7.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/39


DECISIONE (UE) 2016/1098 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(3)

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE per portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la modifica pertinente di detto allegato III.

(4)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe essere modificato al fine di stabilire il nuovo quadro giuridico dell'esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione.

(5)

La posizione dell'Unione europea in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata in nome dell'Unione in sede di comitato degli ambasciatori ACP–UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


PROGETTO DI

DECISIONE No 2016/… DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

del

relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(3)

L'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda il centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), di detto allegato III, il comitato degli ambasciatori ACP-UE è nominato come l'autorità di supervisione del CSI con, tra le altre cose, la responsabilità di stabilire lo statuto del CSI, che è stato adottato con la decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-UE (2) («statuto del CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato III, il consiglio di amministrazione del CSI è reso, tra le altre cose, responsabile per l'adozione del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI.

(4)

L'articolo 1 dello statuto del CSI definisce il principio della personalità giuridica del CSI.

(5)

Gli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI definiscono il mandato e la composizione del consiglio di amministrazione del CSI.

(6)

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE al fine di portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica di detto allegato III.

(7)

Detta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili.

(8)

Con decisione n. 4/2014 (3) il comitato degli ambasciatori ACP-UE ha autorizzato il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare tutte le misure appropriate per preparare la chiusura del CSI. Successivamente, il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore, che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.

(9)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 4/2014, il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione entro il 31 dicembre 2016 («fase di chiusura»). Il 29-30 giugno 2015 il consiglio di amministrazione del CSI ha approvato il piano di chiusura definitivo, dando inizio alla fase di chiusura del CSI.

(10)

La fase di chiusura dovrebbe essere seguita da una «fase passiva», in cui il CSI esisterà unicamente ai fini della sua liquidazione. La fase passiva che deve essere gestita da un curatore può comprendere mansioni amministrative consistenti, tra le altre cose, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva dovrebbe iniziare il giorno successivo al termine della fase di chiusura, vale a dire il 1o gennaio 2017. La fase passiva dovrebbe terminare dopo un periodo di quattro anni oppure, se anteriore, quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

(11)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-CE (4), i conti del CSI dovrebbero essere chiusi alla fine dell'esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del CSI. La revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 connessa alla fase di chiusura dovrebbe pertanto essere completata entro il 30 giugno 2017.

(12)

Le modifiche dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardano la soppressione dei riferimenti al CSI. La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dall'inizio della fase passiva, vale a dire dal 1o gennaio 2017.

(13)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'accordo cesserà di produrre effetti nel 2020. È opportuno pertanto stabilire le strutture di governance applicabili al funzionamento del CSI nella fase passiva anche per il periodo successivo al 29 febbraio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di rispecchiare la cessazione delle attività del CSI entro il 31 dicembre 2016, l'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

1)

il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Sostegno istituzionale»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.»;

3)

l'articolo 2 è soppresso;

4)

l'articolo 3 è rinumerato come articolo 2.

Articolo 2

1.   Prima della fine della fase di chiusura, vale a dire il 31 dicembre 2016, la Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

2.   Il curatore è responsabile dell'attuazione della fase passiva. Il curatore presenta al comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione della fase passiva.

Articolo 3

1.   Lo statuto, il regolamento finanziario e il regime del personale del CSI rimangono in vigore fino al termine della fase di chiusura.

La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1o gennaio 2017.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI, definita all'articolo 1 del suo statuto, è mantenuta unicamente ai fini della liquidazione del CSI.

3.   Durante la fase passiva il consiglio di amministrazione del CSI, istituito dagli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI, continuerà a esistere fino alla data della decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

A decorrere dalla fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si limitano all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di discarico al comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. A decorrere dal 1o gennaio 2017 non si tiene più di una riunione all'anno. Questo non esclude la possibilità che il consiglio di amministrazione del CSI decida mediante procedura scritta.

Salvo diversa decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE, il discarico è considerato approvato dopo tre mesi dalla data di trasmissione della proposta di discarico o, se anteriore, entro il 31 dicembre 2017.

4.   I costi relativi alla fase passiva sono finanziati dall'11o Fondo europeo di sviluppo.

5.   I diritti del CSI nei confronti di terzi e i diritti di terzi nei confronti del CSI hanno una durata limitata a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 4

L'incarico del gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per la chiusura del CSI, istituito dalla dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE del 19-20 giugno 2014, termina con la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE sulla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione, fatta eccezione per l'articolo 1 che entra in vigore il 1o gennaio 2017.

Fatto a …,

Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente


(1)  Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16).

(3)  Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014, relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).

(4)  Decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52).