13.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 337/1


DECISIONE (UE) 2016/2232 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 paragrafo 1 e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Repubblica di Cuba i negoziati relativi a un accordo di dialogo politico e di cooperazione.

(2)

I negoziati dell'accordo si sono conclusi positivamente con la sigla, l'11 marzo 2016 dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra («accordo»).

(3)

L'articolo 86, paragrafo 3 dell'accordo ne prevede l'applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore.

(4)

È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)

L'applicazione a titolo provvisorio di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. Essa dovrebbe essere altresì coerente con la natura della competenza dell'Unione, in particolare con riguardo alle materie di cui ai titoli da IV a VII della parte III dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano a titolo provvisorio (1) le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Cuba, ma solo nella misura in cui tali parti disciplinino materie rientranti nella competenza dell'Unione, comprese materie rientranti nella competenza dell'Unione di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

parti da I a IV; e

parte V, nella misura in cui le sue previsioni siano limitate allo scopo di assicuare l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo.

Nonostante il prima comma del presente articolo, gli articoli seguenti non sono applicati a titolo provvisorio:

articolo 29;

articolo 35;

articolo 55 nella misura in cui riguarda la cooperazione nel settore del trasporto marittimo;

articolo 58;

articolo 71 nella misura in cui riguarda la sicurezza delle frontiere; e

articolo 73 nella misura in cui riguarda la cooperazione in materia di indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.