18.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/8 |
DECISIONE (UE) 2016/768 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2016
relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1). |
(2) |
L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 4 aprile 2001 (2). |
(3) |
Le parti del protocollo hanno avviato i negoziati nel 2009, ampliandone l'ambito di applicazione nel 2010, al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione per affrontare alla fonte la produzione di emissioni di inquinanti atmosferici. |
(4) |
Nel 2012 le parti presenti alla trentunesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2012/5 e 2012/6 che emendano il protocollo. |
(5) |
Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/6 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo. |
(6) |
Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/5 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo. |
(7) |
L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compresa la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(8) |
Gli emendamenti del protocollo che figurano nella decisone 2012/5 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.
Il testo degli emendamenti del protocollo figuranti nell'allegato della decisione 2012/5 dell'organo esecutivo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR
(1) GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.
(2) GU L 134 del 17.5.2001, pag. 40.
(3) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(4) La data di entrata in vigore degli emendamenti del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO
di cui all'allegato della decisione 2012/5 dell'organo esecutivo della convenzione
a) Articolo 1
1. |
Al punto 10 il testo: «i) del presente protocollo; o ii) di un emendamento dell'allegato I o II, qualora la fonte fissa venga assoggettata alle disposizioni del presente protocollo soltanto in virtù di tale emendamento» è sostituito da: «per una parte del presente protocollo. Una parte può decidere di non considerare come fonte fissa nuova qualsiasi fonte fissa per la quale l'autorità nazionale competente abbia già fornito la propria approvazione prima dell'entrata in vigore del protocollo per la parte medesima e a condizione che la costruzione o modifica sostanziale abbia avuto inizio entro cinque anni da tale data». |
2. |
Un nuovo punto 12 è inserito dopo il punto 11, con il seguente testo: «12. Con i termini «questo protocollo», «il protocollo» e «il presente protocollo» si intende il protocollo del 1998 relativo ai metalli pesanti, con i successivi emendamenti.» |
b) Articolo 3
3. |
Al paragrafo 2, il termine «Ogni» è sostituito da «Fatti salvi i paragrafi 2, bis e ter, ogni». |
4. |
Al paragrafo 2, lettera a), il testo «per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili» è sostituito da «per la quale le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo indicano le migliori tecniche disponibili». |
5. |
Al paragrafo 2, lettera c), il testo «per la quale nell'allegato III sono indicate le migliori tecniche disponibili» è sostituito da «per la quale le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo indicano le migliori tecniche disponibili». |
6. |
Dopo il paragrafo 2, sono inseriti i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter: «2 bis. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una «fonte fissa esistente» a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale. 2 ter. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una «nuova fonte fissa» può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di due anni dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.» |
7. |
Al paragrafo 5:
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8. |
Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto un nuovo paragrafo 8, con il seguente testo: «8. Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment) e ai programmi di sorveglianza e modellazione dell'atmosfera.» |
c) Articolo 3 bis
9. |
È aggiunto un nuovo articolo 3 bis, con il seguente testo: «Articolo 3 bis Disposizioni transitorie flessibili 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019 può adottare, alle condizioni specificate nel presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite alle fonti fisse esistenti in determinate categorie di fonti fisse. 2. Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:
3. Una parte deve, come minimo, applicare le migliori tecniche disponibili per le fonti fisse esistenti nelle categorie 1, 2, 5 e 7 dell'allegato II entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione, o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, salvo quanto disposto al paragrafo 5. 4. In nessun caso una parte può rinviare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o dei valori limite per le fonti fisse esistenti oltre il 31 dicembre 2030. 5. Per qualsiasi fonte o fonti indicate conformemente al paragrafo 2, lettera b), una parte può decidere, entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o entro il 31 dicembre 2022 se questa data è anteriore, la chiusura della o delle fonti in questione. Un elenco di tali fonti compare all'interno della successiva relazione che la parte fornisce conformemente al paragrafo 6. Gli obblighi di applicazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite non riguardano tale fonte o fonti, a condizione che essa o esse vengano chiuse entro il 31 dicembre 2030. A ciascuna fonte non chiusa entro il termine indicato la parte deve applicare, successivamente a tale data, le migliori tecniche disponibili e i valori limite applicabili alle nuove fonti nella categoria rilevante per le stesse. 6. La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al segretario esecutivo della Commissione relazioni triennali sui progressi nell'attuazione delle migliori tecniche disponibili e dei valori limite nella categoria di fonti fisse individuate conformemente all'articolo stesso. Le relazioni triennali sono messe a disposizione dell'organo esecutivo dal segretario esecutivo della Commissione.» |
d) Articolo 7
10. |
Al paragrafo 1, lettera a):
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11. |
Il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente testo:
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12. |
Dopo il paragrafo 1, lettera b), sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:
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13. |
Al paragrafo 3:
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e) Articolo 8
14. |
Il testo «L'EMEP fornisce all'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura, in tempo utile prima di ogni sessione annuale dell'organo esecutivo,» è sostituito da «Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall'organo esecutivo, usando opportuni modelli e metodi di misura l'EMEP fornisce, insieme ai suoi organismi e centri tecnici,». |
f) Articolo 10
15. |
Al paragrafo 4:
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g) Articolo 13
16. |
Al paragrafo 3:
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17. |
Al paragrafo 4 il termine «novantesimo» è sostituito da «centottantesimo». |
18. |
Al paragrafo 5 il termine «novantesimo» è sostituito da «centottantesimo». |
19. |
Dopo il paragrafo 5, sono inseriti i nuovi paragrafi 5 bis e 5 ter: «5 bis. Per le parti che hanno accettato l'emendamento, la procedura di cui al paragrafo 5 ter sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI. 5 ter. Gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione ne dà comunicazione a tutte le parti, ogni emendamento ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):
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h) Articolo 15
20. |
Un nuovo paragrafo 3 è inserito dopo il paragrafo 2, con il seguente testo: «3. Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 5 ter, per quanto riguarda gli emendamenti agli allegati II, IV, V e VI.» |
i) Allegato II
21. |
Nella tabella sotto il sottotitolo II, i termini «piombo e zinco» nella prima riga sotto la designazione della categoria 5 sono sostituiti con i termini «piombo, zinco e leghe di ferro-manganese e silico-manganese». |
j) Allegato IV
22. |
Il numero «1.» è aggiunto a precedere il primo paragrafo. |
23. |
Alla lettera a), dopo il termine «protocollo» è aggiunto «per una parte». |
24. |
Alla lettera b):
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25. |
Alla fine dell'allegato sono inseriti i nuovi paragrafi 2 e 3:
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k) Allegato V
26. |
Il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V Valori limite per la limitazione delle emissioni provenienti da grandi fonti fisse
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America
Impianti di combustione (bruciatori e riscaldatori di processo) con una potenza termica nominale superiore a 50 Mwth (1) (allegato II, categoria 1)
Industria primaria e secondaria del ferro e dell'acciaio (allegato II, categorie 2 e 3)
Fonderie di ferro (allegato II, categoria 4)
Produzione e trasformazione di rame, zinco e leghe di ferro-manganese e silico-manganese, inclusi i forni Imperial Smelting (IS) (allegato II, categorie 5 e 6)
Produzione e trasformazione di piombo (allegato II, categorie 5 e 6)
Industria del cemento (allegato II, categoria 7)
Industria del vetro (allegato II, categoria 8)
Industria dei cloroalcali (allegato II, categoria 9)
Incenerimento dei rifiuti (allegato II, categorie 10 e 11):
B. Stati Uniti d'America
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1) Allegato VI
27. |
Al paragrafo 1:
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28. |
Il paragrafo 3 è soppresso. |
29. |
Al paragrafo 4, i termini «Le parti» sono sostituiti da «Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), le parti». |
30. |
Al paragrafo 5, il testo seguente sostituisce il paragrafo introduttivo prima della lettera a): «Ciascuna parte si adopera, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata, per raggiungere livelli di concentrazione che non superino:» |
(1) La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.
(2) I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:
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agli impianti che utilizzano biomassa e torba come fonti uniche di combustibile; |
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agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; |
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agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; |
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agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico, |
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ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; |
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ai reattori utilizzati nell'industria chimica; |
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alle batterie di forni per il coke; |
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ai cowpers degli altiforni; |
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alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno; |
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agli inceneritori di rifiuti; |
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agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. |
(1) I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 6 % per i combustibili solidi, e del 3 % per i combustibili liquidi.
(2) I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno del 10 %.
(3) I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'8 % per la fusione in continuo, e del 13 % per la fusione discontinua.
(3) 1 Mg = 1 tonnellata.
(4) I valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'11 %.