24.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2047 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2016

relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

La Danimarca ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA a cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI e alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Danimarca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.

(6)

La Danimarca ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Danimarca e il gruppo di valutazione neerlandese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA.

(9)

Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha concluso che la Danimarca aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, la Danimarca dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.

(11)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(12)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(13)

Il Regno Unito è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Danimarca può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 25 novembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

R. KALIŇÁK


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 25 ottobre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).