16.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/1


DECISIONE (UE) 2016/1623 DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

(2)

I negoziati si sono conclusi e l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa), dall'altra («accordo»), è stato siglato il 15 luglio 2014.

(3)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.

(4)

L'articolo 113, paragrafo 3, dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria da parte dell'Unione e degli Stati della SADC aderenti all'APE in attesa dell'entrata in vigore.

(5)

È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarlo a titolo provvisorio, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1.   In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dall'Unione a norma del suo articolo 113, paragrafo 3, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione. Ciò non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.

2.   L' articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo non è applicato a titolo provvisorio dall'Unione.

3.   La Commissione pubblica un avviso indicante la data di applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 4

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS