21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/105


DECISIONE (UE) 2016/809 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2016

concernente la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'intenzione di partecipare a certi atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e l'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 3 di detto articolo, di notificare al Consiglio che, riguardo agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia menzionate al paragrafo 1 dello stesso articolo.

(2)

Con lettera al presidente del Consiglio del 24 luglio 2013, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando di non accettare le suddette attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, con la conseguenza che i pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito di notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che hanno cessato di applicarsi a detto Stato.

(4)

La decisione 2014/858/UE della Commissione (1) ha confermato la partecipazione del Regno Unito a un certo numero di atti.

(5)

La decisione 2014/836/UE del Consiglio (2) ha confermato che la decisione 2008/615/GAI (3), la decisione 2008/616/GAI 2008/615/GAI (4), e la decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (5) («le decisioni di Prüm») hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014 e che il Regno Unito non può accedere, a fini di contrasto, alla banca dati di Eurodac fintantoché non parteciperà alle decisioni di Prüm. La decisione 2014/836/UE ha inoltre invitato il Regno Unito a procedere a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare l'opportunità e i benefici pratici della partecipazione alle decisioni di Prüm. Il Regno Unito ha esaminato i risvolti economici e attuativi e il suo parlamento ha votato a favore della partecipazione alle decisioni di Prüm.

(6)

La decisione 2014/857/UE del Consiglio (6) ha confermato la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'intenzione di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(7)

Con lettera al presidente del Consiglio del 22 gennaio 2016, il Regno Unito si è nuovamente avvalso dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 per notificare la sua intenzione di partecipare alla decisione 2008/615/GAI, alla decisione 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI.

(8)

Per gli atti che non fanno parte dell'acquis di Schengen, l'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, rinvia al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il cui articolo 4 si riferisce alla procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE. Quest'ultima disposizione prevede che la Commissione confermi la partecipazione dello Stato membro interessato e che constati, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.

(9)

Ai sensi della quarta frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

(10)

Le condizioni di cui alla quarta frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 sono soddisfatte per gli atti per i quali il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare.

(11)

Occorre pertanto confermare la partecipazione del Regno Unito agli atti elencati nel considerando 7,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È confermata la partecipazione del Regno Unito alle seguenti decisioni del Consiglio:

 

decisione 2008/615/GAI,

 

decisione 2008/616/GAI,

 

decisione quadro 2009/905/GAI.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il 21 maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6).

(2)  Decisione 2014/836/EU del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 11).

(3)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(5)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

(6)  Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).