20.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/21 |
DECISIONE (UE) 2016/1856 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 2016
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali. |
(2) |
Per il Fondo è fissato un massimale dell'importo annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 5 febbraio 2016 la Grecia ha presentato una domanda di assistenza finanziaria del Fondo in relazione al terremoto che ha colpito le isole ioniche nel novembre 2015. |
(4) |
La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. |
(5) |
È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia. |
(6) |
Con decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una somma pari a 50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il pagamento di anticipi a titolo dell'esercizio 2016. Tali stanziamenti sono stati utilizzati in misura molto limitata. Di conseguenza, vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della mobilitazione dalla riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016. |
(7) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, una somma pari a 1 651 834 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore della Grecia.
L'importo della mobilitazione di cui al primo comma è finanziato integralmente dagli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi disponibili nel bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016. Gli stanziamenti disponibili per gli anticipi sono quindi ridotti di conseguenza.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(4) Decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi (GU L 47 del 24.2.2016, pag. 5).