21.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/105 |
DECISIONE (UE) 2016/809 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2016
concernente la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'intenzione di partecipare a certi atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e l'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 3 di detto articolo, di notificare al Consiglio che, riguardo agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia menzionate al paragrafo 1 dello stesso articolo. |
(2) |
Con lettera al presidente del Consiglio del 24 luglio 2013, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando di non accettare le suddette attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, con la conseguenza che i pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014. |
(3) |
L'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito di notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che hanno cessato di applicarsi a detto Stato. |
(4) |
La decisione 2014/858/UE della Commissione (1) ha confermato la partecipazione del Regno Unito a un certo numero di atti. |
(5) |
La decisione 2014/836/UE del Consiglio (2) ha confermato che la decisione 2008/615/GAI (3), la decisione 2008/616/GAI 2008/615/GAI (4), e la decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (5) («le decisioni di Prüm») hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014 e che il Regno Unito non può accedere, a fini di contrasto, alla banca dati di Eurodac fintantoché non parteciperà alle decisioni di Prüm. La decisione 2014/836/UE ha inoltre invitato il Regno Unito a procedere a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare l'opportunità e i benefici pratici della partecipazione alle decisioni di Prüm. Il Regno Unito ha esaminato i risvolti economici e attuativi e il suo parlamento ha votato a favore della partecipazione alle decisioni di Prüm. |
(6) |
La decisione 2014/857/UE del Consiglio (6) ha confermato la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'intenzione di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. |
(7) |
Con lettera al presidente del Consiglio del 22 gennaio 2016, il Regno Unito si è nuovamente avvalso dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 per notificare la sua intenzione di partecipare alla decisione 2008/615/GAI, alla decisione 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI. |
(8) |
Per gli atti che non fanno parte dell'acquis di Schengen, l'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, rinvia al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il cui articolo 4 si riferisce alla procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE. Quest'ultima disposizione prevede che la Commissione confermi la partecipazione dello Stato membro interessato e che constati, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. |
(9) |
Ai sensi della quarta frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza. |
(10) |
Le condizioni di cui alla quarta frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 sono soddisfatte per gli atti per i quali il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare. |
(11) |
Occorre pertanto confermare la partecipazione del Regno Unito agli atti elencati nel considerando 7, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È confermata la partecipazione del Regno Unito alle seguenti decisioni del Consiglio:
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decisione 2008/615/GAI, |
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decisione 2008/616/GAI, |
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decisione quadro 2009/905/GAI. |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa entra in vigore il 21 maggio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6).
(2) Decisione 2014/836/EU del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 11).
(3) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(4) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
(5) Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).
(6) Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).