29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/57


DECISIONE (UE) 2016/2084 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2016

relativa all'aiuto di Stato SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Arfea

[notificata con il numero C(2016) 3472]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notifica elettronica del 9 gennaio 2014, le autorità italiane hanno comunicato, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, la compensazione integrativa concessa ad Arfea – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee («Arfea») – per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri tramite autobus in virtù di concessioni rilasciate dalla Regione Piemonte («la Regione») nel periodo 1997-1998 («il periodo in esame») in esecuzione di una sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte («TAR Piemonte»).

(2)

La notifica è stata protocollata con il numero SA.38132. A seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 7 febbraio 2014 al fine di chiarire se la compensazione integrativa fosse stata pagata, in data 11 marzo 2014 la Regione ha confermato di avere corrisposto la compensazione integrativa ad Arfea il 7 febbraio 2014, vale a dire dopo che il governo italiano aveva notificato la misura alla Commissione. La misura, pertanto, è trattata come una misura non notificata.

(3)

Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni il 7 aprile 2014 e il 21 maggio 2014 e ancora il 20 agosto 2014, a seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 24 luglio 2014.

(4)

Con lettera del 23 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato all'Italia la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») in relazione all'aiuto. Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 16 aprile 2015.

(5)

Nella decisione di avvio del procedimento, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura.

(6)

L'unica parte interessata a presentare osservazioni in risposta alla decisione di avvio del procedimento è stata Arfea, la società beneficiaria della misura. Le osservazioni sono pervenute il 30 luglio 2015 e il 18 agosto 2015 sono state trasmesse all'Italia, alla quale è stata data la possibilità di rispondere. Le considerazioni dell'Italia sono pervenute mediante lettera datata 24 settembre 2015.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1.   L'impresa e i servizi forniti

(7)

Arfea è una società privata che fornisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni nonché servizi di trasporto privato in regime d'impresa. Più specificamente, secondo le autorità italiane, per l'intero periodo in esame (1997 e 1998) Arfea ha gestito una rete di collegamenti mediante autobus come concessionaria nelle province di Alessandria e di Asti («le Province»). La società ha fornito anche altri servizi privati, quali servizi turistici e noleggio di autobus.

(8)

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, per il succitato servizio relativo al periodo 1997-1998 la Regione ha già corrisposto ad Arfea contributi pubblici a norma della delibera della Giunta Regionale o D.G.R. del 16 febbraio 1984 n. 658-2041 («la delibera del 1984») che dà attuazione alla legge n. 151/1981 (3) e alla legge regionale n. 16/1982 (4). Dette leggi stabilivano le norme concernenti la concessione di contributi pubblici per investimenti e disavanzi d'esercizio di enti o imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/82, tali servizi sono quelli «adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti e offerta indifferenziata». Nel 1997 Arfea ha anche chiesto e ottenuto dalla Regione ulteriori contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 472/1999 per il 1997. Poiché risulta che tali contributi pubblici sono stati concessi ad Arfea più di dieci anni prima che la Commissione inviasse la sua prima richiesta di informazioni allo Stato italiano, essi non saranno soggetti a una valutazione nell'ambito della presente decisione.

(9)

Nel 2007, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (il supremo organo giurisdizionale amministrativo italiano) che concedeva una compensazione di servizio pubblico retroattiva a un fornitore di servizi di trasporti direttamente sulla base del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio (5) in aggiunta alla compensazione che aveva già ricevuto in base alla legge nazionale (6), Arfea ha chiesto alla Regione una compensazione di servizio pubblico integrativa sulla base di detto regolamento per gli svantaggi economici subiti a causa dell'asserita imposizione di obblighi di servizio pubblico («OSP») rispettivamente nel 1997 e nel 1998. Secondo Arfea, l'importo della compensazione ricevuta, calcolato sulla base della legislazione nazionale, non era sufficiente a compensare pienamente i disavanzi di gestione degli OSP. Tale richiesta è stata respinta dalla Regione con note del 14 maggio 2007 e 25 gennaio 2008. Con ricorsi nn. 913/2007 e 438/2008, Arfea e altri fornitori di servizi hanno contestato le suddette note con cui erano state respinte le loro richieste di compensazione integrativa.

2.2.   Le sentenze del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR Piemonte)

(10)

Con sentenze del 18 febbraio 2010 (nn. 976 e 977/2010), il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte («TAR Piemonte») ha accolto i ricorsi di Arfea concludendo che quest'ultima aveva diritto a ricevere la compensazione integrativa per il servizio pubblico assolto a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(11)

In dette sentenze il TAR Piemonte ha dichiarato che a un'impresa che gestisce un servizio pubblico non può negarsi il ripianamento dei costi effettivamente sostenuti per l'espletamento di quel servizio. L'inadeguato livello della contribuzione concessa dall'Italia avrebbe rappresentato uno svantaggio ingiustificato per la società concessionaria. Il TAR Piemonte ha inoltre ritenuto che Arfea avesse diritto a ricevere la compensazione per il servizio pubblico anche in assenza di una preventiva richiesta di soppressione degli OSP. Secondo il TAR Piemonte, l'ammontare esatto della compensazione integrativa dovuta ad Arfea doveva essere determinato dalla Regione sulla base di dati attendibili desunti dai conti della società, attestanti la differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività di Arfea interessata dall'obbligo di servizio pubblico e i ricavi corrispondenti. Tuttavia, la Regione non ha calcolato l'importo della compensazione da versare ad Arfea come disposto dal TAR.

(12)

Con ordinanze istruttorie nn. 198 e 199 del 14 febbraio 2013, il TAR Piemonte ha nominato un esperto («l'esperto») per svolgere il compito di verificare se gli importi richiesti da Arfea (1 446 526 EUR per il 1997 e 421 884 EUR per il 1998) fossero stati calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 1191/1969 e dei punti da 87 a 95 della sentenza Altmark  (7). Dalle sentenze del TAR (giudizio per l'ottemperanza) nn. 1070 e 1071/2013 del 10 ottobre 2013 risulta che l'esperto aveva verificato che lo svantaggio economico sotto forma di sottocompensazione subito da Arfea era di 1 196 780 EUR per il 1997 e di 102 814 EUR per il 1998. Il TAR ha quantificato gli importi della compensazione integrativa che la Regione era quindi obbligata a versare ad Arfea e ha ordinato il pagamento di detti importi entro il 7 febbraio 2014. Le autorità italiane hanno confermato che il pagamento di detti importi è stato effettuato dalla Regione in favore di Arfea il 7 febbraio 2014.

(13)

La corresponsione ad Arfea di tali compensazioni integrative da parte della Regione in forza delle sentenze nn. 1070 e 1071/2013 costituisce la misura non notificata oggetto della presente decisione.

2.3.   Importo della compensazione integrativa

(14)

Come illustrato nella precedente sezione, il TAR ha nominato un esperto per determinare la compensazione integrativa dovuta dalla Regione ad Arfea. Il 17 giugno 2013, l'esperto ha presentato due relazioni, una per il 1997 e una per il 1998. L'esperto ha apportato rettifiche contabili all'importo della compensazione calcolato dai consulenti di Arfea, ma ha confermato che la metodologia applicata per il calcolo della compensazione integrativa era conforme agli articoli 10 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1191/69 e ai punti da 87 a 95 della sentenza Altmark. La metodologia impiegata dall'esperto era la seguente:

a)

calcolare la differenza fra i costi netti e i ricavi derivanti dalla fornitura di OSP;

b)

dall'importo calcolato al punto a) dedurre i contributi pubblici già concessi ad Arfea (il «disavanzo verificato»);

c)

il disavanzo verificato è stato poi comparato all'effetto finanziario netto «equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico» a norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). A tal fine, l'esperto ha calcolato l'effetto finanziario netto secondo la metodologia indicata in detto allegato (9).

(15)

Nelle sue relazioni, l'esperto spiega che i dati impiegati ai fini della verifica erano stati certificati dalla Regione. Al contrario di quanto affermano le autorità italiane, l'esperto ritiene che sia possibile determinare, sulla base dei conti di Arfea, i costi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico asseritamente imposti dalla Regione Piemonte. Secondo l'esperto, alcuni costi possono essere imputati direttamente, mentre alcuni costi comuni possono essere separati soltanto attraverso un'imputazione indiretta di tali costi alle attività pubbliche e private di Arfea. L'imputazione indiretta dei costi comuni è stata effettuata sulla base di parametri indicati nel cosiddetto «modello di base» predisposto da Arfea asseritamente in ossequio di istruzioni fornite dalla Regione (cosiddette «Istruzioni 97»). Tali parametri indicavano la percentuale di attività relative al servizio pubblico urbano e interurbano erogato nella Regione e la percentuale di altre attività di carattere privato (ad esempio noleggio di autobus). L'esperto ha applicato tali percentuali ai costi comuni per i quali non era asseritamente possibile tenere conti separati.

(16)

Per quanto riguarda la conformità alla sentenza Altmark, l'esperto non si esprime in merito alla questione se ad Arfea fossero effettivamente stati affidati OSP chiaramente definiti poiché ciò non rientra nel suo mandato. L'esperto conferma che i parametri per il calcolo dei contributi pubblici erano stati stabiliti dalla delibera del 1984 e che la compensazione integrativa verificata nelle sue relazioni non superava l'importo necessario a coprire la totalità o una parte dei costi sostenuti per l'assolvimento degli OSP, tenendo conto dei relativi ricavi e di un ragionevole utile per l'espletamento di tali obblighi.

(17)

L'esperto concorda con i calcoli effettuati dai consulenti di Arfea sul ragionevole utile, definito come remunerazione media del capitale, sulla base delle ipotesi seguenti:

a)

il capitale investito è stato calcolato come l'attivo netto di Arfea risultante dai conti (7,98 miliardi di ITL nel 1997) meno i contributi regionali per gli investimenti. L'importo era stato quindi ridotto per riflettere la parte di attivi utilizzati per la fornitura dei soli servizi pubblici, usando la percentuale rilevante delle attività di Arfea. L'importo risultante per il 1997 era di 1,6 miliardi di ITL;

b)

sulla base della formula scelta dal consulente per il calcolo del rendimento richiesto del capitale investito, il tasso di rendimento era del 12,39 % per il 1997 e del 10,81 % per il 1998.

(18)

Infine, l'esperto sostiene che i costi unitari di Arfea nel 1997 e nel 1998 sono coerenti con quelli di un'impresa media gestita in modo efficiente che fornisce servizi simili sul mercato.

(19)

Di conseguenza, le compensazioni integrative per il 1997 e il 1998 (1 196 780 EUR per il 1997 e 102 814 EUR per il 1998) corrisponderebbero alla differenza fra il disavanzo verificato e l'effetto finanziario netto, meno i contributi pubblici già versati dalla Regione.

2.4.   Gli accordi di concessione

(20)

Le autorità italiane hanno fornito copia di 28 concessioni (disciplinari di concessione) rilasciate ad Arfea dalle Province per la fornitura di servizi su 27 tratte regionali e una tratta interregionale, con diverse date di validità. Alcune delle concessioni erano chiaramente in vigore durante il periodo in esame, mentre per altre non vi è la prova di un loro rinnovo, ma soltanto di successive modifiche.

Concessione

Validità

1.

Alessandria – Voghera (servizio interregionale)

1996

2.

Acqui – Mombaruzzo

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel settembre 1996

3.

Acqui – Spinetta – stabilimenti industriali (linea operaia)

1996 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nell'ottobre 1998

4.

Oviglio – Asti fs

18.10.93 - 31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel settembre 1996

5.

Alessandria – Mirabello – Casale

1986 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1994

6.

Alessandria – Ovada

1.6.97-31.12.97 (firmata nel 1999 – la concessione menziona pagamenti da Arfea sia per il 1997 sia per il 1998)

7.

Altavilla – Casale

1983 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1994

8.

Arquata – Spinetta – Alessandria – stabilimenti industriali Michelin e Montedison (linea operaia)

1997 (firmata nel 1998)

9.

Cassano Spinola – Novi – stabilimento industriale (ILVA)

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel settembre 1997

10.

Avolasca – Tortona

1.3.83-31.12.83 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1995

11.

Moretti – Acqui Terme

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1996

12.

Novi Ligure – Tortona

1998 (è menzionata la concessione precedente del 1994)

13.

Sarizzola – Tortona

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1995

14.

Fontanile – Alessandria

15.9.93-31.12.93 – firmata nel 1996

15.

Isola S. Antonio – Tortona

8.11.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1996

16.

Mombaruzzo – Quattordio

1993 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel novembre 1996

17.

Altavilla – Alessandria

18.10.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel giugno 1996

18.

Arquata – Tortona

29.9.97-31.12.98 – firmata nel 1999

19.

Garbagna – Tortona

1997 – firmata nell'ottobre 1998

20.

Bassignana – Alessandria

18.10.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1997

21.

Caldirola – Alessandria

1.4.96-31.12.96 – firmata nel novembre 1996

22.

Masio – Alessandria

18.10.93-31.12.93 – ultime modifiche concordate nell'ottobre 1997 a partire da aprile 1997

23.

Quattordio – Alessandria

Richiesta del 1993 – prova del rinnovo nel 1994, 1995, 1996 e 1997

24.

S. Agata Fossili – Tortona

1.4.92-31.12.92 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1995

25.

Torre Garofoli – Tortona

1973 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1993

26.

Castelnuovo S. – Spinetta M.

1981 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1997

27.

Acqui – Alessandria

1994 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1999

28.

Alessandria – Acqui Terme

1994 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1996

(21)

Tutti gli accordi prevedevano concessioni annuali, il cui rinnovo era subordinato alla presentazione di una domanda almeno un mese prima della scadenza e al versamento di una tassa di concessione. Tutte le concessioni prevedevano che i servizi fossero forniti interamente a rischio dell'impresa. Diverse concessioni rinviano a tabelle regionali che fissano le tariffe. Cinque concessioni indicano che la fornitura del servizio non fa sorgere un diritto a sovvenzioni o compensazioni di alcun tipo. Le restanti 23 concessioni indicano che l'accesso ai contributi pubblici è subordinato al rispetto delle disposizioni delle concessioni e che i calcoli pertinenti devono essere effettuati sulla base della delibera del 1984 (10).

2.5.   Motivazioni per l'avvio del procedimento

(22)

Come spiegato nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione nutriva diversi dubbi in merito alla compatibilità della misura con il mercato interno.

(23)

Innanzitutto, la Commissione dubitava che i quattro criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») nella sentenza Altmark fossero soddisfatti.

(24)

In secondo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che la misura in questione fosse dispensata dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che, in primo luogo, la Regione avesse unilateralmente imposto ad Arfea un OSP e, in secondo luogo, la compensazione in esame fosse conforme a tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69. Qualora nessuna delle due condizioni risultasse soddisfatta, sarebbe necessario valutare la compatibilità della misura notificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(25)

In terzo luogo, la Commissione nutriva dubbi riguardo alla compatibilità della misura in esame a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007. La Commissione dubitava che Arfea fosse stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico (OSP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 mediante un contratto di servizio pubblico o tramite l'applicazione di norme generali. Anche qualora gli accordi di concessione potessero essere considerati costituire contratti di servizio pubblico, la Commissione dubitava che essi rispettassero le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007, che definisce il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico. La Commissione nutriva dubbi anche sul fatto che la compensazione concessa ad Arfea fosse stata calcolata in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 in modo da evitare una compensazione eccessiva.

(26)

In quarto luogo, la Commissione nutriva dubbi riguardo alla natura precisa della misura in questione. In particolare, la Commissione dubitava che la misura in esame, invece che una concessione di compensazione di servizio pubblico, potesse essere considerata un risarcimento dei danni dovuti ad illeciti, che non costituisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

3.   OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

(27)

Le autorità italiane ritengono che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, segnatamente perché non soddisfa tutti i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark. Le autorità italiane ritengono altresì che la compensazione concessa dalla Regione non fosse conforme né al regolamento (CEE) n. 1191/69 né al regolamento (CE) n. 1370/2007. A questo proposito, l'Italia ha presentato essenzialmente gli argomenti seguenti.

(28)

Le autorità italiane hanno sottolineato che non sussisteva un'imposizione, né unilaterale né contrattuale, di obblighi di servizio pubblico per i servizi di autobus durante il periodo interessato. In primo luogo, l'Italia sostiene che Arfea esercitava in virtù di concessioni che dovevano essere rinnovate di anno in anno, previa domanda dell'impresa esercente. Tali concessioni (28 in tutto, elencate al punto 19 supra) prevedevano l'obbligo di adottare un sistema tariffario approvato dalla Regione per una percorrenza prestabilita che trovava contropartita nel diritto di prestare in esclusiva i servizi in questione, ma non indicavano specifici OSP ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69. Analogamente, secondo le autorità italiane, le concessioni non indicavano parametri di compensazione stabiliti in anticipo con riferimento a specifici OSP. La concessione di una compensazione ex post mediante sentenza di un tribunale italiano sarebbe incompatibile con tale requisito.

(29)

In secondo luogo, tutti i disciplinari di concessione precisano che «il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente» e che il relativo costo è a totale carico della committenza. Nonostante il fatto che le concessioni accordate dalle autorità italiane stabilissero che il servizio fosse esercitato interamente a rischio dell'impresa, Arfea ne ha ripetutamente chiesto la proroga.

(30)

In terzo luogo, dai disciplinari di concessione emerge altresì che le tratte servite dagli autobus dell'impresa erano state modificate più volte su richiesta di quest'ultima e, di conseguenza, si può escludere che eventuali OSP siano stati imposti, ancorché implicitamente, dall'amministrazione regionale o provinciale concedente.

(31)

Le autorità italiane hanno inoltre spiegato che, a fronte del diritto di prestare in esclusiva i servizi di trasporto, secondo le modalità e con le modifiche introdotte su sua richiesta, l'impresa aveva ricevuto, a titolo di corrispettivo del servizio espletato, i contributi di esercizio previsti dalla legislazione italiana, sulla base del costo standard determinato a norma della delibera del 1984. Il costo standard del servizio è stato calcolato in applicazione della normativa allora in vigore (legge n. 151/81 e legge regionale n. 16/82), che prevedeva una contribuzione per i servizi di trasporto locale forniti sulla base di un costo standardizzato ammesso, che doveva tendere all'integrale ripiano del deficit d'esercizio aziendale. Secondo la legislazione italiana, i contributi di esercizio miravano al perseguimento dell'equilibrio economico del gestore del servizio, mentre eventuali ulteriori disavanzi erano da imputarsi a inefficienza nella gestione aziendale. Di conseguenza era espressamente previsto che tali ulteriori disavanzi restassero a carico dell'impresa, in quanto non erano state adottate tutte le misure necessarie a ridurre i costi e incrementare gli introiti.

(32)

Le autorità italiane sostengono altresì che il calcolo della compensazione integrativa effettuato ex post dall'esperto incaricato dal tribunale costituisce una chiara violazione delle disposizioni relative ai metodi comuni di compensazione di cui agli articoli 10 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1191/69. Secondo le autorità italiane, l'esperto consultato dal tribunale si è limitato ad analizzare i costi e i ricavi presentati dal consulente dell'impresa, che erano stati determinati ex post e in assenza di un'adeguata separazione dei conti. Salvo segnalare discrepanze di alcune voci, ha poi concluso che il risultato ottenuto era sostanzialmente corretto.

(33)

Le autorità italiane ritengono inoltre che la compensazione non rispetti nemmeno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007. In particolare, il calcolo dell'importo della compensazione non rispetterebbe la metodologia indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 per calcolare l'effetto finanziario netto dell'assolvimento di OSP.

(34)

Infine le autorità italiane sostengono che le sentenze del TAR ingiungevano di versare ad Arfea una compensazione finanziaria per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel 1997 e 1998, ma non accordavano un risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato pagamento di tali contributi. Le autorità italiane hanno spiegato che il 6 giugno 2014 Arfea ha presentato una domanda di risarcimento danni in aggiunta alla compensazione già concessa dal TAR. Secondo le autorità italiane, ciò dimostrerebbe che la compensazione riconosciuta ad Arfea dal TAR, oggetto della presente decisione, non aveva valenza risarcitoria.

4.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(35)

L'unica parte interessata a presentare osservazioni in risposta alla decisione di avvio del procedimento è stata Arfea, la società beneficiaria della misura. Nella sua esposizione Arfea non concorda con le posizioni preliminari adottate dalla Commissione in detta decisione.

(36)

Arfea sostiene innanzitutto che la Commissione dovrebbe valutare la compatibilità e la legittimità della misura in esame soltanto a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 e non a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007. Secondo Arfea, il regolamento (CE) n. 1370/2007 non può applicarsi a situazioni originatesi prima della sua entrata in vigore, cioè il 3 dicembre 2009, come avrebbe confermato il Tribunale nella sentenza del 20 marzo 2013 nella causa T-92/11, Andersen. Ciononostante Arfea sostiene che, in ogni caso, le compensazioni riconosciutele sono conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007.

(37)

In secondo luogo, Arfea afferma di essere stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. Secondo Arfea, i servizi di trasporto pubblico locale sono servizi pubblici. In Italia tali servizi sarebbero affidati tramite concessioni amministrative e gli obblighi di servizio pubblico associati alla prestazione dei servizi sarebbero precisati negli accordi di concessione nonché in convenzioni e disciplinari annessi a detti accordi. Nel caso di Arfea, gli obblighi di servizio pubblico riguarderebbero i programmi di esercizio, i percorsi delle linee, le fermate e le tariffe. Per quanto riguarda il fatto che le concessioni precisano che il servizio è esercitato a rischio dell'impresa esercente, Arfea sostiene che ciò riguarda i rischi per la sicurezza dei passeggeri e dei terzi, non il rischio generale d'impresa.

(38)

In terzo luogo, Arfea sostiene che la mancata richiesta di soppressione degli OSP ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1191/69 non la priva del diritto alla compensazione a norma di detto regolamento. Secondo Arfea, la procedura prescritta dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n.1191/69 non si applicherebbe agli OSP imposti a un'impresa successivamente all'entrata in vigore di detto regolamento. Questa interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1191/69, secondo Arfea, sarebbe confermata dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2014 nella causa C-518/12, CTP.

(39)

In quarto luogo, per quanto riguarda il calcolo dell'importo della compensazione riconosciuta ad Arfea dal TAR Piemonte, Arfea sostiene che la relazione dell'esperto nominato dal tribunale non può essere messa in discussione dalla Commissione perché si tratta di un'attività istruttoria tecnica che rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale. In ogni caso, secondo Arfea, i parametri per il calcolo della compensazione sarebbero stati previamente definiti nella delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984 e la compensazione non sarebbe stata eccessiva. Le compensazioni in esame sarebbero pertanto conformi alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento (CEE) n. 1191/69.

(40)

In quinto luogo, secondo Arfea, gli argomenti riepilogati ai considerando 37, 38 e 39 si applicherebbero anche alla valutazione della compatibilità della compensazione in esame con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007. Tuttavia, per quanto riguarda la conformità delle compensazioni ai requisiti formali prescritti da detto regolamento, citati dalla Commissione ai punti 64 e seguenti della decisione di avvio del procedimento, Arfea sostiene che essi non si applicano nel caso in esame. Secondo Arfea, sarebbe giuridicamente e logicamente impossibile dimostrare la conformità a tali requisiti, in quanto la situazione in esame predata di molti anni l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(41)

Infine Arfea sostiene che le compensazioni riconosciutele dal TAR Piemonte soddisfano i quattro criteri previsti dalla sentenza Altmark. Innanzitutto, Arfea sarebbe stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro, in conformità del primo criterio della sentenza Altmark. In secondo luogo, i parametri di calcolo della compensazione sarebbero stati previamente definiti in modo trasparente e obiettivo nella delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984, conformemente al secondo criterio della sentenza Altmark. In terzo luogo, la relazione dell'esperto avrebbe stabilito che la compensazione non superava il costo sostenuto per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto di un margine di utile ragionevole, in conformità del terzo criterio della sentenza Altmark. Infine Arfea si configurerebbe come un'impresa media gestita in modo efficiente, ai sensi del quarto criterio della sentenza Altmark, come evidenziato dal fatto che il suo costo medio/km era inferiore ai costi standard regionali.

5.   CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(42)

In risposta alle osservazioni formulate da Arfea, le autorità italiane ribadiscono la posizione espressa nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento senza ulteriori commenti.

6.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

6.1.   Esistenza dell'aiuto

(43)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «[…] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(44)

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura di sostegno costituisce aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali,

la misura deve conferire un vantaggio selettivo, favorendo talune imprese o talune produzioni,

la misura falsa o rischia di falsare la concorrenza, nonché

ha un'incidenza sugli scambi fra gli Stati membri.

6.1.1.   Imputabilità e risorse statali

(45)

La Commissione osserva che le sentenze del TAR obbligano la Regione a corrispondere ad Arfea una compensazione integrativa per la fornitura di servizi di autobus di linea nel 1997 e nel 1998 sulle tratte di competenza della Regione. L'esperto ha verificato che Arfea ha subito uno svantaggio economico sotto forma di una sottocompensazione pari a 1 196 780 EUR per il 1997 e a 102 814 EUR per il 1998, per effetto degli OSP che asseritamente le sono stati imposti. Il 7 febbraio 2014 la Regione ha effettivamente versato la somma ad Arfea al fine di ottemperare alle sentenze.

(46)

Il fatto che la Regione venga obbligata da un tribunale nazionale a versare una compensazione a un'impresa non rende la Regione che ha ottemperato alla sentenza non imputabile, dal momento che i tribunali nazionali di quello Stato, in quanto organi dello Stato, sono vincolati da un obbligo di leale cooperazione (11).

(47)

La misura è quindi imputabile allo Stato e le risorse utilizzate per il pagamento di tale compensazione sono risorse statali.

6.1.2.   Vantaggio economico selettivo

(48)

La Commissione osserva innanzitutto che Arfea svolge un'attività economica, segnatamente il trasporto di passeggeri, dietro corrispettivo. Pertanto, Arfea deve essere considerata un'«impresa» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(49)

La concessione della misura dovrebbe inoltre essere considerata selettiva, in quanto ne beneficerebbe soltanto Arfea.

(50)

Per quanto concerne il conferimento di un vantaggio economico, dalla sentenza Altmark discende che la compensazione concessa dallo Stato o mediante risorse statali quale compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere OSP non conferisce un vantaggio a favore di dette imprese e pertanto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, qualora soddisfi cumulativamente quattro criteri:

in primo luogo, l'impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro,

in secondo luogo, i parametri di calcolo della compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,

in terzo luogo, la compensazione non deve superare l'importo necessario a coprire la totalità o una parte dei costi determinati dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto sia dei relativi ricavi che di un margine di utile ragionevole per l'esecuzione degli obblighi in questione,

in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa a cui affidare l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe sostenuto per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi ricavi nonché di un margine di utile ragionevole per l'assolvimento di detti obblighi.

(51)

La sentenza Altmark prevede che tutti e quattro i criteri debbano essere soddisfatti cumulativamente per escludere la presenza di un vantaggio economico qualora le imprese ricevano compensazioni a fronte di obblighi di servizio pubblico ad esse imposti.

a)   Primo criterio della sentenza Altmark

(52)

Per quanto riguarda il primo criterio della sentenza Altmark, la Commissione osserva innanzitutto che spetta agli Stati membri dimostrare che una particolare impresa è stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e che l'imposizione di tali obblighi è giustificata da considerazioni di interesse generale (12). Tuttavia le autorità italiane non hanno spiegato quali obblighi di servizio pubblico giustificati da considerazioni di interesse generale fossero stati imposti ad Arfea. Al contrario, hanno sostenuto che Arfea non era stata incaricata di assolvere alcun obbligo di servizio pubblico.

(53)

In secondo luogo, la Commissione osserva che la nozione di obbligo di servizio pubblico si riferisce a condizioni imposte a un operatore, il quale, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non le accetterebbe o non le accetterebbe nella stessa misura senza una ricompensa. Tali condizioni devono inoltre essere definite in modo chiaro dall'autorità competente in un atto di incarico. A questo proposito, Arfea non è stata in grado di precisare gli obblighi di servizio pubblico che le erano stati imposti né di dimostrare che tali OSP erano stati definiti in modo chiaro in un atto di incarico. Inoltre, per i motivi esposti ai considerando da 77 a 82, la Commissione ritiene vi siano fondate ragioni per ritenere che ad Arfea non siano stati imposti obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti.

b)   Secondo criterio della sentenza Altmark

(54)

Per quanto riguarda il secondo criterio della sentenza Altmark, la Commissione osserva che i parametri di calcolo della compensazione concessa ad Arfea in virtù delle sentenze del TAR non erano stati definiti in via preliminare. Tali parametri risultano unicamente da un calcolo effettuato ex post dall'esperto sulla base di varie ipotesi che non erano adeguatamente motivate e in assenza di una separazione dei conti.

(55)

Al contrario di quanto sostiene Arfea, non è possibile ritenere che i parametri di calcolo delle compensazioni in questione fossero stati definiti nella delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984. Infatti, le compensazioni riconosciute ad Arfea dal TAR sono compensazioni integrative, il cui scopo preciso era coprire l'onere finanziario degli OSP asseritamente imposti ad Arfea, che non sarebbero stati pienamente coperti dalle compensazioni già concesse all'impresa in applicazione della delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984.

(56)

Questo approccio è in contrasto con il secondo criterio della sentenza Altmark e qualsiasi compensazione concessa su tale base costituisce un aiuto di Stato. Nella sentenza Altmark la Corte ha infatti chiarito che «la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato» (13).

(57)

La Commissione conclude pertanto che la misura notificata non soddisfa il secondo criterio della sentenza Altmark.

c)   Terzo criterio della sentenza Altmark

(58)

Per quanto riguarda il terzo criterio della sentenza Altmark, la Commissione ritiene innanzitutto che, quando un'impresa svolge sia attività soggette a OSP sia attività non soggette a OSP, non sia possibile determinare con precisione i costi sostenuti per l'assolvimento degli OSP in assenza di un'adeguata separazione dei conti fra le diverse attività del fornitore.

(59)

Nel caso in esame, le autorità italiane hanno sostenuto che Arfea non aveva adottato un adeguato sistema di separazione dei conti fra le attività asseritamente soggette a OSP imposti dalla Regione Piemonte e le sue altre attività. Anche la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che Arfea avesse adottato tale sistema di separazione dei conti e l'impresa non ha formulato osservazioni al riguardo. Inoltre dagli estratti dei conti di Arfea, usati dall'esperto incaricato dal tribunale per determinare l'importo delle compensazioni, non risulta alcuna separazione dei conti fra le diverse attività di Arfea. La ripartizione dei costi è stata effettuata ex post dall'esperto nominato dal tribunale, sulla base del modello di base predisposto dai consulenti di Arfea, che stabiliva le percentuali dei costi da attribuire alle diverse attività dell'impresa.

(60)

In secondo luogo, la Commissione ritiene che i livelli di utile presi in considerazione dall'esperto per calcolare l'importo delle compensazioni siano superiori a quello che può essere considerato un margine di utile ragionevole ai sensi del terzo criterio della sentenza Altmark.

(61)

L'esperto ha considerato che un tasso di rendimento del capitale investito pari al 12,89 % per il 1997 e al 10,81 % per il 1998 fosse un livello di utile ragionevole; questi tassi si basano sul rendimento di buoni del tesoro decennali italiani (6,8 % nel 1997) più un premio per il rischio medio (4,8 % nel 1997) corretto al rialzo per tenere conto della situazione finanziaria di Arfea (1,28 per il 1997).

(62)

A questo proposito, la Commissione osserva che il premio di rischio determinato dall'esperto è particolarmente elevato, considerato che l'esposizione al rischio di Arfea era piuttosto limitata. Infatti, Arfea esercitava le concessioni sulla base di un diritto esclusivo che la teneva al riparo dalla concorrenza di altri operatori e la compensazione determinata dall'esperto copriva il presunto costo totale sostenuto per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

(63)

La Commissione rileva inoltre che, pur avendo osservato che il settore dei trasporti presentava un rischio medio inferiore a quello di mercato, l'esperto ha corretto al rialzo il premio di rischio al fine di tenere conto dell'esposizione finanziaria di Arfea, che era superiore alla media del settore. In tal modo l'esperto non ha quindi tenuto conto del rischio di un'impresa media di trasporti, bensì del rischio proprio di Arfea, che era superiore alla media del settore.

(64)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il terzo criterio della sentenza Altmark non sia soddisfatto.

d)   Conclusione

(65)

Considerato il carattere cumulativo dei criteri della sentenza Altmark, poiché la misura in esame non soddisfa i primi tre criteri non sussistono motivi per cui la Commissione esamini se il quarto criterio di detta sentenza risulti soddisfatto.

(66)

Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che la compensazione integrativa versata ad Arfea per i servizi prestati durante il periodo in esame non soddisfi i quattro criteri cumulativi della sentenza Altmark e pertanto conferisca all'impresa un vantaggio economico selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

(67)

La Commissione osserva innanzitutto che le compensazioni in esame sono state concesse ad Arfea in virtù di due sentenze del TAR Piemonte del 10 ottobre 2013 e sono state versate dalla Regione Piemonte il 7 febbraio 2014, cioè molto tempo dopo che il mercato del trasporto di passeggeri tramite autobus fosse stato aperto alla concorrenza nell'Unione.

(68)

A questo proposito, nella sentenza Altmark la Corte di giustizia ha osservato che vari Stati membri hanno iniziato fin dal 1995 ad aprire alcuni mercati dei trasporti ad imprese stabilite in altri Stati membri, cosicché in quel momento varie imprese offrivano già servizi di trasporto locali o regionali in Stati membri diversi dal loro paese d'origine.

(69)

Di conseguenza, qualsiasi compensazione concessa ad Arfea andrebbe considerata atta a falsare la concorrenza nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri tramite autobus e a incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui si ripercuote negativamente sulla possibilità, per le imprese di trasporto stabilite in altri Stati membri, di prestare i propri servizi in Italia e rafforza la posizione di mercato di Arfea, sollevandola dall'onere di spese che essa avrebbe altrimenti dovuto sostenere nel corso delle sue attività economiche quotidiane.

(70)

La Commissione osserva inoltre che Arfea è attiva su altri mercati, ad esempio quello dei servizi di trasporto privato, e che pertanto è in concorrenza con altre imprese all'interno dell'Unione che operano su tali mercati. Qualsiasi compensazione concessa ad Arfea potrebbe inoltre falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri anche su tali mercati.

(71)

Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

6.1.4.   Conclusione

(72)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.2.   Dispensa dall'obbligo di notifica a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69

(73)

Il ragionamento del TAR secondo cui Arfea aveva diritto a una compensazione integrativa per OSP a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 implica che Arfea avrebbe dovuto acquisire il diritto alla compensazione integrativa nel momento in cui ha erogato tali servizi e tali pagamenti della compensazione dovevano essere dispensati dalla procedura di notifica obbligatoria in forza dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. In caso contrario, qualora la compensazione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la mancata notifica della compensazione avrebbe reso quest'ultima illegale a norma dell'articolo 108 del trattato. Questo perché, in base all'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le compensazioni risultanti dall'applicazione dello stesso sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e quindi dall'obbligo di notifica.

(74)

A questo proposito, come si evince dalla sentenza Combus, la nozione di «compensazione di servizio pubblico», secondo la definizione di tale disposizione, deve essere interpretata in maniera molto restrittiva (14). La dispensa dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69 riguarda unicamente la compensazione relativa a OSP imposti unilateralmente a un'impresa ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento, calcolata con il metodo descritto agli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento (metodi comuni di compensazione). Tuttavia non si applica ai contratti di servizio pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 14 del citato regolamento. La compensazione corrisposta in virtù di un contratto di servizio pubblico, secondo la definizione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, che costituisca aiuto di Stato deve essere notificata alla Commissione prima di essere posta in esecuzione. Conformemente all'articolo 108 del trattato, la mancata notifica porterà a considerare tale compensazione un aiuto posto in esecuzione illegalmente.

(75)

Onde stabilire se, nel caso in oggetto, l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69 dispensasse effettivamente le autorità italiane dall'obbligo di previa notifica, è quindi necessario, in primo luogo, accertare se la Regione abbia effettivamente imposto unilateralmente un obbligo di servizio pubblico ad Arfea e, in secondo luogo, se la compensazione riconosciuta per tale obbligo sia conforme al regolamento (CEE) n. 1191/69. La Commissione esaminerà in successione entrambe le questioni.

i)   OSP imposto unilateralmente

(76)

Secondo Arfea, la Regione Piemonte le ha imposto obblighi di servizio pubblico definiti negli accordi di concessione per la fornitura di servizi di trasporto tramite autobus, nonché in convenzioni e disciplinari annessi a detti accordi. Tali obblighi di servizio pubblico riguarderebbero i programmi di esercizio, i percorsi delle linee, le fermate e le tariffe.

(77)

La Commissione osserva in primo luogo che tutti gli accordi di concessione prevedevano un periodo di validità annuale ed erano rinnovabili su richiesta del fornitore dei servizi di trasporto, subordinatamente al versamento di una tassa di concessione. Ne consegue che tali concessioni costituivano la base di un rapporto contrattuale tra Arfea e la Regione Piemonte, al quale Arfea aveva aderito volontariamente.

(78)

Non si può quindi ritenere che, sulla base di tali accordi, siano stati unilateralmente imposti ad Arfea obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69. Come ricordato dal Tribunale nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, l'adesione volontaria a un rapporto di tipo contrattuale è diversa dall'imposizione unilaterale di OSP e non dà luogo a un obbligo di compensazione a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 (15).

(79)

In secondo luogo, la Commissione osserva che Arfea non ha individuato in modo chiaro le convenzioni e i disciplinari annessi agli accordi di concessione che le avrebbero imposto obblighi di servizio pubblico. La Commissione ritiene tuttavia che Arfea si riferisca ai disciplinari concernenti le tratte e gli orari annessi agli accordi di concessione nonché alle tabelle che fissano le tariffe regionali, cui rinviavano alcuni accordi di concessione.

(80)

Per quanto riguarda tali disciplinari, la Commissione osserva che essi non possono essere considerati costituire un'imposizione unilaterale di OSP ad Arfea. Infatti, come gli accordi di concessione stessi, erano stati volontariamente sottoscritti da Arfea. Inoltre il contenuto dei disciplinari, per esempio le tratte, era stato modificato su richiesta di Arfea per diverse concessioni. Essi non possono quindi essere considerati costituire un'imposizione unilaterale di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(81)

Per quanto riguarda le tabelle che fissano le tariffe regionali, comprendenti le tariffe massime per tutti i passeggeri, la Commissione rileva che, nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, il Tribunale ha precisato che le disposizioni di carattere generale in materia di tariffe non impongono OSP ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69. Infatti, secondo il tribunale, la nozione di obbligo tariffario ai sensi di detta disposizione si limita alle tariffe massime imposte per una particolare categoria di passeggeri o di prodotti e non comprende le misure generali di politica dei prezzi (16).

(82)

Infine la Commissione osserva che, in ogni caso, il fatto che Arfea abbia richiesto il rinnovo delle concessioni e persino pagato una tassa a tal fine non può certo conciliarsi con l'imposizione di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1191/69. Infatti, ai sensi di detta disposizione, per obblighi di servizio pubblico si intendono «gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni». Come ha osservato il Tribunale nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, è poco credibile che un'impresa chieda il rinnovo di una concessione, tenendo conto degli obblighi ad essa associati, se il relativo esercizio è contrario ai suoi interessi commerciali.

ii)   Conformità della compensazione con i metodi comuni di compensazione

(83)

Anche se fosse dimostrata l'esistenza di OSP imposti ad Arfea unilateralmente, quod non, la compensazione per tali servizi dovrebbe comunque essere conforme ai metodi comuni di compensazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 (sezione IV) per poter essere esentata dall'obbligo di informazione preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento. La Commissione non ritiene che tale condizione si sia verificata.

(84)

A tale proposito, la Commissione rammenta innanzitutto che dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69 discende che una compensazione non può essere superiore agli oneri economici sostenuti da un'impresa in conseguenza dell'imposizione di obblighi di servizio pubblico. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69, nella versione applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992, prevede che: «Quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:

a)

separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;

[…]».

(85)

In secondo luogo, la Commissione rammenta che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1191/69 prescrive che l'amministrazione stabilisca in anticipo l'importo della compensazione.

(86)

Nel caso in esame, la Commissione ritiene che la compensazione concessa ad Arfea non soddisfi tali requisiti.

(87)

Innanzitutto la Commissione osserva che, come indicato al considerando 59, non è stato dimostrato che Arfea avesse adottato un adeguato sistema di separazione dei conti fra le attività asseritamente soggette a OSP e le sue altre attività, come prescritto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1191/69. Al contrario, gli estratti dei conti di Arfea relativi al 1997 e al 1998, usati dall'esperto incaricato dal tribunale per determinare l'importo delle compensazioni, rivelano che i costi non erano distinti in base all'attività.

(88)

In secondo luogo, la Commissione osserva che, in contrasto con l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1191/69, la compensazione concessa ad Arfea non è stata stabilita in anticipo, ma è stata determinata sulla base di una valutazione ex post, come ordinato dal TAR.

(89)

Alla luce delle osservazioni suesposte, la Commissione conclude che le compensazioni integrative concesse ad Arfea dal TAR Piemonte non erano dispensate dalla procedura di informazione preventiva prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

6.3.   Compatibilità dell'aiuto

(90)

Poiché non è stato dimostrato che la misura in esame fosse dispensata dalla procedura di informazione preventiva ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69, è necessario esaminare la compatibilità di tali pagamenti con il mercato interno, in quanto si ritiene costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, come indicato nella sezione 6.1.

(91)

A tale proposito, l'articolo 93 del trattato contiene norme in materia di compatibilità degli aiuti di Stato nell'ambito del coordinamento dei trasporti e degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti e costituisce una lex specialis rispetto all'articolo 107, paragrafo 3, nonché all'articolo 106, paragrafo 2, in quanto contiene norme specifiche in materia di compatibilità degli aiuti di Stato. La Corte di giustizia ha statuito che tale disposizione «ammette la compatibilità con il mercato interno di aiuti ai trasporti soltanto in casi ben determinati e che non recano pregiudizio agli interessi generali [dell'Unione]» (17).

(92)

Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1370/2007 che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1191/69 e il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (18). Il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applica alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

(93)

La Commissione ritiene che l'esame della compatibilità della misura non notificata debba essere effettuato ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, poiché questa è la legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione osserva altresì che la compensazione integrativa concessa ad Arfea dal TAR è stata versata il 7 febbraio 2014 (19).

(94)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 dispone che «le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del presente regolamento, sono compatibili con il mercato [interno]. Tali compensazioni sono dispensate dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo [108, paragrafo 3,] del trattato».

(95)

Per i motivi esposti di seguito, la Commissione ritiene che la compensazione non notificata non sia conforme al regolamento (CE) n. 1370/2007 e pertanto non possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento.

(96)

Innanzitutto, la Commissione osserva che gli accordi di concessione non soddisfano le disposizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento, che definisce il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali:

l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), prescrive che i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione siano stabiliti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente onde evitare una compensazione eccessiva. Tuttavia, come spiegato ai considerando da 54 a 57 riguardanti il secondo criterio della sentenza Altmark, le compensazioni integrative concesse ad Arfea non sono state calcolate sulla base di parametri stabiliti in anticipo in modo obiettivo e trasparente,

l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 4, paragrafo 2, prescrivono che i contratti di servizio pubblico definiscano le modalità di ripartizione dei costi e dei ricavi connessi alla fornitura dei servizi. Tuttavia gli accordi di concessione non contenevano modalità riguardanti la ripartizione dei costi e dei ricavi e, come spiegato al considerando 59, Arfea non aveva adottato un adeguato sistema di separazione dei conti tra le sue diverse attività.

(97)

In secondo luogo, la Commissione osserva che la misura in questione non soddisfa le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 concernenti il calcolo dell'importo della compensazione.

(98)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, stabilisce che, in caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente, la compensazione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell'allegato, al fine di garantire che essa non ecceda quanto necessario per assolvere l'obbligo di servizio pubblico.

(99)

L'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede, al punto 2, che la compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario equivalente alla somma dei seguenti fattori: i costi sostenuti in relazione all'OSP, meno i ricavi derivanti dai titoli di viaggio, meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo di servizio pubblico, più un ragionevole utile. Il punto 4 dell'allegato stabilisce che le spese e le entrate devono essere calcolate in conformità delle norme contabili e fiscali in vigore. Il punto 5 dell'allegato dispone che: «quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la contabilità dei suddetti servizi pubblici deve essere tenuta separata nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:

i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali,

tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico in questione,

i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un altro settore di attività dell'operatore di servizio pubblico».

(100)

Tuttavia, come già osservato al considerando 59, Arfea non ha adottato un adeguato sistema di separazione dei conti fra le attività asseritamente soggette a OSP e le sue altre attività, come prescritto dal punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007. Di conseguenza, è impossibile dimostrare che, qualunque compensazione sia infine concessa, essa non ecceda l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico (punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007). Inoltre, in mancanza di parametri stabiliti in anticipo, ogni calcolo della compensazione deve necessariamente essere effettuato ex-post sulla base di ipotesi arbitrarie, come è stato fatto dai consulenti di Arfea e dall'esperto incaricato dal TAR Piemonte. Infine, come illustrato ai considerando da 60 a 63, i livelli di utile presi in considerazione dall'esperto per calcolare l'importo delle compensazioni sono superiori a quello che può essere considerato un margine di utile ragionevole.

(101)

In terzo luogo, la Commissione osserva che Arfea stessa ha riconosciuto che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 non sono soddisfatte nel caso in esame, sostenendo che sarebbe giuridicamente e logicamente impossibile dimostrare tale conformità, in quanto la situazione in esame predata di molti anni l'entrata in vigore di detto regolamento.

(102)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la compensazione integrativa decisa dal TAR non sia stata erogata in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e che per questo motivo essa non sia compatibile con il mercato interno.

6.4.   La compensazione concessa dal TAR non costituisce un risarcimento dei danni

(103)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni onde stabilire se le sentenze del TAR riguardino la concessione di un risarcimento danni per presunta violazione del diritto, piuttosto che una concessione di compensazione di servizio pubblico a norma dei regolamenti del Consiglio applicabili. Soltanto le autorità italiane hanno presentato osservazioni al riguardo, sostenendo che la misura in questione costituiva una compensazione per l'assolvimento di OSP e non un risarcimento danni.

(104)

La Commissione osserva a tal proposito che, in determinate circostanze, il risarcimento dei danni dovuti ad illeciti o a comportamenti propri imputabili alle autorità nazionali (20) non costituisce un vantaggio e non viene pertanto considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (21). Lo scopo del risarcimento dei danni subiti è diverso dallo scopo degli aiuti di Stato, in quanto il risarcimento mira a riportare la parte danneggiata nella situazione in cui si trovava prima dell'azione che ha provocato i danni, come se quest'ultima non avesse avuto luogo (restitutio in integrum).

(105)

Tuttavia, per non ricadere nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, il risarcimento dei danni deve basarsi su una norma generale in materia di risarcimento (22). Inoltre, nella sentenza Lucchini, la Corte di giustizia ha stabilito che un giudice nazionale non può applicare il diritto nazionale qualora tale applicazione abbia l'effetto di impedire «l'applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario» (23). Il principio che sottende tale sentenza è che una norma di diritto nazionale non può essere applicata se tale applicazione impedisce l'applicazione corretta del diritto dell'Unione (24). A tale proposito, nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, il Tribunale ha stabilito che un risarcimento del danno arrecato dall'imposizione di obblighi di servizio pubblico non può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato per il solo fatto che costituisce un risarcimento di danni, in quanto ciò consentirebbe di eludere l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (25).

(106)

Per quanto riguarda le compensazioni integrative concesse ad Arfea dal TAR, la Commissione osserva innanzitutto che le sentenze del TAR fanno riferimento al diritto di Arfea di percepire gli importi a titolo di compensazione ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69, il cui ammontare deve essere determinato dall'amministrazione sulla base di dati certi. Ciò indica che il diritto di Arfea di percepire la compensazione integrativa non discende, secondo il TAR, da una norma generale in materia di risarcimento dei danni dovuti a illeciti o a comportamenti propri imputabili alle autorità nazionali, bensì da diritti asseritamente sanciti dal regolamento (CEE) n. 1191/69.

(107)

In secondo luogo, la Commissione rileva che il 6 giugno 2014 Arfea ha presentato un'istanza dinanzi agli organi giurisdizionali italiani chiedendo il risarcimento danni da parte della Regione Piemonte in aggiunta alle compensazioni già concesse all'impresa dal TAR. Nella domanda Arfea ha asserito di avere subito danni in conseguenza del tardivo riconoscimento delle compensazioni dovutele dalla Regione per il 1997 e il 1998. Ciò indica che Arfea stessa non ritiene che le compensazioni concesse dal TAR costituiscano un risarcimento danni.

(108)

In terzo luogo, la Commissione ritiene che, in ogni caso, la concessione di un risarcimento a favore di Arfea per compensare gli oneri finanziari risultanti dalla presunta imposizione unilaterale illecita di OSP da parte delle autorità italiane violerebbe gli articoli 107 e 108 del trattato.

(109)

Ciò è dovuto al fatto che tale risarcimento produrrebbe per Arfea esattamente lo stesso risultato di una compensazione per oneri di servizio pubblico per il periodo in esame, nonostante il fatto che gli accordi di concessione che disciplinano i servizi in questione non fossero dispensati dall'obbligo di notifica preventiva né conformi ai requisiti sostanziali del regolamento (CEE) n. 1191/69 o del regolamento (CE) n. 1370/2007, come dimostrato ai punti precedenti.

(110)

La disponibilità di una tale concessione consentirebbe quindi effettivamente di aggirare le norme sugli aiuti di Stato e le condizioni, stabilite dal legislatore dell'Unione, in base alle quali le autorità competenti, nell'imporre o contrattare obblighi di servizi pubblico, compensano i relativi operatori per i costi sostenuti come contropartita per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Infatti, un risarcimento danni equiparabile all'importo delle somme dell'aiuto che si era previsto di concedere presupporrebbe una concessione indiretta dell'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno (26). Come già ricordato, il Tribunale ha chiarito che, in siffatte circostanze, le norme in materia di aiuti di Stato non possono essere eluse per il solo fatto che la misura in questione consisterebbe in un risarcimento di danni (27).

(111)

Di conseguenza, la Commissione non ritiene che la sentenza del TAR costituisca la concessione di una compensazione a fronte dei danni subiti da Arfea a causa di illeciti o di comportamenti propri imputabili alle autorità nazionali, piuttosto che la concessione di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, vietato dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(112)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura non notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, che è incompatibile con il mercato interno.

7.   RECUPERO DELL'AIUTO

(113)

Conformemente al trattato e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto (28). La giurisprudenza costante della Corte di giustizia indica anche che, nel caso di aiuti giudicati dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l'obbligo di abolire l'aiuto, imposto allo Stato membro, ha l'obiettivo di ripristinare la situazione preesistente (29).

(114)

La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo così il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (30).

(115)

Conformemente alla giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (31) recita: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

(116)

Pertanto, poiché le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del trattato e devono essere considerate un aiuto illegale e incompatibile, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ripristinare la situazione di mercato antecedente alla loro concessione. Il recupero copre il periodo a partire dal momento in cui Arfea ha iniziato a usufruire del vantaggio, vale a dire quando gli aiuti sono stati messi a sua disposizione (cioè il 7 febbraio 2014), fino all'effettivo rimborso; le somme da rimborsare comprendono gli interessi maturati fino all'effettivo recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato ammontante a 1 299 594 EUR, che la Repubblica italiana ha illegalmente concesso ad Arfea in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1.   La Repubblica italiana procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dal 7 febbraio 2014 fino alla data dell'effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (33) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Repubblica italiana garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario;

b)

la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

2.   La Repubblica italiana informerà la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 219 del 3.7.2015, pag. 12.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Legge 10 aprile 1981, n. 151. Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore (GU n. 113 del 24.4.1981), disponibile all'indirizzo: http://www.normattiva.it/urires/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151

(4)  Legge regionale 23 luglio 1982, n. 16. Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone (B.U. 28 luglio 1982, n. 30), disponibile all'indirizzo: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1982016.html

(5)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).

(6)  Sentenza n. 5043 del 28 agosto 2006.

(7)  Causa C-280/00, Altmark Trans/Regierungsprasidium Magdeburg, EU:C:2003:415.

(8)  Cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(9)  Secondo il punto 2 dell'allegato: «[le] incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente segue il seguente schema:

costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

più un ragionevole utile,

uguale all'effetto finanziario netto».

(10)  La delibera del 1984 stabiliva i livelli dei «costi standardizzati» per i servizi degli autobus e dei tram per la città di Torino e per altri comuni del Piemonte, e distingueva poi fra linee di pianura e linee di montagna. L'articolo 1 specifica che i costi standardizzati erano stabiliti sulla base di criteri di gestione prudenti e rigorosi, tenendo conto anche della qualità del servizio offerto e delle condizioni geografiche. Secondo l'articolo 4, l'importo derivante dall'applicazione dei costi standardizzati ai chilometri percorsi dal fornitore del servizio rappresentava il livello massimo ammissibile di contributi pubblici per l'anno di competenza, a meno che i costi effettivi sostenuti dal fornitore del servizio fossero inferiori a quelli standardizzati. In tal caso, i contributi pubblici dovevano essere concessi sulla base dei costi effettivi sostenuti dal fornitore del servizio.

(11)  Causa C-527/12, Commissione/Germania, EU:C:2014:2193, punto 56 e giurisprudenza citata. Cfr. inoltre causa C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, punto 59.

(12)  Causa T-17/02, Fred Olsen (Raccolta 2005 pag. II-2031, punto 216); causa T-289/03, BUPA e altri/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-81, punti 166-169 e 172).

(13)  Causa C-280/00, Altmark Trans/ Regierungsprasidium Magdeburg, EU:C:2003:415, punto 91.

(14)  Causa T-157/01, Danske Busvognmænd, EU:T:2004:76, punti da 77 a 79.

(15)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punto 163.

(16)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punto 159.

(17)  Causa 156/77, Commissione/Belgio, EU:C:1978:180, punto 10.

(18)  Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1).

(19)  Causa C-303/13 Ρ, Commissione/Andersen, punto 55.

(20)  Per esempio, un illecito civile o un ingiustificato arricchimento.

(21)  Cause riunite da 106 a 120/87, Asteris e a./Grecia e CEE, EU:C:1988:457.

(22)  Cfr. la decisione della Commissione del 16 giugno 2004 sugli aiuti dei Paesi Bassi a favore di Akzo-Nobel per ridurre al minimo i trasporti di cloro (caso N 304/2003), sintesi pubblicata nella GU C 81 del 2.4.2005, pag. 4; cfr. anche la decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 sugli aiuti dei Paesi Bassi per la rilocalizzazione dell'impresa di demolizione di autoveicoli Steenbergen (caso N 575/2005), sintesi pubblicata nella GU C 80 del 13.4.2007, pag. 1.

(23)  Causa C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, punto 59.

(24)  Ibidem, punto 61.

(25)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punti 102 e 103.

(26)  Conclusioni dell'avvocato generale del 28 aprile 2005 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Atzori, EU:C:2005:256, punto 198.

(27)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punti 102 e 103.

Cfr. anche la giurisprudenza del Tribunale relativa alle clausole di indennizzo per il recupero di aiuti di Stato:

causa T-384/08, Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou/Commissione, EU:T:2011:650, e causa T-565/08, Corsica Ferries/Commissione, EU:T:2012:415, punti 23, 114 e da 120 a 131. Cfr. anche, per analogia, la causa C-111/10, Commissione/Consiglio, EU:C:2013:785, punto 44.

(28)  Cfr. causa C-70/72, Commissione/Germania (Raccolta 1973, pag. 813, punto 13).

(29)  Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione (Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75).

(30)  Cfr. causa C-75/97, Belgio/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 64 e 65).

(31)  Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(32)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).