28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1235 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2016

che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti

[notificata con il numero C(2016) 4665]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), in Francia.

(2)

La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

(3)

L'autorizzazione rilasciata il 9 febbraio 2007 conformemente alla decisione 2000/258/CE al laboratorio Choong Ang Vaccine di Daejeon è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione (2), in seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 29 settembre 2015 redatta dall'ANSES per tale laboratorio e sottoposta alla Commissione.

(4)

L'autorità competente nella Repubblica di Corea ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio Choong Ang Vaccine di Daejeon, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 21 marzo 2016.

(5)

Risulta quindi opportuno autorizzare tale laboratorio ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

Choong Ang Vaccine laboratory

1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu

Daejeon, 34055

Repubblica di Corea

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2016.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(2)  Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19).