27.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 259/3 |
DECISIONE (PESC) 2016/1711 DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2016
che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1) che applica talune misure restrittive nei confronti di persone, di gruppi e di entità elencati nell'allegato. |
(2) |
Considerato l'accordo di pace della Colombia, è opportuno sospendere le misure nei confronti di un'entità, fatto salvo uno specifico riesame da parte del Consiglio dopo sei mesi. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2001/931/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione comune 2001/931/PESC è modificata come segue:
All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui si applicano alle “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), sono sospese.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).