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5.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 212/116 |
DECISIONE (PESC) 2016/1341 DEL CONSIGLIO
del 4 agosto 2016
che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC (2) e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). |
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(2) |
Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2270 (2016), che dispone nuove misure nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). |
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(3) |
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3), che attua le misure suddette. |
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(4) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (4), che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e che, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016). |
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(5) |
La UNSCR 2270 (2016) prevede la designazione di ulteriori beni cui si applicano i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura dell'assistenza tecnica. Il comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) ha ritenuto di identificare e designare quali beni sensibili un elenco di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie legati alle armi di distruzione di massa. |
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(6) |
Inoltre, il Consiglio ritiene che il divieto di ingresso nei porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC si debba applicare anche alle navi battenti bandiera della RPDC. |
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(7) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
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1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC, o battente bandiera della RPDC.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).
(2) Decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32).
(3) Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 38).
(4) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).