16.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
DECISIONE (UE) 2016/949 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, deve essere approvata mediante conclusione di un protocollo dell'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata con la quale deve essere concluso un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Mongolia si sono conclusi positivamente con unanota di verbale in data 2 dicembre 2014. |
(3) |
È opportuno firmare il protocollo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), con riserva di conclusione del protocollo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
H.G.J. KAMP
(1) Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.