltre la SCA dispone del potere di revocare l'autorizzazione della controparte centrale. La SCA può anche imporre azioni disciplinari e sanzioni amministrative pecuniarie alle controparti centrali per la mancata osservanza dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili.

(15)

È pertanto opportuno concludere che le controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(16)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (in appresso «controparti centrali dei paesi terzi»).

(17)

La SCA può riconoscere le controparti centrali che sono autorizzate in paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza garantiscono risultati simili a quelli garantiti dalle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre le controparti centrali dei paesi terzi devono essere soggette a una vigilanza effettiva che garantisca il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e di vigilanza. Per la concessione del riconoscimento è anche necessario concludere un protocollo d'intesa tra gli Emirati Arabi Uniti e l'autorità di vigilanza competente del paese terzo della controparte centrale richiedente.

(18)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti prevedono un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(19)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle controparti centrali vigenti negli Emirati Arabi Uniti al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(20)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli Emirati Arabi Uniti alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(21)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti costituite dai regolamenti emanati dalla Securities and Commodities Authority (SCA) degli Emirati Arabi Uniti, integrate dall'applicazione dei Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari adottati con la decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015, e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).