|
16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2016
che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni nell'Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
[notificata con il numero C(2016) 7026]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione. Essa dispone, tra le altre cose, che gli ovini e i caprini devono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III che figura nell'allegato E. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato VII di tale regolamento definisce le misure per il controllo e l'eradicazione delle TSE. L'allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre, tra le altre cose, le condizioni per gli scambi di animali vivi all'interno dell'Unione. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (4). Tali modifiche prevedono, tra le altre cose, che gli ovini e i caprini spostati esclusivamente tra gli organismi, gli istituti o i centri ufficialmente riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, siano esonerati dalle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, finalizzate a impedire la diffusione della scrapie classica negli animali da allevamento detenuti nelle aziende. |
|
(4) |
Il regolamento (UE) 2016/1396 introduce altresì condizioni specifiche per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini o caprini di razze rare che non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001. Tali condizioni specifiche sono state introdotte per mantenere la possibilità che tra gli Stati membri si verifichino scambi regolari di tali animali al fine di evitare la riproduzione in consanguineità e di preservare la diversità genetica nelle popolazioni di razze rare. |
|
(5) |
I certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE dovrebbero pertanto essere modificati in modo da riflettere le prescrizioni relative agli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di razze rare o di quelli spostati tra gli organismi, gli istituti o i centri ufficialmente riconosciuti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396. |
|
(6) |
Alcuni Stati membri hanno inoltre informato la Commissione di problemi relativi all'ulteriore onere amministrativo connesso all'obbligo di fornire, al punto I.31. dei certificati sanitari conformi ai modelli I, II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, informazioni quali la razza e la quantità di animali che costituiscono la partita. Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico dei veterinari ufficiali è opportuno eliminare dal punto I.31. di tali modelli di certificati sanitari le informazioni sulla razza, in quanto non necessarie in relazione alla qualifica sanitaria degli animali che costituiscono la partita, nonché quelle sulla quantità di tali animali, in quanto tali informazioni figurano già al punto I.20. e un numero ufficiale di identificazione di ogni singolo animale deve essere fornito al punto I.31. |
|
(7) |
Al fine di indicare in modo più preciso le condizioni relative all'identificazione individuale degli animali ai punti II.5. e II.6. dei certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, è inoltre necessario che in tali punti sia introdotto un riferimento al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (5). |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE. |
|
(9) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce condizioni applicabili agli scambi e alle importazioni nell'Unione, tra le altre cose, di sperma di animali delle specie ovina e caprina. |
|
(10) |
L'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione (6) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte A di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per lo sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. |
|
(11) |
L'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione (7) stabilisce, tra le altre cose, modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte 2, sezione A, di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario. |
|
(12) |
L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di ovini e caprini. L'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per le importazioni di sperma di ovini e caprini. |
|
(13) |
Tra le condizioni che un'azienda deve soddisfare per essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (UE) 2016/1396 introduce condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma dato che il rischio di diffusione della scrapie attraverso ovini e caprini maschi presenti in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto e sorvegliato conformemente alle condizioni di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è limitato. Un riferimento a tali condizioni specifiche è altresì introdotto nelle condizioni per gli scambi e l'importazione di sperma di ovini e caprini di cui agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001. |
|
(14) |
Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, che figura nell'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE e il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE dovrebbero pertanto essere modificati per riflettere le prescrizioni relative ai centri di raccolta dello sperma di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396. |
|
(15) |
L'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, dispone inoltre che le farine di carne e ossa siano da intendersi quali definite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (8) e non secondo la definizione di cui all'allegato I, punto 27, del regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione (9). |
|
(16) |
Il punto II.4.10.4. del modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, che figura nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE dovrebbe pertanto essere modificato in conformità delle disposizioni modificate di cui all'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
|
(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE. |
|
(18) |
Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alle importazioni di alcuni prodotti si applichino a decorrere dal 1o luglio 2017. Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini dovrebbe inoltre essere autorizzato, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, l'uso di certificati rilasciati conformemente alla decisione 2010/472/CE nella versione applicabile prima dell'introduzione delle modifiche di cui alla presente decisione. |
|
(19) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato III della decisione 2010/470/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
L'allegato II della decisione 2010/472/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
L'articolo 3 della presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Per un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2017, è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini accompagnate da un certificato sanitario rilasciato in conformità al modello che figura nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(3) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).
(5) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(6) Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).
(7) Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).
(8) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm.
(9) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO E
MODELLO I
MODELLO II
MODELLO III
ALLEGATO II
Nell'allegato III della decisione 2010/470/UE, la parte A è sostituita dalla seguente:
«Parte A
Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.
ALLEGATO III
Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2010/472/UE, la sezione A è sostituita dalla seguente:
«Sezione A
Modello 1 – Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario