16.12.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2276 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti imposti dal Brasile alle controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dalla legge 10214 del 27 marzo 2001, dalle risoluzioni del National Monetary Council (consiglio monetario nazionale, di seguito «il CMN»), dalle circolari della Banca centrale del Brasile (di seguito «la BCB») e nelle istruzioni della Brazilian Securities and Exchange Commission (commissione della borsa e dei valori mobiliari brasiliana, di seguito «la CVM») adottate in conformità alla legge citata. In particolare, la risoluzione 2882, modificata dalla risoluzione 3081, disciplina le attività delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione, stabilisce i principi applicabili al funzionamento delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione e abilita la BCB a regolamentare, autorizzare e vigilare sulle stanze di compensazione e sui prestatori di servizi di compensazione.

(6)

Le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione stabiliti in Brasile devono essere autorizzati dalla BCB a fornire servizi di compensazione. Nell'esame della domanda di autorizzazione come stanza di compensazione o prestatore di servizi di compensazione, la BCB deve tenere conto della solidità, del normale funzionamento e del miglioramento del sistema dei pagamenti brasiliano. Prima di concedere tale autorizzazione o successivamente, la BCB può altresì specificare «le condizioni che giudica appropriate», in base alla stabilità del sistema finanziario, al rischio e all'efficienza delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione. Le stanze di compensazione che la BCB considera di rilevanza sistemica, in base al volume e alla natura dei sistemi di compensazione, e che rappresentano un rischio per la forza e il corretto funzionamento del sistema finanziario brasiliano, possono essere assoggettate a norme differenti rispetto al resto delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione.

(7)

La BCB ha adottato diverse misure per attuare la risoluzione 2882 e assicurare il rispetto dei valori, dei principi e delle norme applicabili al sistema di pagamenti da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione. In particolare, la circolare 3057 contempla norme dettagliate relative al funzionamento delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione e stabilisce diversi requisiti che essi sono tenuti a rispettare, tra cui requisiti patrimoniali, norme in materia di trasparenza, misure di controllo del rischio e requisiti operativi. La BCB ha rilasciato la dichiarazione politica n. 25097 sull'adozione dei Principles for Financial Markets Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, di seguito «i PFMI») emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, di seguito «il CPSS») e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO), secondo la quale la BCB applica i PFMI nella vigilanza e nella sorveglianza delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione.

(8)

Conformemente alla circolare 3057, le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione devono adottare regole e procedure interne che assicurino il rispetto di tutti i requisiti pertinenti e che contemplino tutti gli aspetti pertinenti connessi alle loro funzioni, comprese le garanzie per la gestione del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio operativo. Tali regole e procedure interne sono trasmesse alla BCB nella procedura di autorizzazione, e in primo luogo valutate dalla stessa Banca centrale. Inoltre, anche le modifiche importanti delle regole e procedure interne devono essere approvate dalla BCB. Qualsiasi altra modifica di minore entità delle regole e procedure interne deve essere comunicata alla BCB entro un termine di trenta giorni dalla data della modifica e la BCB può opporsi alle stesse.

(9)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Brasile presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali contenuti nella legge 10214 e nelle risoluzioni, circolari e istruzioni adottate in conformità a tale legge fissano le norme di alto livello (congiuntamente le «norme primarie») che le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Brasile. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Brasile. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione devono sottoporre le loro regole e procedure interne all'approvazione o alla non obiezione della BCB. Le regole e le procedure interne, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Brasile, devono prevedere disposizioni prescrittive dettagliate in merito alle modalità secondo le quali le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione soddisferanno le predette norme. La BCB valuterà il rispetto delle predette norme e dei PFMI da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione. Una volta approvate dalla BCB, le regole e le procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione.

(10)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione in Brasile dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(11)

Il mercato finanziario in cui le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione stabiliti in Brasile svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate in Brasile ha rappresentato meno del 3 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto la partecipazione alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(12)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione stabiliti in Brasile possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione, integrate dalle regole e procedure interne che prescrivono il rispetto dei PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Brasile e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile assicurano che le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione ivi autorizzati soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(15)

La BCB esercita un controllo costante per quanto concerne il rispetto, da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione, dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili. La BCB dispone inoltre di diversi mezzi per assicurare tale rispetto. In particolare, la BCB ha il potere di chiedere informazioni alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione, di inviare lettere di richiamo e di chiedere di introdurre talune modifiche alle regole interne, ove necessario. Inoltre, la BCB può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per eventuali violazioni, da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione, dei requisiti giuridicamente vincolanti ad essi applicabili e ha anche il potere di revocare loro l'autorizzazione.

(16)

È pertanto opportuno concludere che le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione autorizzati in Brasile siano soggetti su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

Possono fornire servizi in Brasile le controparti centrali autorizzate in un paese terzo che abbia disposizioni legislative e di vigilanza che assicurino esiti simili a quelli garantiti dalle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Brasile e che rispetti i PFMI, dotato di una regolamentazione equivalente per l'antiriciclaggio e in cui le controparti centrali siano soggette a una effettiva vigilanza. Affinché sia accordato il riconoscimento è anche necessaria la conclusione di accordi di cooperazione tra la BCB e la competente autorità del paese terzo della controparte centrale richiedente.

(19)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(20)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione in Brasile al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(21)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Brasile alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(22)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile, costituite dalla legge 10214 e dalle risoluzioni, circolari e istruzioni adottate in conformità alla legge citata, integrate dalla dichiarazione politica n. 25097 sull'adozione dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari per la sorveglianza delle attività delle controparti centrali partecipanti al sistema dei pagamenti brasiliano, e applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).