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18.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/55 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
del 20 gennaio 2016
sulle modifiche al regolamento interno della BEI intese a riflettere il rafforzamento della governance della BEI [2016/772]
Il CONSIGLIO DEI GOVERNATORI della BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,
VISTO
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1. |
l'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio dei governatori approva il Regolamento interno della Banca; |
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2. |
l'articolo 11, paragrafo 1, dello Statuto, in base al quale, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori nomina i membri del Comitato direttivo; |
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3. |
l'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, conformemente al quale il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo. |
CONSIDERANDO CHE la Banca desidera potenziare il ruolo del proprio Comitato di etica e di conformità e rafforzare le norme interne per quanto concerne la nomina e l'eventuale sospensione dei membri del Comitato direttivo della Banca;
CONSIDERANDO CHE occorre rafforzare il ruolo del Comitato di etica e di conformità dando a tale organo la possibilità di formulare pareri su qualunque questione di carattere etico riguardante un membro del Comitato direttivo o del Consiglio di amministrazione;
CONSIDERANDO CHE il Consiglio dei governatori, che ai sensi dello Statuto è l'organo preposto a decretare le dimissioni d'ufficio dei membri del Comitato direttivo della Banca, può altresì decidere di sospendere temporaneamente un membro del Comitato direttivo;
CONSIDERANDO CHE una delega di questo potere di sospendere i membri del Comitato direttivo in circostanze specifiche e definite e per una durata limitata è auspicabile per consentire alla Banca di reagire rapidamente di fronte a situazioni eccezionali; il meccanismo proposto prevede che tale delega sia conferita al presidente della Banca con l'accordo del presidente del Consiglio dei governatori ovvero, nei casi riguardanti il presidente della Banca, al presidente del Consiglio dei governatori;
CONSIDERANDO CHE qualunque decisione di sospensione sarà preceduta da una consultazione del Comitato di etica e di conformità;
CONSIDERANDO CHE le procedure pertinenti applicabili sono definite in un nuovo articolo 23.ter del Regolamento interno della Banca;
CONSIDERANDO CHE nel quadro stabilito dalle suddette norme, l'adozione di ulteriori norme di attuazione per le procedure di sospensione e dimissione d'ufficio è delegata al Consiglio di amministrazione;
CONSIDERANDO CHE le suddette norme dovrebbero essere votate a maggioranza qualificata dal Consiglio dei governatori alla luce dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto;
CONSIDERANDO CHE al fine di sostenere il Consiglio dei governatori della Banca nelle decisioni riguardanti la nomina dei membri del Comitato direttivo viene istituito un Comitato consultivo ad hoc per le nomine con l'incarico di fornire pareri non vincolanti;
CONSIDERANDO CHE per agevolare il processo decisionale riguardo a dette nomine e rispondere agli sviluppi recenti in materia di migliori prassi bancarie occorrerebbe introdurre nel Regolamento interno della Banca alcuni criteri da applicare nella decisione di nomina;
CONSIDERANDO CHE si rendono necessarie alcune modifiche tecniche all'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento interno per assicurare l'ordinato funzionamento dei vari Comitati istituiti in seno al Consiglio di amministrazione, quali il Comitato per la politica riguardante il rischio di credito;
HA DECISO, a maggioranza qualificata, quanto segue:
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1. |
l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno della Banca sono modificati in virtù della presente decisione e due nuovi articoli 23.bis e 23.ter sono inseriti nel Regolamento interno della Banca come indicato nel Documento 16/01; |
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2. |
il Regolamento interno modificato entra in vigore 120 giorni dopo la data di adozione della presente decisione ovvero il 1o settembre 2016, se quest'ultima data è successiva. |
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3. |
il Regolamento interno modificato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Per il Consiglio dei governatori:
Il presidente
H.-J. SCHELLING
Il segretario
K. TRÖMEL
ALLEGATO
Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti come approvato il 4 dicembre 1958 e modificato il 15 gennaio 1973, il 9 gennaio 1981, il 15 febbraio 1986, il 6 aprile 1995, il 19 giugno 1995, il 9 giugno 1997, il 5 giugno 2000, il 7 marzo 2002, il 3 giugno 2003, il 1o maggio 2004, il 12 maggio 2010, il 25 aprile 2012, il 26 aprile 2013 e il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei governatori
CAPITOLO I
ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 1
L'esercizio finanziario della Banca ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
CAPITOLO II
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
Articolo 2
1. Il Consiglio dei governatori si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi o di uno dei suoi membri. Il presidente della Banca può, di iniziativa propria o su richiesta del Consiglio di amministrazione, chiedere al presidente del Consiglio dei governatori di convocare il Consiglio.
2. Il Consiglio dei governatori tiene una seduta annuale per l'esame della relazione annuale e per determinare le linee direttive generali della Banca.
3. Il Consiglio dei governatori può decidere di approvare la relazione annuale comprendente il bilancio d'esercizio (lo stato patrimoniale, il conto economico, la situazione della Sezione Speciale, l'allegato al bilancio, inclusa la relativa versione consolidata, ed eventuali altri prospetti ritenuti necessari per valutare la situazione finanziaria della Banca o i risultati delle sue operazioni) al di fuori della seduta annuale, anche attraverso la procedura scritta.
4. I membri del Comitato direttivo possono essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei governatori. I membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Comitato direttivo e quelli del Comitato di verifica assistono alla seduta annuale del Consiglio dei governatori.
Articolo 3
1. Le convocazioni alle sedute del Consiglio dei governatori debbono essere inviate almeno trenta giorni prima della data della seduta.
2. I membri del Consiglio dei governatori debbono essere in possesso dell'ordine del giorno e dei documenti ad esso relativi almeno venti giorni prima della seduta.
3. Ogni governatore può richiedere l'iscrizione di questioni all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio, purché comunichi la sua domanda per iscritto al presidente del Consiglio dei governatori almeno quindici giorni prima della seduta.
4. Si può rinunciare ad osservare i termini previsti ai commi precedenti se tutti i membri del Consiglio si dichiarano d'accordo o, in caso d'urgenza, per decisione del presidente del Consiglio dei governatori su richiesta del presidente della Banca.
Articolo 4
Le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese conformemente all'articolo 8 dello Statuto della Banca europea per gli investimenti (denominato qui di seguito «Statuto»).
Articolo 5
1. Il presidente del Consiglio dei governatori e il presidente del Consiglio di amministrazione possono promuovere decisioni mediante votazione per corrispondenza cartacea o elettronica.
2. Una decisione si ritiene adottata quando la segreteria del Consiglio dei governatori ha ricevuto un numero sufficiente di voti favorevoli.
3. La votazione per corrispondenza cartacea o elettronica, e ove opportuno con procedura di tacito consenso, costituisce la procedura normalmente utilizzata per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di verifica.
4. Fatta eccezione per gli ambiti che richiedono l'unanimità o la maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio di amministrazione, può adottare decisioni mediante procedura di tacito consenso. Una decisione mediante procedura di tacito consenso si ritiene adottata entro sei settimane dalla trasmissione della sua notifica, a meno che la metà dei membri del Consiglio o un numero di membri che rappresentano oltre la metà del capitale sottoscritto abbiano palesato il loro disaccordo.
Ogni governatore può richiedere l'interruzione della procedura di tacito consenso.
Articolo 6
Ogni governatore può ricevere delega scritta di uno solo dei suoi colleghi per rappresentarlo ad una seduta del Consiglio dei governatori e votare al suo posto.
Articolo 7
1. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio, secondo l'ordine di protocollo degli Stati membri definito dal Consiglio dell'Unione europea.
2. Il periodo durante il quale uno dei membri del Consiglio esercita la presidenza scade alla fine del giorno della seduta annuale o del giorno in cui è approvato il bilancio d'esercizio riguardante l'esercizio finanziario precedente, ovvero l'ultima tra queste due date. Il mandato del nuovo presidente inizia il giorno successivo.
Articolo 8
Le deliberazioni del Consiglio dei governatori formano l'oggetto di processi verbali che saranno firmati dal presidente e dal segretario.
Articolo 9
Ogni membro del Consiglio dei governatori ha facoltà di servirsi di una delle lingue ufficiali dell'Unione. Può chiedere che tutti i documenti che sono oggetto di deliberazioni del Consiglio vengano redatti in quella delle lingue da lui designata.
Articolo 10
La corrispondenza destinata al Consiglio dei governatori è inviata alla segreteria del Consiglio dei governatori, alla sede della Banca.
CAPITOLO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 11
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno sei volte all'anno e fissa, ad ogni riunione, la data della sua prossima seduta.
2. Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione prima della data prevista se un terzo dei membri aventi diritto di voto lo richiede o se il presidente lo ritiene necessario.
3. Viene istituito un Comitato per la remunerazione del personale e il bilancio all'interno del Consiglio di amministrazione, come parte delle responsabilità di quest'ultimo e conformemente all'articolo 18 del presente Regolamento, con l'incarico di occuparsi di questioni predefinite allo scopo di fornire al Consiglio di amministrazione pareri non vincolanti atti ad agevolare il processo decisionale.
Il Consiglio di amministrazione come parte delle sue responsabilità e ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento, può decidere di istituire un Comitato per la politica riguardante il rischio di credito e un Comitato per la politica riguardante le partecipazioni azionarie, i cui membri e regole di funzionamento saranno decisi e adottate al momento della loro costituzione. Tali Comitati possono tenere riunioni congiunte ove opportuno e invitare il Comitato di verifica a partecipare a una riunione. Essi formulano raccomandazioni e presentano pareri non vincolanti al Consiglio di amministrazione per facilitare il processo decisionale.
I Comitati sopra menzionati saranno composti da alcuni membri titolari o supplenti del Consiglio di amministrazione.
Il presidente presiede e ha facoltà di delegare la presidenza di detti Comitati a un membro del Consiglio di amministrazione ovvero a un Vicepresidente e il segretario generale assicura la segreteria dei suddetti Comitati.
4. Viene istituito un Comitato di etica di conformità composto dai quattro membri titolari del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di servizio che si offrano di parteciparvi, oltre che dal presidente del Comitato di verifica, e presieduto dal membro titolare del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di servizio. Il mandato del presidente del Comitato ha durata triennale ed è rinnovabile ai sensi del disposto nelle norme di funzionamento del Comitato. Il Comitato di etica e di conformità:
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decide sui potenziali conflitti d'interesse di un membro o ex membro del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo, ovvero, su base volontaria, di un membro del Comitato di verifica; |
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fornisce pareri in merito a qualunque questione di carattere etico riguardante i membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo; |
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esercita tutte le altre competenze previste nel presente Regolamento. |
Esso applica le disposizioni giuridiche adottate dal Consiglio dei governatori in materia d'incompatibilità di funzioni. Il Comitato informa il Consiglio di amministrazione e il Consiglio dei governatori sulle decisioni adottate.
Il Capo dell'Ufficio di Compliance partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.
L'Ispettore generale partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, quando vengono discusse questioni connesse alle frodi, ad esempio aspetti riguardanti la politica anti frode della BEI come di volta in volta modificata.
Il Consiglio dei governatori adotta le norme relative al funzionamento del Comitato di etica e di conformità.
Articolo 12
1. Le convocazioni alle sedute del Consiglio di amministrazione debbono, di norma, essere inviate almeno quindici giorni prima della data della seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. I membri del Consiglio di amministrazione hanno accesso ai documenti almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta. La Banca può utilizzare mezzi elettronici.
3. Ogni membro del Consiglio di amministrazione può richiedere l'iscrizione di questioni all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio, purché comunichi la sua domanda per iscritto al presidente del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima della seduta.
4. In caso d'urgenza, il presidente può convocare immediatamente il Consiglio. Le decisioni possono essere promosse anche mediante votazione per corrispondenza cartacea o elettronica. Il presidente può altresì ricorrere alla procedura di tacito consenso alle condizioni previste dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 13
Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha facoltà di servirsi di una delle lingue ufficiali della Comunità. Può chiedere che tutti i documenti che sono oggetto di deliberazioni del Consiglio di amministrazione vengano redatti in quella delle lingue da lui designata.
Articolo 14
1. I supplenti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. I supplenti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione europea possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione europea. I supplenti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo conformemente al paragrafo 5 di questo articolo.
2. Laddove l'articolo 9, paragrafo 2, dello Statuto prevede che uno Stato designi un amministratore e due supplenti, l'amministratore indica quello dei supplenti che, in via prioritaria, lo sostituirà in caso di impedimento. In assenza di tale indicazione, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo seguente.
3. Laddove l'articolo 9, paragrafo 2, dello Statuto stabilisce che diversi Stati membri designino un amministratore ciascuno e diversi supplenti di comune accordo, l'incarico di svolgere le funzioni di un titolare in caso di impedimento di quest'ultimo viene assegnato — in assenza di delega espressa — secondo l'ordine indicato qui di seguito:
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(a) |
al supplente determinato al momento della designazione o della nomina dei supplenti; |
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(b) |
al supplente con maggiore anzianità di servizio; |
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(c) |
al supplente decano d'età. |
4. Se un amministratore cessa di svolgere le proprie funzioni o decede, viene sostituito dal supplente determinato conformemente alle disposizioni di cui ai punti (a), (b) e (c) del paragrafo precedente fino alla nomina di un nuovo amministratore da parte del Consiglio dei governatori.
5. Quando un amministratore, in caso di impedimento, non può farsi sostituire da un supplente, può delegare il suo voto in forma scritta a un altro membro del Consiglio di amministrazione.
6. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione non può disporre di più di due voti.
Articolo 15
1. Il numero legale previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, dello Statuto è fissato a diciotto membri presenti aventi diritto di voto.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, dello Statuto.
3. Per unanimità, ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 5 e 6 dello Statuto, si intende la totalità dei voti favorevoli dei membri votanti, presenti o rappresentati.
Articolo 16
1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma dello Statuto, il Consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto, di cui tre in qualità di membri titolari e tre in qualità di supplenti.
2. Il presidente propone al Consiglio di amministrazione le candidature per i membri titolari e i supplenti, per un periodo che scade alla fine del mandato degli amministratori.
3. I candidati sono scelti tra personalità con qualifiche ed esperienza comprovata in un ambito attinente alle attività della Banca.
4. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta del presidente conformemente alle procedure previste nella prima frase dell'articolo 10, paragrafo 2, dello Statuto.
5. Gli esperti cooptati godono degli stessi diritti dei membri del Consiglio di amministrazione non aventi diritto di voto e sono assoggettati ai medesimi obblighi.
Articolo 17
Le deliberazioni del Consiglio dei governatori formano l'oggetto di processi verbali Le deliberazioni del Consiglio dei governatori formano l'oggetto di processi verbali firmati dai Presidenti della seduta a cui si riferiscono e di quella in cui sono stati approvati, e dal segretario della seduta.
Articolo 18
1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
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stabilisce, su proposta del Comitato direttivo, i termini e le condizioni che costituiscono il quadro generale delle operazioni di finanziamento, garanzia e prestito della Banca, in particolare approvando i criteri per la fissazione dei tassi di interesse, delle commissioni e degli altri oneri; |
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adotta, su proposta del Comitato direttivo, le decisioni politiche concernenti la gestione della Banca; |
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— |
garantisce la coerenza delle politiche e delle attività del gruppo BEI; |
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approva le operazioni di finanziamento e garanzia proposte dal Comitato direttivo; |
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autorizza il Comitato direttivo a effettuare operazioni di prestito e a svolgere le connesse attività di tesoreria e in strumenti derivati nel quadro dei programmi globali da esso istituiti; |
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assicura l'equilibrio finanziario della Banca e il controllo dei rischi; |
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decide in merito ai principali documenti gestionali della Banca presentati dal Comitato direttivo — in particolare al Piano di attività, al bilancio annuale preventivo e al bilancio d'esercizio, compresa la relativa versione consolidata — oltre che, ove opportuno, in merito all'attuazione degli stessi. |
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esamina tutte le proposte del Comitato direttivo da sottoporre al Consiglio dei governatori. |
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adotta le disposizioni speciali della Banca in materia di accesso ai documenti; |
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definisce le disposizioni applicabili agli esperti cooptati; |
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adotta, dopo aver consultato il Comitato di verifica, i princípi contabili applicati al bilancio d'esercizio della Banca. |
2. In generale, assicura la sana amministrazione della Banca conformemente al trattato, allo Statuto, alle direttive formulate dal Consiglio dei governatori e agli altri testi che disciplinano l'attività della Banca nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del trattato. Nell'esercizio delle proprie funzioni, può chiedere al Comitato direttivo di assumere l'iniziativa e presentare proposte.
3. Sulla base di una decisione assunta a maggioranza qualificata, il Consiglio di amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni al Comitato direttivo. Esso definisce le condizioni e le modalità di tale delega e vigila sull'esecuzione della stessa.
4. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le altre funzioni previste nello Statuto e delega al Comitato direttivo, nelle norme e decisioni adottate, le corrispondenti competenze esecutive; resta inteso che — conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, dello Statuto — il Comitato provvede alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.
Articolo 19
1. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in occasione della loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio dei governatori fissa l'importo del gettone di presenza degli amministratori e dei supplenti.
CAPITOLO IV
COMITATO DIRETTIVO
Articolo 20
1. Il Comitato direttivo è l'organo decisionale e rappresentante permanente della Banca, fatte salve le disposizioni dello Statuto.
2. Esso si riunisce secondo le esigenze della gestione della Banca.
Articolo 21
1. Affinché le decisioni prese e i pareri formulati dal Comitato direttivo siano validi è necessario che almeno cinque dei suoi membri siano presenti.
2. Il presidente presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, di questo Regolamento e del Comitato direttivo. In caso di impedimento, malattia o conflitto di interessi, è sostituito dal Vicepresidente con maggior anzianità di servizio. Ove due o più Vicepresidenti abbiano la medesima anzianità di servizio, il presidente è sostituito dal Vicepresidente decano d'età.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri presenti. Ogni membro del Comitato direttivo dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
4. Il Comitato direttivo può delegare l'adozione di provvedimenti gestionali o amministrativi al presidente o a uno o più Vicepresidenti, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite nella decisione di delega. Qualunque decisione adottata in questo modo è immediatamente notificata al Comitato.
Il Comitato direttivo può delegare l'adozione di altri provvedimenti al presidente di concerto con uno o più Vicepresidenti, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite nella decisione di delega, ove le circostanze non consentano di adottare una decisione durante la seduta. Qualunque decisione adottata in questo modo è immediatamente notificata al Comitato.
5. Il Comitato direttivo può votare e adottare decisioni anche in forma scritta o per il tramite di corrispondenza elettronica. Esso può altresì ricorrere alla procedura di tacito consenso e, in circostanze eccezionali, alla teleconferenza alle condizioni da esso stabilite.
Articolo 22
Le deliberazioni del Comitato direttivo sono riassunte dal segretario in processi verbali approvati dal Comitato direttivo e firmati dal presidente della Banca e dal segretario generale.
Articolo 23
1. Conformemente all'articolo 11, paragrafi 3 e 7 dello Statuto, il Comitato direttivo è competente ad adottare e attuare le norme amministrative connesse all'organizzazione e alla gestione dei servizi della Banca; ciò include la gestione del personale, le disposizioni amministrative ad esso applicabili e i corrispondenti diritti e doveri, fatto salvo il disposto nel Regolamento del personale. Esso informa di conseguenza il Consiglio di amministrazione.
2. Il Comitato direttivo è altresì competente, agli stessi termini e condizioni, a concludere qualunque accordo con il personale della Banca.
3. Nel quadro di quanto sopra, il presidente può decidere su ogni questione riguardante i membri del personale, raggiungere compromessi, conciliare divergenze, concludere accordi e, in generale, fare tutto quanto sia utile e necessario nell'interesse della Banca, conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, dello Statuto.
Articolo 23.bis
1. I membri del Comitato direttivo sono personalità indipendenti, competenti ed esperte in questioni finanziarie, bancarie e/o relative all'Unione europea. Essi mantengono in ogni momento:
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un'elevata integrità e una buona reputazione; |
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conoscenze, capacità e competenze sufficienti a svolgere le loro funzioni. |
La composizione complessiva del Comitato direttivo è intesa a riflettere una gamma adeguatamente ampia di competenze, oltre che la diversità di genere.
2. Viene istituito un Comitato consultivo per le nomine con l'incarico di fornire un parere non vincolante sull'idoneità dei candidati a esercitare le funzioni di membro del Comitato direttivo alla luce dei criteri enunciati al paragrafo precedente e ulteriormente specificati nelle norme di funzionamento di tale Comitato prima che il Consiglio dei governatori proceda alle nomine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello Statuto.
Il Comitato consultivo per le nomine è composto da cinque membri esterni alla Banca, nominati dal Consiglio dei governatori su proposta del presidente, che riuniscono requisiti di indipendenza, competenza, elevata integrità e buona reputazione. I membri del Comitato sono in possesso di esperienza professionale pertinente, in particolare in ambito bancario, comprese competenze in materia di vigilanza bancaria e/o di finanza, nel settore privato o pubblico e/o di conoscenze approfondite relative alle questioni dell'Unione europea. La composizione complessiva del Comitato è intesa a riflettere una gamma adeguatamente ampia di competenze, oltre che la diversità di genere. I membri del Comitato sono nominati per un periodo massimo di sei anni e possono essere riconfermati una volta.
La Banca organizza il servizio di segreteria per il Comitato consultivo per le nomine. Il Consiglio dei governatori adotta le norme di funzionamento di detto Comitato.
Articolo 23.ter
1. In caso di mancanze gravi o presunte gravi di un membro del Comitato direttivo, che si tratti di grave inosservanza degli obblighi professionali o di infrazione alle norme di legge o di qualunque altro evento che possa gravemente nuocere alla reputazione della Banca e/o avere come conseguenza che il membro in questione non è più in grado di esercitare adeguatamente le proprie funzioni, il presidente, con l'accordo del presidente del Consiglio dei governatori, può sospendere il membro in questione del Comitato direttivo ai sensi del disposto nel presente articolo 23.ter.
Nei casi riguardanti il presidente, il presidente del Consiglio dei governatori può sospendere il presidente.
2. Qualunque decisione di sospensione:
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è adottata dopo aver consultato il Comitato di etica e di conformità e ricevuto le eventuali correlate osservazioni del membro interessato del Comitato direttivo; |
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è comunicata senza indugio al Consiglio di amministrazione e al Consiglio dei governatori; |
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ha durata limitata a un periodo di tre mesi, nei quali una conferma della decisione per un periodo supplementare di durata fino a nove mesi è sottoposta al voto del Consiglio dei governatori deliberando a maggioranza qualificata. A questo scopo il Consiglio dei governatori riceve il parere del Comitato di etica e di conformità e le correlate osservazioni del membro interessato del Comitato direttivo. Il Consiglio dei governatori è chiamato a votare prima del termine del periodo di sospensione di tre mesi, oltre il quale la votazione è chiusa. |
3. Se il Consiglio dei governatori decide entro tre mesi di confermare la sospensione per un periodo supplementare, il membro del Comitato direttivo interessato è sospeso dalle sue funzioni fino alla fine di detto periodo supplementare salvo se:
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una decisione di reintegrazione è adottata dal Consiglio dei governatori deliberando a maggioranza qualificata; |
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una decisione di dimissione d'ufficio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, è adottata dal Consiglio dei governatori deliberando a maggioranza qualificata. |
4. Se il Consiglio dei governatori non decide entro tre mesi di confermare la sospensione per un periodo supplementare, il membro del Comitato direttivo interessato è automaticamente reintegrato nelle sue funzioni.
5. Alla scadenza del periodo di sospensione, il membro interessato del Comitato direttivo è automaticamente reintegrato nelle sue funzioni a meno che non sia oggetto di una decisione di dimissione d'ufficio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto.
6. In caso di procedura di dimissione d'ufficio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, il Comitato di etica e di conformità è consultato e il suo parere è trasmesso al Consiglio di amministrazione assieme alle correlate osservazioni del membro interessato del Comitato direttivo.
7. Il Consiglio di amministrazione stabilisce i dettagli delle procedure di sospensione e di dimissione d'ufficio.
CAPITOLO V
COMITATO DI VERIFICA
Articolo 24
1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 dello Statuto, un Comitato di verifica (denominato qui di seguito Comitato) esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.
2. Il Comitato è responsabile della revisione dei conti della Banca.
3. Esso verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ad essa applicabili.
Articolo 25
1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno con il Comitato direttivo per discutere i risultati dei suoi lavori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario nonché il suo programma di lavoro per l'esercizio finanziario in corso.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario e al più tardi due settimane prima della presentazione al Consiglio dei governatori, il Comitato deve ricevere il progetto di relazione annuale del Consiglio di amministrazione con il progetto di bilancio d'esercizio.
3. Tre settimane al più tardi dopo aver ricevuto tali documenti, il Comitato — svolti i compiti ritenuti necessari e ricevute assicurazioni dal Comitato direttivo circa l'efficacia della struttura interna di controllo, della gestione dei rischi e dell'amministrazione interna, e dopo aver esaminato il rapporto dei revisori esterni — deve trasmettere al presidente della Banca una dichiarazione in cui confermi che, per quanto gli consta e può giudicare:
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le attività della Banca sono svolte adeguatamente, in particolare per quanto concerne la gestione e il controllo dei rischi; |
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ha verificato la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca e, a tale scopo, lo svolgimento delle operazioni della Banca in osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno; |
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conferma che il bilancio d'esercizio, così come qualsiasi altra informazione finanziaria contenuta nei rendiconti annuali adottati dal Consiglio di amministrazione, rappresenta fedelmente la situazione finanziaria della Banca (sia all'attivo che al passivo) e i risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario in esame; esso fornisce la medesima conferma per la versione consolidata del bilancio d'esercizio. |
4. Ove ritenga di non poter confermare quanto sopra, il Comitato deve consegnare al presidente della Banca, entro gli stessi termini, una dichiarazione specificandone i motivi.
5. La dichiarazione del Comitato viene trasmessa al Consiglio dei governatori in allegato alla relazione annuale del Consiglio di amministrazione.
6. Il Comitato trasmette al Consiglio dei governatori un rapporto circostanziato sui risultati dei suoi lavori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, compresa una verifica di conformità dell'operato della Banca alle migliori prassi bancarie ad essa applicabili; copia di questo rapporto viene inviata anche ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo. Il rapporto del Comitato viene trasmesso al Consiglio dei governatori insieme alla relazione annuale del Consiglio di amministrazione.
Articolo 26
1. Il Comitato ha accesso a tutti i libri e documenti contabili della Banca e può richiedere comunicazione di ogni altro documento il cui esame si riveli necessario per l'esercizio del suo mandato. I servizi della Banca sono a disposizione del Comitato per qualsiasi assistenza.
2. Il Comitato fa anche appello a revisori esterni, da esso designati previa consultazione con il Comitato direttivo, ai quali può delegare i lavori correnti riguardanti l'audit del bilancio d'esercizio della Banca. A tal fine esso esamina ogni anno la natura e la portata dell'audit esterno proposto e le procedure di audit che saranno utilizzate. Esso esamina anche i risultati e le conclusioni di tale audit, ivi comprese eventuali osservazioni o raccomandazioni. Il contratto con la società di revisione contabile esterna viene concluso dalla Banca senza indugio, conformemente alle condizioni e modalità fissate dal Comitato.
3. Inoltre il Comitato esamina ogni anno il programma di lavoro, la portata ed i risultati dell'audit interno della Banca.
4. Esso assicura che vi sia un adeguato coordinamento tra i revisori contabili interni e quelli esterni. Se necessario, il Comitato può fare appello ad altri esperti.
5. Le deliberazioni del Comitato sono valide solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Salvo la dichiarazione ed il rapporto di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, che possono essere adottati solo all'unanimità, qualsiasi decisione del Comitato richiede l'approvazione della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti dei membri del Comitato, prevale quello del presidente.
6. Il presidente del Comitato può promuovere decisioni mediante votazione per corrispondenza scritta o elettronica.
7. Tutte le altre norme relative al funzionamento del Comitato sono stabilite dal Comitato stesso.
8. I membri del Comitato sono tenuti a non divulgare a persone o organismi fuori della Banca le informazioni e i dati di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio del loro mandato. Questo obbligo si applica anche ai revisori esterni nominati dal Comitato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 27
1. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio dei governatori. Il loro mandato dura sei esercizi consecutivi e non è rinnovabile. Ogni anno ha luogo il rinnovo di uno dei membri del Comitato.
2. I membri sono scelti tra personalità che offrano garanzie di indipendenza, competenza e integrità. Essi sono competenti in materia finanziaria, di audit o di vigilanza bancaria nel settore privato o pubblico e nel loro insieme dovrebbero coprire l'intera gamma di competenze richieste.
3. Le funzioni dei membri del Comitato cessano alla fine del giorno della seduta annuale del Consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del presente Regolamento, oppure alla fine del giorno dell'approvazione del bilancio d'esercizio della Banca, ovvero l'ultima tra queste due date. Il mandato dei nuovi membri ha effetto dal giorno successivo.
4. Il Consiglio dei governatori, nel caso in cui ritenga che uno dei membri del Comitato non è più in condizione di esercitare il suo mandato, può decretarne le dimissioni d'ufficio, con decisione a maggioranza qualificata.
5. La presidenza del Comitato è esercitata per un anno a rotazione dal membro il cui mandato scade alla fine del giorno della seduta annuale del Consiglio dei governatori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, oppure alla fine del giorno dell'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero l'ultima tra queste due date.
6. Il Consiglio dei governatori, su proposta congiunta del presidente della Banca e del presidente del Comitato di verifica, può nominare fino a un massimo di tre osservatori per un mandato non rinnovabile di sei anni. Gli osservatori sono nominati in base alle loro qualifiche particolari, specialmente nell'ambito della vigilanza bancaria. Essi assistono il Comitato nell'espletamento dei suoi compiti e delle sue funzioni, partecipando al suo lavoro. I membri titolari del Comitato possono affidare agli osservatori incarichi specifici, in particolare studi in preparazione delle sedute del Comitato.
Articolo 28
In caso di vacanza, dovuta a decesso, dimissioni volontarie, dimissioni d'ufficio o qualsiasi altro motivo, il Consiglio dei governatori procede, entro un termine massimo di tre mesi, alla nomina del successore per la restante durata del mandato.
Articolo 29
Il Consiglio dei governatori fissa l'indennità da accordare ai membri del Comitato e agli osservatori. Le spese di viaggio e soggiorno da essi sostenute nell'esercizio del loro mandato sono rimborsate secondo le condizioni in vigore per i membri del Consiglio di amministrazione.
CAPITOLO VI
SEGRETERIA
Articolo 30
Il segretario generale della Banca assicura la segreteria del Consiglio dei governatori, del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Comitato di verifica. Fornisce inoltre i servizi di segreteria ai comitati istituiti all'interno del Consiglio di amministrazione e ai soggetti creati nel quadro dei mandati dell'Unione europea o ad altri organismi, ove sia previsto che la Banca offra tali servizi.
CAPITOLO VII
PERSONALE DELLA BANCA
Articolo 31
Le norme relative al personale della Banca sono fissate dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato direttivo adotta le procedure per l'attuazione di tali norme conformemente all'articolo 23 di questo Regolamento.
Articolo 32
1. Il Consiglio dei governatori assicura la tutela dei diritti dei membri del personale della Banca in caso di liquidazione della stessa.
2. In caso d'urgenza, il Comitato direttivo adotta immediatamente le misure ritenute necessarie, ferma restando l'immediata comunicazione delle stesse al Consiglio di amministrazione.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 33
1. Il presente Regolamento interno, e le modifiche allo stesso, entrano in vigore alla data della loro approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento interno non derogano in alcun caso alle norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello Statuto.