25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/20


DECISIONE (UE) 2016/1883 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2016

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.

(2)

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di deroga, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria a consentire loro di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal importati nel territorio doganale degli Stati Uniti.

(3)

L'accoglimento della richiesta una deroga dell'OMC presentata dagli Stati Uniti non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con il beneficiario della deroga.

(4)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di derogare agli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, e dall'articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2025, in conformità delle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione deve essere espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK