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15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/26 |
DECISIONE (PESC) 2016/947 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2016
che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (1). |
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(2) |
Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC (2), che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC fino al 14 giugno 2016. |
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(3) |
L'11 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/901/PESC (3) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, prevedendo un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2015 al 14 giugno 2016. |
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(4) |
L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata al fine di prorogare il mandato dell'EULEX Kosovo fino al 14 giugno 2018 e prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017. |
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(5) |
Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori. |
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(6) |
In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX Kosovo a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione. |
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(7) |
L'EULEX Kosovo sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato. |
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(8) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
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1) |
l'articolo 16 è così modificato:
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2) |
all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2018. In base a una proposta dell'Alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).
(2) Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).
(3) Decisione (PESC) 2015/901 del Consiglio, dell'11 giugno 2015, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 21).