1.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2100 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l'anno 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che si applica a titolo provvisorio tra le parti a decorrere dal 1o agosto 2013 per quanto riguarda la Colombia e dal 1o marzo 2013 per quanto riguarda il Perù ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane.

(2)

In virtù del suddetto meccanismo e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.

(3)

La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l'articolo 4.

(4)

Il 24 ottobre 2016 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Perù hanno superato la soglia di 90 000 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo.

(5)

In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, l'andamento delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.

(6)

Al momento del superamento della soglia definita per il 2016 le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù rappresentavano il 4,3 % delle importazioni totali di banane fresche oggetto del meccanismo di stabilizzazione per le banane nell'Unione europea. Sulla base dei dati per il periodo compreso tra gennaio e agosto 2016 il Perù rappresenta inoltre soltanto il 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2016 e tenendo conto dell'andamento delle importazioni mensili nel 2016 fino ad oggi, è improbabile che per l'intero 2016 le importazioni di banane provenienti dal Perù superino il 2 % delle importazioni totali. Ciò significa che il livello di importazioni annuali dal Perù sarebbe in linea con quello del 2015.

(7)

Per i primi otto mesi del 2016 il prezzo delle importazioni provenienti dal Perù è stato in media di 718 EUR/tonnellata, vale a dire del 13 % superiore rispetto ai prezzi medi delle importazioni totali di banane fresche nell'UE.

(8)

Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi che sono tradizionalmente grandi esportatori, anch'essi contraenti di un accordo di libero scambio con l'UE, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, fino all'ottobre 2016 sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi quattro anni, hanno seguito tendenze e presentato valori unitari simili. Ad esempio, nell'ottobre 2016 i livelli delle importazioni provenienti dalla Colombia e dalla Costa Rica erano rispettivamente di 792 000 tonnellate e di 521 000 tonnellate al di sotto delle soglie definite per tali importazioni, valori nettamente superiori al livello limite totale per il Perù per un intero anno (90 000 tonnellate).

(9)

Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione all'inizio di ottobre 2016 (903 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi all'ingrosso delle banane gialle dei mesi precedenti.

(10)

Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'UE.

(11)

Infine, non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di un siffatto grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'UE nell'ottobre 2016.

(12)

Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non è appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù che rientrano nella voce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata per l'anno 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).