24.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 484/19


DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 12 dicembre 2016

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(2016/C 484/06)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visti gli articoli 10 e 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (le «misure di attuazione»), gli importi delle spese di viaggio rimborsabili, dell’indennità giornaliera di soggiorno e dell’indennità per spese generali possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un incremento massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione europea nel mese di ottobre dell’anno precedente, quale pubblicato da Eurostat.

(2)

Il tasso di inflazione per il periodo dal 1o novembre 2015 al 31 ottobre 2016, quale notificato da Eurostat il 17 novembre 2016, è pari allo 0,5 %. I nuovi importi risultanti dall’adeguamento necessario per tener conto del tasso di inflazione dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2017 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(3)

Conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione, l’importo massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per i collaboratori di cui all’articolo 33, paragrafo 4, di tali misure è, se del caso, indicizzato ogni anno sulla base di dati elaborati in applicazione dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3).

(4)

La Commissione ha fissato, in tale contesto, il tasso di adeguamento per l’anno 2016 al 3,3 %. Pertanto, l’importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili dovrebbe essere portato a 24 164 EUR a decorrere dal 1o luglio 2016.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono così modificate:

1)

all’articolo 15, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

del limite di 0,51 EUR/km in caso di viaggio in auto privata, con un massimale per il rimborso di 1 000 km per il viaggio di andata o per il viaggio di ritorno, se del caso maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.»;

2)

all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 22,73 EUR;»;

3)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 286 EUR.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 286 EUR. La partecipazione richiede la previa autorizzazione del presidente del Parlamento dopo verifica dei fondi disponibili nei limiti del massimale summenzionato.»;

4)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora l’attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfetaria fissata a 307 EUR.»;

5)

all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’importo mensile dell’indennità a titolo dell’articolo 25 è fissato a 4 342 EUR.»;

6)

all’articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 34 è fissato a 24 164 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2017, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 6, che si applica dal 1o luglio 2016.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.