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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/62 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2016
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/780/UE che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America
[notificata con il numero C(2016) 7181]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2000/29/CE prevede misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione, in provenienza da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L'articolo 1 della decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione (2) prevede una deroga alle misure di protezione previste dalla direttiva 2000/29/CE e autorizza gli Stati membri a consentire l'introduzione nel loro territorio, fino al 30 novembre 2016, di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all'allegato della suddetta decisione di esecuzione. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 (3) stabilisce le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di legname segato privo di corteccia di Platanus L. e Acer spp. originario di paesi terzi. Tali prescrizioni sono ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'organismo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e nessuna deroga a dette prescrizioni dovrebbe essere considerata giustificata. Pertanto a tali specie di legname segato privo di corteccia non dovrebbe più applicarsi la deroga di cui alla decisione di esecuzione 2013/780/UE. |
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(3) |
Alla luce delle informazioni trasmesse periodicamente dagli Stati membri alla Commissione, si può concludere che l'applicazione delle condizioni specifiche previste dall'allegato della decisione di esecuzione 2013/780/UE sia sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare tali condizioni per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L. originario degli Stati Uniti d'America. La valutazione delle informazioni tecniche fatte pervenire dagli Stati Uniti dimostra il buon funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program richiamato all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2013/780/UE. |
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(4) |
Si dovrebbe pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione della deroga relativa al legname segato privo di corteccia di Quercus L. per evitare inutili perturbazioni degli scambi di tale legname. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/780/UE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione di esecuzione 2013/780/UE
La decisione di esecuzione 2013/780/UE è così modificata:
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1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L. originario degli Stati Uniti d'America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all'allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della summenzionata direttiva, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.» |
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2) |
all'articolo 3, la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026». |
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 61).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (GU L 146 dell'11.6.2015, pag. 16).