16.12.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2275 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti imposti dal Giappone alle controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dalla Financial Instruments and Exchange Act (legge sugli strumenti finanziari e la borsa, di seguito «la FIEA») del 2006, che stabilisce il quadro di vigilanza per le organizzazioni che effettuano la compensazione degli strumenti finanziari e dei derivati finanziari, e dalla Commodity Derivatives Act (legge sui derivati su merci, di seguito «la CDA») del 2009, che fissa il quadro di vigilanza per le organizzazioni che effettuano la compensazione delle merci. La presente decisione riguarda unicamente il regime stabilito dalla CDA per le organizzazioni che effettuano la compensazione di operazioni su merci (di seguito «le CTCO»). La CDA stabilisce i requisiti che le CTCO devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione in Giappone. Le CTCO devono essere autorizzate dal ministero competente, il quale può stabilire le condizioni per rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di CTCO. Il ministero dell'Agricoltura, dei beni forestali e della pesca (di seguito «il MAFF») è il ministero competente per le CTCO che prestano servizi di compensazione solo per i mercati delle merci per cui il MAFF è competente. Il ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «il METI») è il ministero competente per le CTCO che prestano servizi di compensazione solo per i mercati delle merci per cui il METI è competente. Per le altre CTCO sono competenti entrambi i ministeri citati.

(6)

Inoltre, nel novembre 2014 il METI e il MAFF hanno pubblicato il testo «Basic Guidelines on Supervision of Commodity Clearing Organisations» (orientamenti di base sulla vigilanza delle organizzazioni che effettuano la compensazione delle merci, di seguito «gli orientamenti»), i quali specificano il quadro di vigilanza applicabile alle CTCO, in particolare le modalità secondo le quali le CTCO devono conformarsi alla CDA, alla luce dei Principles for Financial Markets Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, di seguito «i PFMI») emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, di seguito «il CPSS») e dall'International Organization of Securities Commissions (organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO). Gli orientamenti trovano attuazione nelle regole e procedure interne delle CTCO.

(7)

Conformemente alle norme primarie, le CTCO devono adottare regole aziendali interne — regole e procedure interne della CTCO — che siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili e consentano lo svolgimento corretto e sicuro delle operazioni in derivati. Le regole aziendali interne assicurano altresì che la situazione finanziaria delle CTCO sia adeguata per l'esercizio della compensazione di merci; che le entrate e le spese previste connesse all'attività delle CTCO siano favorevoli; che il personale delle CTCO possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie per effettuare la compensazione di merci in maniera adeguata e certa e che la struttura e il sistema delle CTCO siano adeguatamente sviluppati da consentire la corretta esecuzione del regolamento. Le regole e le procedure interne devono essere approvate dal ministero competente e non possono essere modificate in caso di opposizione alle modifiche da parte del ministero competente.

(8)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle CTCO autorizzate in Giappone presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali per le CTCO stabiliti dalle norme primarie fissano le norme di alto livello (le «norme primarie») che le CTCO devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Giappone. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Giappone applicabili alle CTCO. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le CTCO devono sottoporre le regole e le procedure interne all'approvazione del ministero competente. Le regole e le procedure interne, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Giappone applicabili alle CTCO, devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali la CTCO richiedente l'autorizzazione soddisferà le predette norme conformemente agli orientamenti. Inoltre, le regole e le procedure interne delle CTCO contengono disposizioni aggiuntive che integrano le norme primarie. Il METI e il MAFF valutano il rispetto di tali norme e dei PFMI da parte della CTCO. Una volta approvate dal ministero competente, le regole e le procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per la CTCO.

(9)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle CTCO stabilite in Giappone dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(10)

Il mercato finanziario in cui le CTCO autorizzate in Giappone svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Giappone ha rappresentato meno del 2 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle CTCO stabilite in Giappone espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(11)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle CTCO stabilite in Giappone possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle CTCO autorizzate in Giappone, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Giappone e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone assicurano che le CTCO ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

La vigilanza delle CTCO autorizzate in Giappone è effettuata dal METI e dal MAFF nei rispettivi ambiti di competenza, ciascuno nel quadro dei propri poteri. Il METI e il MAFF possono imporre alle CTCO e ai loro partecipanti diretti di fornire relazioni o materiale relativi ai loro attivi o alla loro attività aziendale. Il METI e il MAFF possono altresì condurre ispezioni presso le CTCO e i loro partecipanti diretti, compreso l'esame di libri contabili e documentazione o di qualsiasi altro elemento relativo alla loro attività aziendale. Se lo ritengono necessario e opportuno per lo svolgimento corretto e affidabile dei servizi di compensazione, il METI e il MAFF possono imporre alle CTCO di modificare lo statuto, le regole aziendali o altre regole, i metodi aziendali o di adottare le necessarie misure per migliorare le loro operazioni commerciali o lo stato dei loro attivi. Il METI e il MAFF possono anche imporre azioni disciplinari e sanzioni amministrative pecuniarie alle CTCO per la mancata osservanza delle disposizioni vigenti.

(15)

È pertanto opportuno concludere che le CTCO autorizzate in Giappone siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(16)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (di seguito «controparti centrali dei paesi terzi»).

(17)

Le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di autorizzazione come CTCO, grazie alla quale possono prestare in Giappone gli stessi servizi che sono autorizzate a prestare nel paese terzo. La Japan Financial Services Agency (agenzia giapponese per i servizi finanziari, di seguito «la JFSA») ha il potere, previa consultazione con il ministero competente per un mercato delle merci, di designare le merci che possono essere negoziate su un mercato degli strumenti finanziari a norma della FIEA (legge sugli strumenti finanziari e la borsa). Se compensano contratti designati per essere negoziati su un mercato degli strumenti finanziari, le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di autorizzazione alla JFSA come «controparte centrale estera», grazie alla quale possono prestare in Giappone gli stessi servizi che sono autorizzate a prestare nel paese terzo. I criteri applicati per la concessione dell'autorizzazione alle controparti centrali dei paesi terzi sono equivalenti ai criteri applicati per la concessione dell'autorizzazione alle organizzazioni che effettuano la compensazione giapponesi, ma le controparti centrali dei paesi terzi sono esentate da taluni requisiti, applicabili alle controparti centrali nazionali autorizzate in Giappone, se hanno ottenuto un'autorizzazione equivalente dalla pertinente autorità del paese terzo con cui la JSFA ha concluso un accordo di cooperazione. Le controparti centrali dei paesi terzi che compensano contratti non designati per essere negoziati su un mercato degli strumenti finanziari devono presentare domanda di autorizzazione al METI e al MAFF a norma della CDA. Nell'esame della domanda di autorizzazione, il METI e il MAFF terrebbero conto dello status dell'autorizzazione della controparte centrale nel paese terzo.

(18)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(19)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle CTCO, applicabili in Giappone al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza del Giappone in materia di CTCO e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(20)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Giappone alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare in un qualsiasi momento, in cooperazione con l'ESMA, un riesame specifico indipendente dal riesame generale, qualora l'evoluzione della situazione lo richieda, una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(21)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone, costituite dal Commodity Derivatives Act (legge sui derivati su merci) del 2009, integrate dalle Basic Guidelines on Supervision of Commodity Clearing Organisations (orientamenti di base sulla vigilanza delle organizzazioni che effettuano la compensazione delle merci), e applicabili alle organizzazioni che effettuano la compensazione di operazioni su merci (CTCO) ivi autorizzate, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 201, 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).