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21.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/992 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2016
che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1. INTRODUZIONE
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). |
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(2) |
Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti e i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ed elabora un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la procedura di radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, e prevede la pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza. |
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(3) |
A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha notificato a otto paesi terzi, con decisione del 15 novembre 2012 (2) («decisione del 15 novembre 2012»), la possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera paesi terzi non cooperanti. Tra questi paesi vi era la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka. |
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(4) |
Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso informazioni relative ai fatti e alle considerazioni essenziali a sostegno di tale possibilità. |
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(5) |
Sempre il 15 novembre 2012, con lettere distinte la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi, tra i quali lo Sri Lanka, che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti. |
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(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/715/UE (3) la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha indicato i motivi per cui essa ritiene che lo Sri Lanka non abbia adempiuto all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN. |
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(7) |
A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, il Consiglio, con la decisione di esecuzione (UE) 2015/200 (4), ha modificato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN, aggiungendovi lo Sri Lanka. |
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(8) |
A seguito di detta modifica la Commissione ha offerto allo Sri Lanka la possibilità di proseguire il dialogo in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento (CE) n. 1005/2008. La Commissione ha continuato a cercare e a verificare tutte le informazioni considerate necessarie, comprese osservazioni orali e scritte, al fine di dare allo Sri Lanka la possibilità di rettificare la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco e di adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune che sono state identificate. Tale processo è sfociato nel riconoscimento da parte della Commissione che lo Sri Lanka ha rettificato la situazione e adottato misure correttive. |
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(9) |
A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, è pertanto opportuno che il Consiglio modifichi la decisione di esecuzione 2014/170/UE (5) radiando lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti. |
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(10) |
All'atto dell'adozione della presente decisione che radia lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante non dovrebbe essere più rilevante. |
2. RADIAZIONE DELLO SRI LANKA DALL'ELENCO DI PAESI TERZI NON-COOPERANTI
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(11) |
Facendo seguito all'adozione della decisione di esecuzione 2014/715/UE e della decisione di esecuzione (UE) 2015/200, la Commissione ha proseguito il suo dialogo con lo Sri Lanka. In particolare, lo Sri Lanka sembra avere adempiuto i propri obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro di riferimento giuridico adeguato per combattere la pesca INN. Esso ha introdotto un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione, che comprende giornali di bordo per la registrazione dei dati di cattura, indicativi di chiamata dei pescherecci e l'installazione, su tutta la flotta d'altura, di un dispositivo per il controllo dei pescherecci («VMS»). Ha altresì predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo, riveduto il proprio quadro giuridico in materia di pesca e garantitol'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Inoltre, lo Sri Lanka ha continuato a migliorare la sua conformità agli obblighi internazionali, compresi quelli derivanti dalle raccomandazioni e dalle risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), come le misure di controllo di competenza dello Stato di approdo e il recepimento delle norme delle ORGP nella legislazione nazionale, e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite. |
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(12) |
La Commissione ha esaminato la conformità dello Sri Lanka con i suoi obblighi internazionali in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, in linea con gli esiti della decisione del 15 novembre 2012, con la decisione di esecuzione 2014/715/UE e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/200 e con le pertinenti informazioni comunicate dallo Sri Lanka. Essa ha inoltre esaminato le misure adottate per rettificare la situazione nonché le garanzie fornite dalle autorità competenti dello Sri Lanka. |
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(13) |
Sulla base di quanto esposto, la Commissione ha concluso che le azioni adottate dallo Sri Lanka alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono sufficienti ai fini della conformità agli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e agli articoli 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici. La Commissione ha concluso che gli elementi fatti valere dallo Sri Lanka dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata e che lo Sri Lanka ha adottato misure concrete in grado di realizzare un miglioramento durevole della situazione. |
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(14) |
Alla luce di tutte queste circostanze e a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il Consiglio dovrebbe concludere che è opportuno radiare lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti. La decisione di esecuzione 2014/170/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(15) |
La presente decisione non preclude eventuali future misure che potrebbero essere adottate dal Consiglio o dalla Commissione, in linea con il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che lo Sri Lanka non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN. |
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(16) |
Alla luce delle conseguenze negative causate dall'inserimento nell'elenco di un paese terzo non cooperante, è opportuno conferire effetto immediato alla radiazione dello Sri Lanka come paese terzo non cooperante da tale elenco, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Lo Sri Lanka è radiato dall'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
L.F. ASSCHER
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2014/715/UE della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 15).
(5) Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).